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Le nuove autorizzazioni avranno durata da cinque a dieci anni a seconda della tipologia di impianto e sarà facoltà dell’autorità competente prevedere specifiche prescrizioni per ciascuna autorizzazione richiesta

Regione Lombardia definisce criteri e procedure di riferimento per l’autorizzazione preventiva all’i

4 Aprile 2013
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È stato pubblicato sul BURL n.13, Serie Ordinaria, del 26 marzo 2013, il D.d.g. 19 marzo 2013 n.2530 recante “Determinazioni in ordine alle procedure di autorizzazione preventiva all’importazione rifiuti”.
Tramite tale atto Regione Lombardia si avvale della facoltà di rilasciare autorizzazioni preventive all’importazione di rifiuti ai sensi dell’art.14 del Regolamento CE n.1013/2006, standardizzando le procedure di richiesta e di rilascio dell’autorizzazione preventiva.
 
Come indicato nel provvedimento, l’autorizzazione preventiva pluriennale all’importazione di rifiuti destinati al recupero viene concessa con le seguenti limitazioni e/o prescrizioni:
1. La durata massima dell’autorizzazione non può essere superiore a:
a. cinque anni nel caso di impianto di recupero rifiuti oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexsies del d.lgs. 152/06. La durata è di sei o otto nel caso in cui l’impianto sia dotato rispettivamente di certificazione UNI EN ISO 14001 o registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS);
b. cinque anni nel caso di impianto di recupero operante con comunicazione ai sensi dell’art. 216, comma 5, del d.lgs. 152/06 (procedura semplificata);
c. dieci anni nel caso di impianto di recupero rifiuti autorizzato ai sensi dell’art. 208, comma 12, del d.lgs. 152/06 (autorizzazione ordinaria);
e. comunque non oltre la data di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero. In ogni caso la notifica di esportazione deve essere prodotta ogni tre anni;
2. L’autorizzazione preventiva pluriennale è sospesa o decade automaticamente rispettivamente in caso di sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero disposta dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione medesima;
3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, il quantitativo massimo di rifiuti importabili autorizzabile, su base annua, non può essere superiore al 50 % della potenzialità di recupero autorizzata per singolo impianto, espressa in t/anno. Ciò salvo deroga motivata unicamente da mancanza (attestata da dati ARPA desunti dai MUD presentati nell’anno antecedente alla richiesta) di quantitativi del medesimo rifiuto da avviare a recupero, prodotto all’interno del territorio regionale;
4. E’ facoltà dell’autorità competente inserire particolari prescrizioni specifiche per ciascuna autorizzazione preventiva pluriennale richiesta.
 
Costituiscono parte integrante della deliberazione i seguenti allegati:
–   allegato 1: schema per la domanda di autorizzazione pluriennale all’importazione rifiuti;
–   allegato 2: schema per la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà;
–   allegato 3: elenco dei contenuti della relazione tecnica dell’attività di recupero;
–   allegato 4: schema di autorizzazione pluriennale all’importazione dei rifiuti.
 

10811-707_ALLEGATO IMPORTAZIONE RIFIUTI.pdfApri
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