è stata pubblicata sul BURL n.52, serie ordinaria, del 28 dicembre 2011, la D.g.r. 22 dicembre 2011, n.IX/2752 recante la “Revisione della normativa tecnica di riferimento per la formazione dei piani provinciali delle cave, ai sensi del terzo comma dell’art.2 e del secondo comma, lettera g), dell’art.6 della l.r. 8 agosto 1998, n.14”.
La nuova normativa aggiorna e sostituisce la D.g.r. 31 marzo 2000, n.VI/49320, apportando chiarimenti tecnici in merito alla coltivazione e al recupero degli ambiti di cava alla luce delle criticità emerse negli ultimi 10 anni di operatività.
Le Amministrazioni provinciali, nell’adozione della propria normativa di gestione del piano cave, dovranno quindi attenersi al nuovo modello al fine di assicurare la più ampia omogeneità gestionale delle cave sul territorio regionale.
Il testo approvato fa perno sui cinque capitoli originari, ovvero: “1. Contenuti, definizioni e ambiti d’applicazione”, “2. Norme tecniche comuni”, “3. Norme particolari per la coltivazione (ghiaia-sabbia e detriti, argilla e torbe, pietre ornamentali, altre rocce)”, “4. Recupero ambientale” e “5. Norme finali e transitorie”.
Circa gli aggiornamenti e i chiarimenti introdotti, si segnalano, in particolare, la revisione di alcune definizioni (compresa la nuova definizione di cava quale unità produttiva caratterizzata da omogeneità di conduzione dell’attività estrattiva) e varie specifiche circa: i contenuti tecnici del progetto di gestione produttiva degli ATE e del progetto attuativo della coltivazione, le modalità tecniche di coltivazione per i vari settori merceologici (riguardo a: fronte di scavo, pendenze del fondo cava, profondità di scavo), il riutilizzo del materiale residuale e del terreno vegetale (consentendone il riutilizzo anche in altre cave a fini di riassetto ambientale purché sia valutata la compatibilità chimico-fisica). Vieni dato, altresì, spazio al tema riguardante gli “interventi di ripristino nelle aree di riassetto ambientale” secondo cui dovranno essere previsti lavori di consolidamento e/o ripristino delle aree degradate contestuali all’attività di coltivazione del giacimento, prioritariamente agli interventi di recupero dell’area estrattiva.
Sono stati, infine, inseriti due nuovi articoli, art. 59 “Zonizzazione dell’ATE” e art. 60 “Cave di recupero” i quali trattano, nel primo caso, le modalità di delimitazione delle are estrattive degli ATE, delle aree per le strutture di servizio, delle aree di impianti e stoccaggio e delle aree di rispetto, e nel secondo, alcune informazioni circa le relative aree di intervento e i volumi commerciabili.
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