È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48, Serie Ordinaria, del 25 novembre 2015, la DGR n. 4362 del 20 novembre 2015, recante “Differimento al primo gennaio 2017 delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con d.g.r. n. 3868 del 17 luglio 2015, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica”.
Il provvedimento rivede le recenti disposizioni approvate, in materia di efficienza energetica degli edifici, da Regione Lombardia: infatti si stabilisce che la tabella 15, dell’allegato B del Dduo n. 6480/2015 (di cui alla NEWS di ANCE Lombardia
n. prot. 941/PB/AP del 2 settembre 2015) recante “
Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione” è, in sostanza, così sostituita:
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Zona climatica
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U (W/m2K)
dal 1 gennaio 2016
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U (W/m2K)
dal 1 gennaio 2017
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E
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1,80
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1,40
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F
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1,60
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1
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La DGR infatti prevede che, fino al 31 dicembre 2016, i valori limite di trasmittanza termica indicati per la sostituzione dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica, siano gli stessi di quelli previsti per accedere alla detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (il cosiddetto “65%”).
Le motivazioni che hanno spinto Regione Lombardia a prevedere questa modifica derivano dalle segnalazioni di “alcune organizzazioni di rappresentanza dei produttori di serramenti”, secondo cui:
a) molte aziende non sarebbero preparate a far fronte al repentino mutamento della domanda proveniente dalla Lombardia, dato che sarà improntata a valori più restrittivi di quelli standardizzati;
b) tale mutamento della domanda potrebbe mettere in difficoltà soprattutto le piccole e medie imprese che operano in ambito locale.
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