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Il Giudice ha annullato la nota del Ministero dell’Ambiente: il materiale in uscita da un impianto di trattamento/recupero in procedura semplificata non deve essere trattato come rifiuto, qualsiasi sia il suo utilizzo successivo

Sentenza TAR Lombardia sull’utilizzo degli aggregati riciclati da impianti in procedura semplificata

3 Marzo 2014
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In data 27 febbraio 2014 è stata deposita presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia la Sentenza riguardante l’utilizzo di aggregati riciclati derivanti da impianti operanti in procedura semplificata.

Il ricorso era stato promosso da alcune imprese milanesi operanti nel settore del trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi, provenienti da scavi  e demolizioni in procedura semplificata, ai sensi dell’art. 214 d.lgs. 152/2006, contro la Provincia di Milano, nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l’annullamento del rapporto di ispezione della Provincia di Milano prot. 105293 del 19 marzo 2013, della comunicazione della Provincia di Milano prot. 134974 del 24 maggio 2013 e della nota del Ministero dell’Ambiente prot. 0018563 del 7 marzo 2013.
Il ricorso ha origine da quanto la Provincia di Milano intendeva sostenere sull’utilizzo degli aggregati riciclati a fronte delle indicazioni del Ministero dell’Ambiente contenute nella nota di risposta ad una richiesta di parere (prot. 0018563 del 7 marzo 2013).
Secondo il Ministero dell’Ambiente, e di conseguenza anche secondo la Provincia di Milano, “il processo di recupero finalizzato alle attività di utilizzo di cui alle lettere b) e c) del punto 7.1.3. del D.M. 5 febbraio 1998 si conclude solo con l’effettivo utilizzo; nella fase temporale che precede l’utilizzo del materiale e nella stessa fase di utilizzo il materiale continua ad essere un rifiuto e come tale deve essere trattato; pertanto chi lo utilizza è tenuto agli adempimenti di cui alla parte IV del D.lgs n. 152/2006, ivi incluso l’onere di presentare la comunicazione di cui all’art. 216 del Testo Unico dell’Ambiente”.
Si ricorda che le lettere b) e c) riguardano rispettivamente l’utilizzo per recuperi ambientali e utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali.
 
Il sede di giudizio, il Giudice del TAR per la Lombardia ha ritenuto “ingiustificata” e “irrazionale” la distinzione tra le procedure per il recupero dei materiali che devono essere utilizzati per l’edilizia e quelle per la realizzazione dei sottofondi stradali, secondo cui solo nel primo caso (produzione di MPS per l’edilizia) sarebbe necessaria e sufficiente a far cessare al materiale trattato la qualifica di rifiuto, l’operazione di trattamento meccanico.
Tale considerazione fa anche riferimento al fatto che il procedimento di trattamento dei rifiuti è identico sia nel caso di riutilizzo del materiale per attività edilizia che per fondi  e sottofondi stradali.
Il Giudice richiama, inoltre, la definizione di “rifiuto” (art. 183, D.lgs. 152/2006) nonché quanto è già stato chiarito nel 2011 dalla Corte di Cassazione, in sede penale, e cioè che affinché un materiale perda la qualifica di rifiuto è necessario che vi sia “un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto” (lett. b, art. 184 ter, D.lgs. 152/2006).
Non viene, altresì, riconosciuta alla L. 71/2013, nella parte riguardante le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di EXPO 2015 S.p.A., alcuna portata innovativa e di carattere eccezionale, trattandosi  solo di un rimando alla disciplina previngente.

Il TAR della Lombardia accoglie, quindi, il ricorso ed annulla i tre provvedimenti impugnati.

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