Il 25 febbraio 2011 è stato definito il testo dell’Accordo Quadro sulle modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2011. Il testo, tuttavia, presentando alcune criticità, non è stato condiviso da Confindustria Lombardia e da ANCE Lombardia.
L’accordo in commento trova applicazione per il periodo intercorrente tra il 1 aprile 2011 e il 31 dicembre 2011 dando continuità alle misure di protezione sociale previste nel biennio scorso per i lavoratori che sono colpiti da sospensioni o cessazioni dell’attività produttiva.
Tra le tipologie di intervento sono previste la cassa integrazione guadagni in deroga e la mobilità in deroga.
Cassa integrazione guadagni in deroga
Beneficiari. I lavoratori beneficiari del trattamento sono: operai, impiegati, quadri, apprendisti, lavoratori assunti con contratto di inserimento, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoratori somministrati, lavoratori a domicilio monocommessa. Inoltre i lavoratori devono essere in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente.
Soggetti richiedenti. I soggetti richiedenti sono suddivisi in due categorie. Per quel che concerne il settore edile, rientrano nella Tipologia 1 le imprese con meno di 100 addetti, e nella Tipologia 2 le imprese con un numero di addetti superiore a 100.
Presupposto indefettibile per accedere alla CIG in deroga consiste nell’esaurimento degli ammortizzatori sociali previsti della legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa.
Modalità di intervento. Le modalità di intervento previste sono le seguenti:
– Intervento A.
Tale misura trova applicazione per le imprese edili che occupano meno di 100 addetti, se la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è connotata da una ragionevole previsione di ripresa senza eccedenze di personale. Conseguentemente tale misura di intervento non si applica alle imprese edili che occupano più di 100 addetti, nè alle imprese edili che occupino meno di 100 addetti ove la causale dell’intervento sia la cessazione dell’attività.
La durata prevista è di 400 ore di sospensione/riduzione per lavoratore, rinnovabili per una sola volta previo nuovo accordo sindacale ed esame di consultazione.
Nella documentazione richiesta, da fornire a corredo delle domande, è stata inserita l’eventuale previsione di specifici percorsi di politiche attive finalizzati alla formazione/riqualificazione del personale in CIG in deroga.
Si precisa che la richiesta di proroga dovrà necessariamente essere corredata da specifico report di monitoraggio e verifica dell’utilizzo della CIG in deroga contenente specifiche informazioni tra cui la quantificazione del ricorso effettivo alle sospensioni e l’andamento dei percorsi di politiche attive del lavoro. I periodi richiesti non possono comunque superare la scadenza del 31 dicembre 2011.
– Intervento B.
Tale misura ha carattere residuale e si applica nelle ipotesi in cui non trova applicazione l’intervento A.
La durata del periodo di intervento non può eccedere i 5 mesi, rinnovabili previo nuovo accordo sindacale ed esame di consultazione.
Nella documentazione richiesta, da fornire a corredo delle domande, è stata inserita l’indicazione di eventuali esuberi e il relativo piano di gestione. Inoltre, nelle ipotesi di permanenza della situazione di crisi, è stata inserita, tra la documentazione richiesta, la previsione di specifici percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla formazione/riqualificazione e/o alla ricollocazione, recependo, qualora siano presenti, le indicazioni provenienti dalla contrattazione territoriale e/o dagli organismi espressione delle parti sociali in materia di politiche del lavoro.
Si precisa che la richiesta di proroga dovrà necessariamente essere corredata da specifico report di monitoraggio e verifica dell’utilizzo della CIG in deroga contenente specifiche informazioni tra cui la quantificazione del ricorso effettivo alle sospensioni e l’andamento dei percorsi di politiche attive del lavoro. I periodi richiesti non possono comunque superare la scadenza del 31 dicembre 2011.
Consultazione sindacale. Per entrambi gli interventi (Intervento A e Intervento B) la procedura di consultazione sindacale è la medesima prevista nell’allegato A dell’accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga del 4 maggio 2009 e successive modifiche.
4875-testo integrale accordo 25 febb 2011.pdfApri