Con la circolare n° 7 del 17 settembre 2012 e l’Avviso di rettifica, pubblicato sul BURL S.O. n° 39 del 24 settembre 2012, la D.G. Sanità di Regione Lombardia ha fornito alcune indicazioni in ordine all’applicazione degli Accordi del 21 dicembre 2011 ai fini di una corretta pianificazione dei percorsi formativi da parte delle aziende e della sorveglianza, degli stessi, da parte delle ASL.
Al capitolo 1 “Enti bilaterali ed organismi paritetici” viene precisata la distinzione tra soggetti formatori accreditati e soggetti formatori legittimati e, nell’ambito di questi ultimi, tra organismi paritetici ed enti bilaterali.
Ai fini della procedura per la richiesta di collaborazione (capitolo 2) vengono chiariti i requisiti imprescindibili di entrambi gli organismi (così come espresso nella circolare del Ministero del Lavoro n° 20 del 29 luglio 2011) e viene definito un repertorio (allegato A della circolare) degli organismi paritetici costituiti in Lombardia avente lo scopo di facilitare l’individuazione del soggetto a cui richiedere la collaborazione.
Al capitolo 3, della circolare regionale, è ribadito il principio secondo il quale, per la durata minima dei percorsi di formazione deve essere adottato il principio dell’effettiva valutazione dell’attività concretamente svolta in azienda e non solo del criterio amministrativo legato alla codifica ATECO.
In tal modo i lavoratori, a prescindere dal settore industriale di appartenenza, che non svolgono mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Al capitolo 4 è inserita una tabella che fa chiarezza degli esoneri e delle tempistiche di aggiornamento per le diverse tipologie di destinatari.
Per quanto concerne, invece, le modalità di erogazione dei percorsi, fermo restando quanto stabilito negli Accordi, la Regione individua alcuni criteri per erogare le attività formative volti a migliorare la formazione erogata mentre per quanto concerne gli attestati rilasciati viene ribadito l’impianto organizzativo coerente con le circolari regionali 13/SAN/2006, 21/SAN/2006 e 32/SAN72006 relative alla formazione per RSPP e ASPP.
Al capitolo 1 “Enti bilaterali ed organismi paritetici” viene precisata la distinzione tra soggetti formatori accreditati e soggetti formatori legittimati e, nell’ambito di questi ultimi, tra organismi paritetici ed enti bilaterali.
Ai fini della procedura per la richiesta di collaborazione (capitolo 2) vengono chiariti i requisiti imprescindibili di entrambi gli organismi (così come espresso nella circolare del Ministero del Lavoro n° 20 del 29 luglio 2011) e viene definito un repertorio (allegato A della circolare) degli organismi paritetici costituiti in Lombardia avente lo scopo di facilitare l’individuazione del soggetto a cui richiedere la collaborazione.
Al capitolo 3, della circolare regionale, è ribadito il principio secondo il quale, per la durata minima dei percorsi di formazione deve essere adottato il principio dell’effettiva valutazione dell’attività concretamente svolta in azienda e non solo del criterio amministrativo legato alla codifica ATECO.
In tal modo i lavoratori, a prescindere dal settore industriale di appartenenza, che non svolgono mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Al capitolo 4 è inserita una tabella che fa chiarezza degli esoneri e delle tempistiche di aggiornamento per le diverse tipologie di destinatari.
Per quanto concerne, invece, le modalità di erogazione dei percorsi, fermo restando quanto stabilito negli Accordi, la Regione individua alcuni criteri per erogare le attività formative volti a migliorare la formazione erogata mentre per quanto concerne gli attestati rilasciati viene ribadito l’impianto organizzativo coerente con le circolari regionali 13/SAN/2006, 21/SAN/2006 e 32/SAN72006 relative alla formazione per RSPP e ASPP.
Con la circolare n° 7 del 17 settembre 2012 e l’Avviso di rettifica, pubblicato sul BURL S.O. n° 39 del 24 settembre 2012, la D.G. Sanità di Regione Lombardia ha fornito alcune indicazioni in ordine all’applicazione degli Accordi del 21 dicembre 2011 ai fini di una corretta pianificazione dei percorsi formativi da parte delle aziende e della sorveglianza, degli stessi, da parte delle ASL.
Al capitolo 1 “Enti bilaterali ed organismi paritetici” viene precisata la distinzione tra soggetti formatori accreditati e soggetti formatori legittimati e, nell’ambito di questi ultimi, tra organismi paritetici ed enti bilaterali.
Ai fini della procedura per la richiesta di collaborazione (capitolo 2) vengono chiariti i requisiti imprescindibili di entrambi gli organismi (così come espresso nella circolare del Ministero del Lavoro n° 20 del 29 luglio 2011) e viene definito un repertorio (allegato A della circolare) degli organismi paritetici costituiti in Lombardia avente lo scopo di facilitare l’individuazione del soggetto a cui richiedere la collaborazione.
Al capitolo 3, della circolare regionale, è ribadito il principio secondo il quale, per la durata minima dei percorsi di formazione deve essere adottato il principio dell’effettiva valutazione dell’attività concretamente svolta in azienda e non solo del criterio amministrativo legato alla codifica ATECO.
In tal modo i lavoratori, a prescindere dal settore industriale di appartenenza, che non svolgono mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Al capitolo 4 è inserita una tabella che fa chiarezza degli esoneri e delle tempistiche di aggiornamento per le diverse tipologie di destinatari.
Per quanto concerne, invece, le modalità di erogazione dei percorsi, fermo restando quanto stabilito negli Accordi, la Regione individua alcuni criteri per erogare le attività formative volti a migliorare la formazione erogata mentre per quanto concerne gli attestati rilasciati viene ribadito l’impianto organizzativo coerente con le circolari regionali 13/SAN/2006, 21/SAN/2006 e 32/SAN72006 relative alla formazione per RSPP e ASPP.
8063-2185_allegato_2.pdfApri
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