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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni regionali con cui la Lombardia aveva consentito la modifica della sagoma nelle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione

Non più ristrutturazione edilizia senza vincolo della sagoma

6 Dicembre 2011
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Con la sentenza n. 309 del 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione.

Ma il giudice costituzionale non si è limitato a questo: ha ribadito, in maniera perentoria, che il regime dei titoli abilitativi, e quindi le relative categorie delle opere edilizie, rientrano tra i principi fondamentali della materia dell’edilizia la quale, a sua volta, fa parte del “governo del territorio” che ricomprende anche la materia urbanistica; essa, pertanto, non è derogabile dal legislatore regionale.

Più nel dettaglio: la Corte ha sentenziato che “sono principi fondamentali le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali”. Il senso, neppure troppo velato, della pronuncia è che la Regione non ha il potere di modificare l’assetto dato dal Testo Unico dell’Edilizia con la classificazione degli interventi contenuta nell’art. 3 del Dpr 380/2001 che rimane una competenza esclusiva del legislatore nazionale e che non può essere travalicato.

La sentenza 309, pertanto, dichiara incostituzionali, per violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, tre norme lombarde: due contenute nella legge regionale n. 12/2005 e una nel Collegato Ordinamentale del 2010 (l’articolo 22 della legge 7/2010) di interpretazione autentica di quella della legge urbanistica bocciata. Tutto, cioè, si concentra attorno all’articolo 27, comma 1, lettera d) della legge 12 che ha definito come ristrutturazione edilizia anche la demolizione e ricostruzione senza il vincolo di rispetto della sagoma.

Allo stesso tempo, per rendere possibile la prevalenza della legge regionale su quella statale, l’articolo 103 della legge 12/2005 lombarda invitava a disapplicare anche l’articolo 3 del TU dell’Edilizia, ovvero la disciplina della classificazione; norma, anche questa, ora dichiarata illegittima.

Infine, la Corte costituzionale ha affermato che la distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e gli altri interventi edilizi rientra nella competenza legislativa statale anche perché una difformità normativa a livello di legislazione regionale produrrebbe rilevanti ricadute sul paesaggio della Nazione (articolo 9, della Costituzione), inteso come aspetto del territorio per i suoi contenuti ambientali e culturali, e sulla sua tutela.

Senza entrare nel merito di questo richiamo alla conservazione del paesaggio e al potenziale ampliamento del concetto, si evidenzia soltanto che per la conservazione dei caratteri fisici del territorio nazionale esiste una disciplina specifica dettata dal D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che si sostanzia nei piani paesaggistici regionali aventi a oggetto, ora, tutto il territorio edificato e non.

La pronuncia della Corte Costituzionale assume particolare rilievo perché interviene proprio nel momento in cui, a seguito del decreto legge 70/2011 (DL sviluppo) e delle relative leggi regionali attuative, il tema della riqualificazione urbana è finalmente al centro dell’azione di governo del territorio.

5109-Testo sentenza Corte Costituzionale 309_2011.pdfApri
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