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Con sentenza n. 287 depositata il 19/12/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 11 del DL 138/2011 convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011, riconoscendo la competenza esclusiva delle Regioni in materia di tirocini extracurriculari formativi e di orientamento.

Tirocini extracurriculari formativi e di orientamento e Schemi di convenzione e progetti formativi i

31 Gennaio 2013
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L'articolo 11 (Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini) non si limitava a fissare i livelli minimi essenziali, ma riformava la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro.   
 
La manovra disponeva che gli stage, promossi sulla base delle normative regionali, dovessero avere una durata non superiore a sei mesi, proroghe comprese, ed essere promossi unicamente a favore di neodiplomati del sistema di istruzione o neolaureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e dei neo-qualificati o neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale (come meglio precisato nell’allegato alla Delibera di Giunta regionale n° 3153 del 20/03/2012) sempre entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.
 
A seguito del ricorso delle Regioni, la Corte ha chiarito che la norma confliggeva con la potestà attribuita alle Regioni dal Titolo V della Costituzione.  Ad  oggi,  quindi, cadono i vincoli di durata e applicazione dei tirocini in oggetto.
 
La sentenza quindi non produce alcun effetto sulla disciplina regionale, che è tuttora in vigore.
 
Sempre in materia di tirocini la Regione Lombardia, con decreto n. 265 del 23 gennaio 2013, ha rinviato al 31 luglio 2013 l’applicazione del decreto n.10956 del 27 novembre 2012, ed in particolare l’adeguamento agli allegati A (1A “schema di convenzione” e 2A “progetto formativo individuale”), così da permettere ai soggetti promotori il graduale adattamento delle proprie procedure e dei propri schemi.
 
I due allegati contengono gli elementi minimi obbligatori che caratterizzano le esperienze di tirocinio a prescindere dalla tipologia di riferimento.
 
Diversamente da quanto indicato nel decreto n.10956 del 27 novembre 2012 con il decreto del 23 gennaio 2013 la regione Lombardia ha precisato che per quanto riguarda i tirocini curricolari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale e attuati sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell’offerta formativa, le disposizioni di decreto del mese di novembre 2012 sono cedevoli rispetto alle specifiche discipline di riferimento.
 
Per quanto concerne questo ultimo aspetto si fa riserva di verificare con i competenti uffici regionali la validità della modifica recentemente introdotta.
 
In ultimo si segnala che è in attesa dell’assenso tecnico della Conferenza Stato-Regioni l’ultima versione dell’accordo tra Regioni e Governo riguardante le “Linee guida in materia di tirocini” all’interno del quale si fa esplicito riferimento alla previsione dell’introduzione per i tirocini extracurriculari di una “indennità di partecipazione” che viene indicata non inferiore a 300 euro lordi al mese.
 
I contenuti delle linee guida non produrranno effetti normativi immediati poiché dovranno essere recepiti dagli ordinamenti regionali che avranno tempo 6 mesi per emettere gli appositi provvedimenti legislativi e regolamentari.

   

      

9927-pronuncia_287_2012-incostit_ art_11 L148.pdfApri

9927-decreto 10956 del 27 novembre 2012.pdfApri

9927-decreto 365 del 23 gennaio 2013.pdfApri

9927-bozza_Linee guida tirocini.pdfApri
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