Mercoledì 19 dicembre, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza, con 36 voti favorevoli e 20 contrari, l’ultimo provvedimento di questa legislatura recante il “Collegato Ordinamentale 2013 – Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative”.
La norma, una sorta di decreto omnibus, reca alcune modifiche a diverse leggi regionali; maggiore interesse, per quanto riguarda le imprese associate, riveste l’articolo 4 del provvedimento che emenda la l.r. 12/2005.
In particolare, le novità riguardano la disciplina transitoria relativa al passaggio dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti ai nuovi strumenti di pianificazione territoriale, già prevista dall’art. 25 della legge regionale per il governo del territorio.
Sono state approvate nuove disposizioni per i Comuni che non avranno approvato il PGT entro il 31 dicembre 2012.
Le novità prevedono che potranno approvare nuove convenzioni e piani attuativi entro il 31 dicembre 2012 solo quei Comuni che abbiano adottato il PGT alla data del 30 settembre 2011.
Una deroga è prevista per i Comuni terremotati e quelli dichiarati in dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2012, che potranno continuare ad attuare le previsioni del vigente PRG fino al 31 dicembre 2013.
Nei Comuni in cui è stato approvato il PGT entro il 31 dicembre 2012, termine di validità dei vecchi piani regolatori generali, saranno attuate le previsioni del vigente PRG, esclusi i piani attuativi. Viene, inoltre, stabilito che a partire dal 1° gennaio 2013 tali Amministrazioni Comunali non potranno in ogni caso dar corso a procedure di variante al vigente PRG.
Infine, qualora non venga approvato il PGT entro il 31 dicembre 2012, resta confermata la perdita di efficacia del vecchio PRG. Negli stessi Comuni, che alla data del 31 dicembre 2012 non avranno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, non sono attivabili gli interventi in deroga previsti dal cosiddetto “piano casa regionale”, fatti salvi i piani attuativi già approvati e convenzionati, le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012; questa disposizione, per i Comuni terremotati e in dissesto finanziario, troverà applicazione dal 1° gennaio 2014.
Restano possibili gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria nei centri storici, ma non gli interventi di risanamento conservativo (demolizione e ricostruzione), mentre viene vietata ogni nuova edificazione sulle aree vincolate dal PRG decaduto.