Con una Deliberazione di Giunta n.1644 del 4 maggio 2011, Regione Lombardia ha approvato il “Codice etico degli appalti regionali”.
Al fine di attivare tutti i possibili strumenti legislativi e amministrativi per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità e specificatamente a quelle originate dalla criminalità organizzata, la Regione ha varato l’ultima di una serie di iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa e si è dotata di un nuovo strumento di affermazione della legalità negli appalti per le opere pubbliche e di contrasto alle infiltrazioni malavitose. Gli appalti regionali saranno regolati, infatti, da un Codice etico improntato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza per contrastare la malavita organizzata. Il provvedimento crea una rete di sicurezza e di prevenzione su tutto il sistema regionale.
Il Codice regola i comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei concorrenti e aggiudicatari degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e degli enti e società del Sistema Regionale di cui all’All. A1 L.R. n. 30/2006 (tra le altre: Finlombarda s.p.a.; Infrastrutture Lombarde s.p.a.; ASL; ALER; Ferrovie Nord Milano s.p.a.; Consorzi di bonifica; Enti Parco regionali)
Il Codice dovrà essere sottoscritto e consegnato dalle imprese con tutta la documentazione necessaria per l’affidamento dell’appalto, pena la mancata partecipazione, mentre per la violazione dei punti del Codice etico saranno previste penali e sanzioni fino alla revoca del contratto.
Più nel dettaglio:
– il provvedimento stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici, i concorrenti e gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio;
– il Codice costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dagli enti e società del sistema regionale sopracitati e l’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 20.000,00, nonché per l’iscrizione all’Albo Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito;
– una copia del Codice etico, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell’iscrizione all’Albo; in difetto di tale obbligazione è prevista l’esclusione dalla procedura di affidamento;
– il concorrente si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto; si impegna, altresì, a segnalareall’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto. Qualora tali fatti costituiscano reato, il concorrente è tenuto a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
– il concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato ed è tenuto, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
o trasporto di materiale a discarica;
o fornitura e/o trasporto terra;
o fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
o fornitura e/o trasporto di bitume;
o smaltimento rifiuti;
o noli a caldo e a freddo di macchinari;
o forniture di ferro lavorato;
o servizi di guardiania dei cantieri.
– nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione delle disposizione contenute nel Codice etico da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto (ex art. 1456 c.c.).
Anche per l’Amministrazione aggiudicatrice sono previsti una serie di obblighi. La P.A., in particolare:
– si impegna a pubblicare sul proprio sito internet: le informazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara; dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l’elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l’aggiudicazione definitiva, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento. Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando (di cui all’artico 57, comma 6 d.lgs 163/06) ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato offerta e l’operatore al quale l’appalto viene affidato;
– si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e di violazione dell’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
Il Codice Etico prevede, infine, una serie di sanzioni, anche gravi, che conseguono alla violazione delle disposizioni in esso contenute. Nello specifico:
– nel caso di violazione da parte del concorrente e dell’aggiudicatario di uno degli impegni previsti nel provvedimento è stabilita l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
– nei casi più gravi, la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva. La P.A. può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici; è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
Il Codice prevede che la violazione venga dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con l’operatore economico interessato.
Si allega il testo del Codice Etico.