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Approvata il 15 febbraio 2011 la Legge Regionale n. 3/2011 “Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011” che modifica la disciplina urbanistica ed energetica della Regione Lombardia

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Collegato Ordinamentale 2011

1 Marzo 2011
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Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato in data 15 febbraio 2011 la Legge Regionale recante “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011”. La nuova legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3, pubblicata sul BURL n. 8, suppl. del 25 Febbraio 2011, modifica, tra le altre, la disciplina regionale in materia di urbanistica (L.R. 12/2005) e in materia di efficienza energetica degli edifici (L.R. 24/2006).
Di seguito le principali novità riguardanti le materie di interesse per la categoria.
GOVERNO DEL TERRITORIO
Con riferimento alla L.R. 12/2005, in tema di governo del territorio, si segnalano le seguenti modifiche:
· Sistemi e procedure telematiche per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
L’articolo 1 del provvedimento introduce una modifica alla L.R. 33/2007 (il c.d. “Collegato 2008”) e, con l’obiettivo di favorire l’uso di sistemi e procedure telematiche per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e per la creazione di elenchi di operatori economici ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (art.125 D.Lgs. 163/2006), prevede che la Giunta regionale, con apposita delibera, determini il funzionamento della piattaforma regionale Sintel e del relativo elenco telematico fornitori. La norma ha quindi lo scopo di assicurare una base normativa al provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi in tempi brevi, che assicurerà maggiore trasparenza ed efficacia alle procedure di acquisto del sistema regionale.
· Coordinamento normativo con la L.R. 1/2000
L’articolo 9 della legge modifica la norma regionale n. 1/2000 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del D.Lgs. 112/98 sul conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali), a seguito di esigenze di coordinamento legislativo con la normativa statale.
La Legge n. 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) assegnava agli uffici provinciali del Genio civile il compito di ricevere in deposito e custodire le denunce, le varianti, le relazioni a strutture ultimate ed i collaudi statici, relativi alle opere in cemento armato, cemento armato precompresso ed a struttura metallica. L’art. 3, comma 83, lettera a), della L.R. 1/2000 ha delegato ai Comuni territorialmente competenti, le funzioni di cui sopra e tutti gli atti depositati, costituenti gli archivi regionali, sono stati trasferiti ai comuni. Il successivo T.U. dell’edilizia ha disciplinato gli adempimenti e le responsabilità in capo ai vari soggetti che progettano, dirigono i lavori e realizzano strutture con funzioni statiche; esso ha definito anche le competenze dell’ufficio tecnico comunale che ha il compito di segnalare all’autorità giudiziaria ed all’”ufficio tecnico regionale” l’inosservanza delle norme inerenti il deposito delle denunce, le varianti progettuali, le relazioni a strutture ultimate ed i collaudi statici. All’ufficio tecnico regionale compete, invece, l’emanazione, a mezzo decreto, dell’ordine di sospensione, indirizzato al direttore lavori ed al costruttore.
La norma prevede che i lavori possano essere ripresi solo dopo verifica di avvenuta regolarizzazione da parte del medesimo ufficio tecnico regionale.
La Regione Lombardia dal gennaio 2001 non riceve più in deposito tutta la documentazione; pertanto l’attribuzione all’ufficio tecnico regionale di detti compiti appariva un inutile appesantimento del procedimento. Al fine di semplificare e rendere più celere l’azione amministrativa si è ritenuto che siano i comuni stessi ad espletare direttamente i compiti affidati all’ufficio tecnico regionale procedendo essi stessi all’emanazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori nei casi previsti, fatto, per altro, che quasi sempre già si verifica autonomamente (anche in assenza di decretazione regionale). Il testo dell’art. 3, comma 83, lettera a), della L.R. 1/2000, tuttavia, non contemplava la delega di queste attività ai Comuni, poiché era stato formulato all’epoca in cui la Regione, attraverso gli Uffici del Genio civile provinciali, era ancora titolare della funzione di deposito ed archivio delle denunce.
L’art. 9 del Collegato, pertanto, modifica la norma, rendendola più consona alla formulazione della normativa nazionale, al fine di consentire ai Comuni di esercitare in modo completo e diretto tutte le funzioni anche in materia di repressione degli “abusi strutturali”.
· Albo regionale dei collaudatori
L’articolo 10 del Collegato Ordinamentale abolisce l’albo regionale dei collaudatori. La disposizione novella la L.R. 70/1983 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) che, al Titolo V, disciplina i collaudi e regolamenta l’albo regionale dei collaudatori creando, con un approccio più restrittivo rispetto alla norma nazionale sugli appalti e i lavori pubblici, un elenco selezionato di esperti.
