La Regione ha approvato un provvedimento di aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici. Tra i temi affrontati dalla delibera: requisiti dei certificatori energetici, passaggio da ACE ad APE e definizione di serre bioclimatiche
È stata pubblicata sul BURL n. 3, S.O., del 15 gennaio 2014 la D.G.R. n. 1216 del 10 gennaio 2014 recante “Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici”.
Il provvedimento ha lo scopo di allineare alcune delle disposizioni regionali in materia di efficienza energetica degli edifici al contesto normativo nazionale. Ci si riferisce, in particolare, alla lettera a) del comma 1 (ampliamento dei titoli di studio che costituiscono prerequisito per l’accreditamento come certificatori), alla lettera c (passaggio da Attestato di Certificazione Energetica a Attestato di Prestazione Energetica, a far data dal 15 gennaio 2014) e al comma 2 (sostituzione della definizione di impianto termico con la definizione riportata nel D.L. 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013).La delibera 1216/2014 contiene in allegato una previsione di interesse per la Categoria, relativamente alla definizione dei criteri per l’individuazione delle serre bioclimatiche e delle logge, ai fini della L.R. 39/2004, art. 4, comma 4, che si riporta nel seguito, per completezza:“Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio”.In sostanza, la Regione, a quasi 10 anni di distanza, ha voluto individuare le fattispecie puntuali per la determinazione di che cosa sia da considerarsi “serra bioclimatica o loggia” e che possa quindi essere scomputata dalla cubatura totale dell’intervento in oggetto. In particolare, la serra deve avere una superficie netta pari o inferiore al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata (la quota che dovesse eccedere il 15% della SU totale, deve essere considerata “ampliamento” e, quindi, consentita dallo strumento urbanistico di riferimento; devono inoltre essere corrisposti, per tale quota, gli oneri e i contributi previsti dalle locali norme edilizie).La serra deve, altresì, consentire una riduzione (documentata nella relazione tecnica ex L. 10/91) pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento. Tale riduzione non è richiesta qualora la serra sia realizzata contestualmente a un intervento di ristrutturazione importante (che coinvolga, cioè, più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio). Il principio qui sancito dalla Regione, anche grazie all’intervento dell’Associazione, è quello di incentivare interventi di risparmio energetico che riguardino l’intero sistema edificio-impianto e non solo una delle due componenti, con ricadute maggiormente rilevanti sul mercato delle costruzioni.Infine, la serra deve essere provvista di aperture e/o schermature per evitarne il surriscaldamento estivo, non deve essere dotata di impianti di riscaldamento o raffrescamento e deve essere costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.