Entreranno in vigore il prossimo 1 ottobre le nuove modalità di versamento delle tariffe istruttorie per i procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale definite da Regione Lombardia
È stata pubblicata sul BURL n. 30, S.O., del 20 luglio 2015, la d.g.r. n. 3827 del 14 luglio 2015 recante “Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. 13 marzo n. 59”.
Il documento definisce, quindi, sia i criteri generali riguardanti la procedura di versamento delle tariffe istruttorie, che le modalità di determinazione degli oneri in funzione dei titoli richiesti, provvedendo in alcuni casi a modificare, in senso migliorativo, i criteri previsti dalla normativa vigente.
Relativamente alle modalità di determinazione degli oneri si premette che:
– sono stati modificati, in un’ottica di semplificazione, i criteri di determinazione delle tariffe istruttorie relativi all’autorizzazione agli scarichi in fognatura;
– sono stati modificati, in un’ottica di semplificazione e secondo principi basati sulla complessità istruttoria (numero di emissioni) i criteri di determinazione delle tariffe istruttorie relativi all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs n.152/06 e smi;
– sono stati definiti, in un’ottica di uniformazione e secondo principi di complessità istruttoria (numero e tipologia degli scarichi), i criteri di determinazione delle tariffe istruttorie relativi all’autorizzazione agli scarichi in ambiente (corso idrico superficiale, suolo, sottosuolo).
Rimangono invece invariati i criteri di calcolo degli oneri per l’utilizzo dei fanghi da depurazione e per i titoli per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere l’AUA sulla base di quanto definito dall’art. 3 comma 3 del DPR n.59/2013 e specificato dalla circolare del MATTM del 7 novembre 2013.
Gli oneri sono dovuti per i titoli per i quali è prevista una istruttoria, ossia nei casi in cui viene richiesta una “nuova” autorizzazione, il “rinnovo”, la “voltura” o la “modifica sostanziale” dell’esistente titolo; non sono pertanto obbligatoriamente richiesti nel caso di “proseguimento senza modifiche” del titolo.
Al fine di agevolare la determinazione degli oneri sarà reso disponibile, da parte di Regione Lombardia, un foglio di calcolo elettronico.
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