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La Giunta regionale ha approvato le modalità attuative di uno dei passaggi di recente introduzione della L.R. n. 24 del 2006: dal 1° gennaio 2012, sarà infatti obbligatorio riportare la classe energetica degli edifici negli annunci commerciali per vendita o per locazione

Obbligo di riportare la classe energetica negli annunci immobiliari

30 Novembre 2011
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Dal 1° gennaio 2012 sarà obbligatorio riportare negli annunci commerciali la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto dell’offerta di trasferimento a titolo oneroso o di locazione. La DGR n. 2555/2011, pubblicata sul BURL n. 48, Serie Ordinaria, del 30 novembre 2011 reca, infatti, “Disciplina dell’efficienza energetica in edilizia – Dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione, in applicazione dell’art. 9, comma 1, e dell’art. 25, comma 3, della L.R. 24/2006 e certificazione energetica degli enti pubblici”.
L’annuncio dovrà riportare la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (espressa in kWh/m2 annui o kWh/m3 annui) e la classe energetica riportata nell’attestato di certificazione energetica. Per interventi per i quali siano ancora in corso lavori che ne modifichino la prestazione energetica, dovrà essere riportato il valore indicato nella più recente relazione ex L. 10/1991, specificando la dicitura “valore di progetto”.
Saranno esclusi dal campo di applicazione del provvedimento:
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
  • i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
  • gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
  • le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni.
Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura “Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”.
L’accertamento e la contestazione della violazione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto dell’annuncio; a Cestec S.p.A. è affidata la verifica periodica del rispetto dell’obbligo in oggetto e le conseguenti misure adottate dal Comune.

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