Regione Lombardia adegua gli elenchi dei progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità a VIA recependo i disposti del DM del 30 marzo 2015. Eventuali deroghe potranno essere proposte al MATTM e da esso approvate mediante specifico Decreto Ministeriale.
È stata pubblicata sul BURL n. 29, S.O., del 17 luglio 2015, la D.d.g. n. 3826 del 14 luglio 2015 recante “Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n.5 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale – con contestuale disapplicazione di parte della normativa regionale di riferimento, alla luce dei disposti del d.m. del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015”.
Regione Lombardia, con questo atto, aggiorna gli allegati A, B e C della L.R. n.5/2010 riguardanti l’elenco dei progetti sottoposti alla procedura di VIA e alla verifica di assoggettabilità a VIA.
Tale esigenza è emersa a seguito della emanazione del D.M. 30 marzo 2015, disposto dal Ministero dell’Am¬biente della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), avente ad oggetto “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Re¬gioni e Provincie Autonome , previsto dall’Articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modi¬ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.
Il suddetto Decreto Ministeriale prevede che le Regioni adeguino, ove ne¬cessario, i propri ordinamenti ai criteri delle citate Linee Guida e che le stesse Regioni possano, in un momento successivo, chiedere al Ministero, sulla base di peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 152/2006, specifiche deroghe ai disposti generali dettati con le richiamate linee guida ministeriali.
Dall’adeguamento imposto dal Ministero ne deriva, in particolare, che gli elenchi di cui agli allegato B della L.R. n.5/2010, nelle parti che si configuravano meno restrittive rispetto all’allegato IV della norma nazionale, non trovano più applicazione se non previa acquisizione di specifico decreto ministeriale.
A fronte di tale aggiornamento, si segnala che l’esclusione dalla Verifica di assoggettabilità a VIA, precedentemente adottata da Regione Lombardia per determinate campagne per il recupero di rifiuti mediante l’utilizzo di impianti mobili, non è più vigente (condizione di cui alla superata lettera z.b) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA”).
L’eventuale reinserimento dell’esclusione nei nuovi allegati regionali dipenderà, quindi, da apposita e motivata richiesta che gli uffici regionali competenti dovranno elaborare e trasmettere al MATTM per approvazione.
ANCE Lombardia collaborerà con Regione Lombardia per la raccolta della documentazione necessaria a supporto di tale istanza.