In data 24 dicembre 2013 è stata adottata la Legge Regionale n. 21/2013 avente ad oggetto misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà.
La Legge Regionale in parola ha fissato oggetto, finalità, strumenti di intervento e destinatari di questa misura rinviando gli elementi di dettaglio ad una specifica delibera di Giunta, che è stata adottata in data 13/03/2014 e che ha recentemente conseguito il parere favorevole della competente Commissione Consiliare.
Si attende, quindi, la delibera definitiva da parte della Giunta Regionale, nonché l’emanazione dei relativi avvisi che si stima verranno adottati nel mese di maggio.
La Legge Regionale sostiene:
1. I Contratti di Solidarietà per le imprese a cui si applica la CIGS (tipo A) – D.L. 726/1984 convertito in L. 863/1984. Si ricorda che i Contratti di solidarietà di tipo A non si applicano nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. Pertanto, nel caso di stipula di questo contratto occorre indicare il nominativo dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli appartenuti ai casi sopra richiamati.
2. I Contratti di Solidarietà per le imprese a cui non si applica la CIGS (tipo B) – D.L. 148/1993 convertito in L. 236/1993;
3. Gli Accordi sindacali di Solidarietà finalizzati al mantenimento dell’occupazione e al rilancio produttivo, che possono presentare le seguenti caratteristiche:
· forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio;
· riduzione di orario di lavoro e/o salario;
· percorsi di riqualificazione professionale;
· responsabilità sociale dell’impresa per il mantenimento dell’occupazione (welfare aziendale, disabilità).
Le risorse stanziate sono pari a 2 milioni di Euro e il contributo messo a disposizione dalla Regione è proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro e può raggiungere un massimo di Euro 100.000 così ripartiti:
1. 20% dell’incentivo a favore delle imprese, fino a 20.000 euro in relazione alle dimensioni dell’azienda e alla durata del contratto di solidarietà;
2. 80% dell’incentivo a titolo di sostegno ai lavoratori nelle seguenti misure:
· fino al 10% della retribuzione persa per i contratti di tipo A;
· fino al 12,5% della retribuzione persa per i contratti di tipo B.
Quanto al tema dell’eventuale assoggettabilità a contribuzione assistenziale e previdenziale della quota di contributo regionale erogato ai lavoratori per il tramite dell’impresa, nella delibera si prevede che “tale quota di contributo non ha natura di retribuzione in analogia alle previsioni dell’art. 5 comma 5 della L.236/93.”
Al riguardo richiederemo comunque alla Regione di esperire la verifica per la quale si era impegnata.
Nel merito della misura occorre precisare che per i contratti di solidarietà stipulati successivamente all’entrata in vigore della Legge regionale n. 21/2013 si potrà presentare le richieste “a sportello”, mentre per gli accordi di solidarietà seguirà una valutazione ad opera della Regione.
15798-140313 – dgr 1500-2014.pdfApri