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Regione Lombardia approva nuove disposizioni per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale). Le imprese che gestiscono impianti di recupero e smaltimento rifiuti sono tenute a compilare i dati relativi agli anni 2009 e 2010 entro il 21 dicembre 2011

Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell’applicativo O.R.SO.

28 Novembre 2011
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è stata pubblicata sul BURL n.47 del 21 novembre 2011 la D.g.r. n. 2513 del 16 novembre 2011 recante “Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia – Nuo­ve disposizioni”.
La raccolta dei dati e della documentazione effettuata con l’applicativo O.R.SO. (gestito da ARPA Lombardia in condivisione con gli Osservatori Provinciali sui rifiuti e con Regione Lombardia), avviata nel 2009 con la d.g.r. n. 10619, ha la finalità principale di raccogliere informazioni utili e fondamentali per consentire la contabilizzazione e l’elaborazione statistica della produzione dei rifiuti, l’analisi delle modalità di gestione dei rifiuti urbani, per fornire supporto alla pianificazione e programmazione, per la verifica dell’attuazione dei piani e il raggiungimento degli obiettivi previsti (in termini di riduzione e recupero dei rifiuti, disponibilità di impianti, autosufficienza e gestione emergenze, ecc.), per l’individuazione di costi, prezzi e capitolati di riferimento per la raccolta e trattamento dei rifiuti urbani, per tracciare il flusso dei rifiuti, per informare su iniziative e strategie locali, per valutare le rese e l’efficienza degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.
La modifica delle disposizioni contenute nella precedente d.g.r. n.10619/2009, deriva dalla necessità di aggiornare la disciplina rispetto alle problema­tiche riscontrate dagli utenti nell’utilizzo dell’applicativo, al fine di stabilire nuove modalità di applica­zione delle sanzioni e di individuare, all’interno dei dati obbligatori, un elenco dei «dati sanzionabili» la cui mancata o erronea compilazione comporta l’applicazione della sanzione. Sia i Comuni che i gestori degli impianti hanno difatti registrato, negli scorsi mesi, notevoli difficoltà nella compilazione di alcuni dati minimali comportando il manca­to o erroneo inserimento dei dati richiesti, ovvero l’inserimento oltre le scadenze previste.
In sintesi, con la presente deliberazione Regione Lombardia intende quindi stabilire:
– definizioni e nomenclature di riferimento uniformi e condivise;
– le modalità di raccolta, trasmissione e archiviazione dei dati;
– i principi e i criteri per la bonifica, validazione e certificazione dei dati raccolti;
– criteri univoci per il calcolo di indicatori e indici, con particolare riferimento alle percentuali effettive di raccolta differenziata, di recupero di materia e di recupero di energia.
Considerato che i termini per la compilazione dei dati 2009 e 2010 sono scaduti e che pertanto, per garantire comunque l’acqui­sizione dei dati medesimi, viene indicato che le sanzioni per i dati 2009 e 2010 verranno applicate, dalle Province territorialmente competenti, solo nel caso in cui i Comuni e gli impianti non provvedano a compilare i dati san­zionabili ancora mancanti, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BURL.
Viene altresì definito che il completamento e la convalida di tutti i dati richiesti avvenga secondo i contenuti e le modalità previste dal nuovo Allegato A entro e non oltre le seguenti scadenze:
– per i Comuni: entro il 31 marzo di ogni anno per i da­ti relativi all’anno precedente, ad esclusione dei dati relativi alla sezione costi, che eventualmente possono essere inseriti entro il 30 giugno;
– per gli impianti: entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all’anno precedente.
Si specifica, infine. che sono esentati dalla compilazione di O.R.SO. gli impianti mobili (art. 208, comma 15 del D.lgs. 152/2006) e i produttori di rifiuti che effettuano lo stoccaggio dei propri rifiuti prodotti e che, non rispettando le condizioni del deposito tempo­raneo (art. 183, comma 1, lett. m) del D.lgs. 152/2006) sono autorizzati ad effettuare solo le operazioni R13 e/o D15 relativamente a tali rifiuti.
Si allega il documento in oggetto pubblicato sul BURL.

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