La Regione fornisce indicazioni ai Comuni per l’attivazione dei servizi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da utenze domestiche
Dando attuazione all’articolo 30 della L.R. n. 19 dell’8 luglio 2014 (“Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale”) in base al quale “La Giunta regionale adotta, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge regionale (…) e sentite le rappresentanze degli enti locali, criteri secondo i quali i comuni, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con aziende specializzate, attivano, anche in forma associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da autorimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell’utente e con costi a carico del soggetto servito”, la Giunta Regionale ha approvato la delibera n. 3494 del 30 aprile 2015 “Criteri per l’attivazione di servizi di rimozione e smaltimento dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio dei comuni della Lombardia ai sensi dell’art. 30 della l.r. 8 luglio 2014 n.19”.
La delibera, pubblicata sul BURL n. 20, Serie Ordinaria, del 15 maggio 2015, fornisce dunque le indicazioni ai Comuni lombardi circa i criteri da adottare per l’affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dell’amianto alla società che effettua la gestione dei rifiuti a livello comunale (purché abbia le specifiche caratteristiche per tale servizio), oppure a una azienda specializzata (o un raggruppamento di più imprese), attraverso una procedura di gara pubblica.
La finalità di Regione Lombardia è quella di spingere i Comuni all’individuazione di un’impresa di riferimento (o un raggruppamento di imprese) per la fornitura esclusiva ai cittadini di un servizio di rimozione di piccoli quantitativi di amianto a un prezzo concordato nel quadro di una specifica convenzione.
Il servizio offerto dovrà avere caratteristiche di completezza, prevedendo a carico dell’azienda (o del gruppo di aziende) la definizione del tipo di prestazione da realizzare (dalla rimozione in sicurezza allo smaltimento) e la relativa offerta tecnico-economica, nonché il supporto nella gestione amministrativa dell’intervento (dalla presentazione del piano di lavoro al rilascio delle certificazioni finali), con esclusione delle sole eventuali opere di ricostruzione.
I lavori saranno quindi affidati direttamente dai privati cittadini all’impresa (o alle imprese), senza intermediazioni del Comune.
La Regione propone che il contratto tra Comune e ditta affidataria abbia una durata minima di tre anni dalla data della sottoscrizione e che possa essere rinnovato, in maniera espressa, con il consenso esplicito tra le parti, per ulteriori tre anni.
Entro il prossimo 30 giugno la Direzione Generale competente renderà disponibili i modelli dei documenti per la predisposizione della gara pubblica per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio e una convenzione tipo per i Comuni.