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Le imprese lombarde associate al sistema ANCE possono beneficiare delle condizioni di vendita del “Centro Stella Base”, un centralino domestico per reti strutturate che risponde alle necessità di progettazione e realizzazione di un impianto come richiesto dalle nuove disposizioni di legge

Convenzione con la società Base Srl

5 Ottobre 2015
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Convenzione con la società Base Srl

 

Le imprese lombarde associate al sistema ANCE possono beneficiare delle condizioni di vendita (e, nei casi previsti, di installazione) del “Centro Stella Base”, un centralino domestico per reti strutturate che risponde alle necessità di progettazione e realizzazione di un impianto come richiesto dalle nuove disposizioni di legge*.

In allegato il testo dell’intesa siglata da ANCE Lombardia e la Società Base Srl e una breve presentazione del prodotto.

 

 

*Le recenti modifiche al T.U. dell’Edilizia (legge 164/2014) modificano il nuovo art. 135-bis recante Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici come segue.

 

Art. 135-bis. Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici
(articolo introdotto dall’art. 6-ter, comma 2, legge n. 164 del 2014)

1.        Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.

2.        Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

3.        Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

22204-CS BASE brochure.pdfApri

22204-Convenzione Centro Stella Base.pdfApri
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