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Approvato il 6 marzo dal Consiglio Regionale il progetto di legge di iniziativa di Giunta recante misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e ulteriori disposizioni in materia urbanistico-edilizia

L`Aula consiliare approva il progetto di legge per il rilancio dell`edilizia

8 Marzo 2012
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Approvato a maggioranza, nella serata di martedì 6 marzo 2012, con il voto contrario di Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, e l`astensione dell`UDC, il progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale n.133 recante “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia“, provvedimento che mira a incentivare la ripresa degli investimenti nel settore delle costruzioni in Lombardia in un`ottica anticongiunturale, dopo l`esperienza negativa della Legge regionale 13/2009 (cosiddetto “piano casa”” lombardo).
Il provvedimento di fatto “rilancia””, con significative modifiche, alcune linee di intervento della Legge 13/2009, prorogando al 31 dicembre 2013 la finestra per la presentazione delle denunce di inizio attività o le richieste di permesso di costruire. Di seguito le principali disposizione contenute nella Legge Regionale approvata:
o interventi di sostituzione edilizia. Viene riproposta la possibilità di sostituzione degli edifici esistenti, con ampliamenti fino al 30%. La novità è che gli interventi di sostituzione edilizia si potranno realizzare con la totale demolizione e ricostruzione dell`edificio, anche con modifiche alla sagoma, purchè il nuovo edificio si armonizzi con gli edifici esistenti e con la possibilità di una diversa collocazione entro il lotto di riferimento. Nei casi di sostituzione edilizia con demolizione totale e ricostruzione, i progetti dovranno assicurare la copertura attraverso fonti rinnovabili del 20% del fabbisogno energetico per l`acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. I volumi dei muri perimetrali non saranno calcolati all`interno delle volumetrie complessive. Si potrà inoltre realizzare volumetria aggiuntiva (un ulteriore 5%), senza ulteriori oneri di urbanizzazione, nel caso di interventi finalizzati al miglioramento dell`efficienza energetica. L`incremento volumetrico, in questo caso, potrà essere utilizzato unicamente sul fabbricato che è oggetto dell`intervento e le eventuali modifiche di sagoma dovranno armonizzarsi con gli organismi edilizi esistenti.
o ampliamento di fabbricati industriali, terziari e alberghieri. I Comuni potranno individuare entro il 30 settembre prossimo ambiti in cui rendere possibili ampliamenti di edifici industriali o artigianali, purchè ultimati entro il 18 luglio 2009, nella misura massima del 10% della superficie di pavimento esistente e fino a un massimo di 500 mq. Gli ampliamenti dovranno essere destinati all`attività produttiva e mantenere un “vincolo pertinenziale”” di almeno 5 anni. Nei comuni ad alta densità abitativa (una decina in tutto, compreso Milano), si potranno autorizzare con delibera comunale, e fino al 31 dicembre 2013, trasformazioni anche di edifici a destinazione terziaria o direzionale già esistenti ma non più utilizzati almeno dal 2005, finalizzandoli al riuso residenziale. In questo caso, almeno il 20% della superficie lorda di pavimento esistente dovrà essere destinata ad edilizia residenziale sociale. Previa delibera comunale, si potranno infine ampliare anche gli edifici alberghieri entro il limite massimo di 200 mq, anche realizzando sopralzi fino a un massimo di 4 metri.
o interventi di edilizia residenziale sociale. Per favorire la realizzazione di alloggi sociali si potranno attuare ampliamenti del 40% (come massimo) della volumetria esistente, nel caso di edifici di proprietà pubblica, e del 20% nel caso di altri edifici, anche con eventuale variazione della destinazione d`uso. Al proposito, l`Assemblea ha approvato un emendamento con cui si prevede che nei comuni ad alta densità abitativa siano possibili ampliamenti del 40% sia da parte di soggetti pubblici che privati. Le volumetrie in ampliamento potranno anche essere cedute ad altri operatori o trasferite su altre aree, sempre per la realizzazione di alloggi sociali. Il risultato complessivo di questi interventi non dovrà, naturalmente, diminuire la quota di alloggi a canone sociale esistenti prima dell`intervento. Ulteriori incrementi volumetrici (per un massimo del 10%) potranno essere consentiti per interventi di miglioramento dell`efficienza energetica. è inoltre prevista la possibilità di riduzione degli oneri di urbanizzazione.
o riqualificazione delle aree dismesse. La legge riscrive anche la disciplina per il recupero delle aree dismesse, precedentemente inserita nella Legge 1/2007 per la competitività (articolo 7). In relazione alle previsioni del PGT comunale, il comune potrà invitare la proprietà dell`area dismessa o degradata a presentare una proposta di riutilizzo, con la possibilità di incrementare fino al 20% la volumetria o la superficie ammessa. Nel caso la proprietà dell`area non aderisca all`invito, il comune potrà ridefinire la destinazione urbanistica dell`area, per acquisirla al patrimonio pubblico.
o sottotetti. Per il recupero dei sottotetti resta in vigore la Legge 12/2005, con possibilità di modificare la altezze “di colmo e di gronda”” non oltre 1,50 metri dal limite di altezza massima degli edifici fissata dal PGT (solo al di fuori dei centri storici, dove l`altezza massima non si può comunque superare).
o parcheggi in deroga. Per i fabbricati realizzati prima del 7 aprile 1989, sarà ammessa la realizzazione di autorimesse interrate in deroga ai “rapporti drenanti”” ossia alle norme che limitano l`impermeabilizzazione del suolo.
o incentivi alla bonifica delle coperture in amianto. Per incentivare la rimozione e lo smaltimento dell`amianto, nel caso di interventi per riconvertire una copertura di amianto si potranno modificare le falde fino ad una pendenza massima del 40%, anche in deroga ai limiti sull`altezza degli edifici e con la possibilità, a discrezione dei comuni, di ridurre fino al 50% il contributo di costruzione. Nel caso di smaltimento di coperture di costruzioni a destinazione produttiva, che si realizzino a totale carico del proprietario, si potrà incrementare del 10% la superficie esistente, fino ad un massimo di 500 mq.
o approvazione dei piani attuativi conformi. Rispetto al testo vigente della Legge 12/2005 si introduce una significativa novità relativamente ai piani attuativi. Tali piani infatti saranno adottati sempre dai Consigli comunali, nei comuni fino a 15.000 abitanti, e direttamente dalle Giunte comunali nei comuni più grandi.
o silenzio-assenso. Si recepiscono e si chiariscono le nuove procedure introdotte dal Decreto Legge 70/2011 (nuova disciplina del permesso di costruire con silenzio assenso e Scia) e si chiariscono i procedimenti e le disposizioni in materia di titoli abitativi, semplificando le procedure e riducendo i tempi di istruttoria.
o protocolli volontari di certificazione energetica. La Regione sosterrà lo sviluppo di protocolli di certificazione energetica, anche più forti rispetto al sistema in vigore (CENED, Certificazione energetica degli edifici), che valorizzino l`efficienza e l`uso di materiali locali, soprattutto in ambito montano.

6798-741_ALLEGATO_Legge regionale 4-2012.pdfApri
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