La norma nazionale, recependo anche orientamenti comunitari, oltre a stabilire quando e come deve svolgersi un collaudo di opera pubblica, definisce anche requisiti e modalità di scelta dei collaudatori; in particolare sia il Codice dei contratti (art.141) che il Regolamento di attuazione (art. 188) indicano i requisiti professionali dei collaudatori in base alle caratteristiche dei lavori e le modalità di nomina con qualifica riferita al tipo, alla complessità e all’ importo dei lavori, orientando a prediligere funzionari interni alle amministrazioni (in servizio da almeno 5 anni) e, solo in mancanza di organico, a professionisti. La normativa regionale del 1983 era, pertanto, da un lato superata dall’evoluzione della normativa nazionale e, dall’altro, preclusiva dell’esercizio della libera professione da parte di tecnici non inseriti nell’albo regionale.
Sono salvi, in via transitoria, gli incarichi di collaudo già conferiti sulla base delle disposizioni oggetto di abrogazione.
· Disciplina urbanistica regionale
L’articolo 12 del provvedimento, apporta alcune modifiche alla L.R. 12/05 (Legge per il governo del territorio). In dettaglio:
– L’articolo 4 della disciplina urbanistica regionale viene novellato. A seguito della recente pronuncia del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso della Regione Lombardia contro la sentenza del T.A.R. che aveva annullato il PGT del Comune di Cermenate (Co) e parte della deliberazione della Giunta regionale 6420/2007 in materia di VAS – Valutazione Ambientale di Piani e Programmi, Regione Lombardia ha provveduto ad esplicitare le modalità per l’individuazione dell’autorità competente e dell’autorità procedente.La norma statuisce che l’autorità competente per la VAS può essere individuata all’interno dell’ente procedente, purché rispetti i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all’autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
– Il termine previsto dal 1° comma dell’articolo 25 della L.R. 12/05 relativo alla durata di efficacia degli strumenti urbanistici comunali vigenti (fino all’approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 31 marzo 2011) viene prorogata al 31/12/2012. A distanza di cinque anni e mezzo dall’entrata in vigore della Legge, tutti i Comuni lombardi hanno avviato la procedura di redazione dei PGT; di questi circa quattrocentoventicinque sono arrivati all’approvazione del nuovo strumento di pianificazione, anche grazie alla costante azione di stimolo e supporto regionale. La Regione ha ritenuto di procedere alla predetta proroga, considerando congruo il termine indicato per permettere ai Comuni lombardi di dotarsi di PGT, senza che nelle more venga meno l’efficacia dei vigenti PRG.
– Inoltre, viene previsto che i Comuni che alla data del 30 settembre 2011 non abbiano adottato il PGT non possano più dar corso all’approvazione di piani attuativi del vigente PRG, comunque denominati, fatta salva l’approvazione dei piani già adottati alla medesima data.
– Nell’ambito delle procedure relative al rilascio del permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività, viene introdotto un nuovo articolo 32bis – “Adempimenti del comune” -, secondo cui il Comune, dietro corresponsione dei diritti amministrativi e delle spese dovuti, è tenuto a corredare d’ufficio le domande (di P.d.C. o le DIA) di tutti i certificati il cui rilascio è di sua competenza.
– A seguito delle novità introdotte nel Testo Unico dell’Edilizia, e in particolare all’articolo 6 relativo alla “Attività edilizia libera”, la norma regionale viene modificata ai Capi III e IV della disciplina degli interventi sul territorio che viene coordinata con la disposizione nazionale.
Più in dettaglio:
Ø viene abrogato il 2° comma dell’articolo 33 relativo agli interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo;
Ø viene sostituito il secondo comma dell’articolo 41 in relazione agli interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività; il nuovo testo prevede che, nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, viene data facoltà all’interessato di presentare comunicazione di eseguita attività, sottoscritta da un tecnico abilitato, per le varianti che non incidono sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, le comunicazioni di cui sopra costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell’intervento principale e possono essere presentate al Comune fino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori. Si tratta, evidentemente, di una disposizione che semplifica la procedura per le varianti c.d. “non essenziali”;
Ø al comma 13 dell’articolo 44 le parole: “alla data del rilascio” sono sostituite dalle parole: “alla data di presentazione della richiesta”.
– In materia di mutamento di destinazioni d’uso, l’art. 51 della L.R. 12/05 è stato integrato con la previsione che le amministrazioni comunali definiscano, per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, criteri per l’individuazione delle destinazioni d’uso nel rispetto dei valori architettonici e ambientali, del contesto sociale, della morale pubblica, nonché della salvaguardia e promozione dell’identità e della cultura locale.
– In tema di realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, viene aggiunta (all’art. 71 della L.R. 12/05) la disposizione che classifica come attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi anche gli immobili sedi di associazioni, società o comunità di persone, le cui finalità siano da ricondurre comunque alla religione. In questo modo anche tali tipologie di immobili sono sottoposte alla disciplina di cui agli artt. 70 e ss. della legge urbanistica regionale.
– Le disposizioni concernenti gli interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 86, comma 1) si adeguano conseguono alla riscrittura dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, operata dal D.Lgs. 63/2008, che prevede, ora la possibilità per l’interessato di richiederla in via sostitutiva alla Regione.
