E’ stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 27, Serie Ordinaria, del 2 luglio 2012 la circolare regionale 26 giugno 2012, n.3 recante “Precisazioni relative alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, approvate con d.g.r. 8745/2008, con riferimento al recupero abitativo dei sottotetti e della certificazione energetica in presenza di unità immobiliari con più destinazioni d’uso”.
La Regione Lombardia ha fornito alcuni chiarimenti su come deve essere applicata la norma sulla certificazione energetica in caso di recupero di sottotetti e ni presenza di un’unità immobiliare adibita a più destinazioni d’uso
Il dubbio, sollevato nei mesi scorsi da tecnici e professionisti, era rivolto a capire se, in caso di riqualificazione di un sottotetto a fini abitativi, fosse necessario tenere in considerazione i nuovi locali ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’edificio. Un secondo interrogativo riguardava, invece, la necessità – in presenza di uno stesso immobile con più destinazioni d’uso – di produrre un certificato energetico distinto per le porzioni identificate in modo autonomo al catasto (subalterni).
Con la circolare, la Regione chiarisce che il recupero del sottotetto ricade nella norma prevista per gli ampliamenti volumetrici dall’allegato A, punto 7.1 della Dgr 26 giugno 2007, n. 8/5018. Pertanto, così come accade per qualsiasi altro ampliamento volumetrico, il sottotetto recuperato per abitazione concorre alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’intero edificio se è servito dallo stesso impianto di riscaldamento e se la nuova porzione dell’edificio risulta superiore del 20% di quello esistente.
Tutt’altro caso, invece, se l’incremento non è significativo o se l’impianto di climatizzazione è autonomo.
Nel caso di un’unica unità immobiliare con destinazioni d’uso diverse, basta invece un solo Ace se il subalterno è servito dal medesimo impianto di riscaldamento visto che, come recita la circolare «le differenti destinazioni d’uso che implicano la necessità, secondo quanto previsto dal punto 10.2 della delibera 8745/2008, di provvedere a distinte certificazioni energetiche in presenza di diverse destinazioni d’uso sono solo quelle relative a più unità immobiliari, situate nel medesimo edificio». Unico accorgimento, in presenza di una stessa unità, è che la certificazione deve essere correlata alla classificazione d’uso prevalente in termini di volume netto riscaldato.
7484-1950_ALLEGATO-chiarimentiACE_sottotetti.pdfApri