EDILIZIA SOCIALE
Relativamente alla disciplina della casa, il Collegato Ordinamentale, all’articolo 8, introduce le seguenti modifiche al Testo Unico dell’Edilizia Residenziale Pubblica (Legge regionale 4 dicembre 2009, n.27) riguardanti la disciplina del canone convenzionato, nonché del canone moderato e della locazione temporanea per studenti, di cui al Capo IV dello stesso provvedimento:
· Indicizzazione dei requisiti di accesso
Si introducono meccanismi di adeguamento annuale, legati all’andamento dell’inflazione, del requisito patrimoniale di accesso (40.000 Euro di reddito ISEE-ERP), con la possibilità di elevare tale soglia di accesso, in sede di convenzionamento tra operatore e amministrazione comunale, a 60.000 Euro.
· Requisiti patrimoniali per nuclei familiari giovani e soggetti con esigenze abitative temporanee
Il nuovo comma 2bis dell’articolo 43 del testo Unico, inoltre, introduce due disposizioni volte ad agevolare l’accesso alla casa di giovani coppie: nel caso di soggetti con esigenze abitative di carattere temporaneo, si prevede la possibilità di non computare nel calcolo dell’indicatore della situazione economica ISEE-ERP l’immobile di residenza o altro immobile di proprietà del nucleo familiare di appartenenza e, nel caso di nuclei familiari composti da giovani con meno di 35 anni, di fare riferimento ai soli redditi percepiti dai componenti del nucleo stesso.
EFFICIENZA ENERGETICA
Con riferimento alla normativa regionale in materia di rendimento energetico delle costruzioni si segnalano le seguenti modifiche:
· Sistemi di termoregolazione degli ambienti:
L’articolo 17, comma 1, lettera a) del Collegato introduce al comma 1 dell’articolo 9 della L.R. 24/2006 la previsione secondo cui la Giunta regionale detterà disposizioni per estendere l’obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore, a partire dal 1° agosto 2012, a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e dall’inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore.
Con le stesse disposizioni, la Giunta regionale potrà definire i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui sussiste l’impossibilità tecnica di adempiere al suddetto obbligo.
· Dichiarazione della classe energetica negli annunci commerciali:
Le modifiche all’articolo 9 della L.R. 24/2006 prevedono, inoltre, che la Giunta regionale detterà disposizioni per rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione. A tal proposito, l’articolo 17, comma 1, lettera h) del Collegato ordinamentale introduce, all’articolo 27 della L.R. 24/2006 le relative sanzioni per il titolare dell’annuncio commerciale che non rispetti le disposizioni di cui sopra: tale soggetto incorre nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l’edificio.
· Innovazione e diffusione di sistemi costruttivi che riducano l’impatto ambientale degli edifici:
Sempre all’articolo 9 della L.R. 24/2006 viene aggiunto che la Giunta regionale detterà disposizioni anche per promuovere l’innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l’impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento.
· Estensione dei soggetti che possono svolgere l’attività di certificazione energetica:
La modifica all’articolo 17, comma 1, lettera e) del Collegato ordinamentale estende il numero dei soggetti che possono accreditarsi presso la Regione in qualità di certificatori energetici. Infatti, il novellato comma 3 dell’articolo 25 della L.R. 24/2006 riporta che l’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all’accreditamento all’esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica.
· Nuova procedura di registrazione dell’attestato di certificazione:
La lettera f), comma 1, del Collegato Ordinamentale introduce una nuova procedura perché l’attestato di certificazione acquisisca efficacia: dal 1° settembre 2011, infatti, l’ACE acquista efficacia con l’inserimento, nel sistema informativo regionale di cui alla L.R. 24/2006, articolo 9, comma 3 bis, del file di interscambio dati, i cui contenuti sono di responsabilità del soggetto certificatore che lo ha asseverato. Tale modifica va letta in parallelo con quella introdotta (dall’articolo 15, comma 2 del Collegato) all’articolo 27 della L.R. 26/2003: a decorrere dal 1° settembre 2011 i comuni non provvedono più a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
· Contributo comunale per le verifiche di conformità:
Il Collegato ordinamentale modifica l’articolo 25 della L.R. 24/2006 introducendo la possibilità per i Comuni, qualora il proprietario dell’edificio intenda avvalersi di incentivi subordinati al conseguimento di prestazioni energetiche superiori ai valori limite stabiliti dalla disciplina regionale, di subordinare l’inizio dei lavori al versamento di un contributo, predeterminato su base volumetrica dal comune medesimo, nel rispetto delle indicazioni emanate con idoneo provvedimento regionale, con cui finanziare un fondo finalizzato a coprire i costi per l’esecuzione, anche mediante il supporto di soggetti esterni all’ente, di controlli sulla conformità dei progetti realizzati rispetto a quanto dichiarato dal proprietario. Il presente comma non si applica a edifici monofamiliari e comunque a quelli con volume inferiore a 2000 metri cubi.

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