Regione Lombardia ha recepito il decreto ministeriale e il progetto di sperimentazione nazionale per il sistema duale integrandolo con il modello lombardo.
A seguito della pubblicazione del Decreto ministeriale del 12 ottobre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2015, la Regione Lombardia ha prontamente adeguato la disciplina regionale in materia di apprendistato.
La deliberazione regionale n°4676 del 23 dicembre 2015 ripropone le indicazioni del Decreto ministeriale suddividendole organicamente fra le tre tipologie di apprendistato:
ü nella sezione 1 tratta la disciplina dei profili formativi per l’apprendistato di primo livello;
ü nella sezione 2 precisa la disciplina della formazione di base e trasversale dell’apprendistato professionalizzante;
ü nella sezione 3 introduce uno schema di accordo per la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato di alta formazione.
La nuova disciplina di cui all’allegato 1 sezione 1 e 2 (apprendistato di primo livello e apprendistato professionalizzante) avrà efficacia per i contratti di apprendistato attivati dal 28 dicembre 2015 mentre la disciplina di cui all’allegato 1 sezione 3 (apprendistato di alta formazione) avrà efficacia a seguito della sottoscrizione del citato accordo.
Per quanto concerne in particolare l’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato di primo livello e di alto apprendistato si precisa quanto segue:
ü la formazione esterna all’azienda dovrà rispettare delle percentuali massime rispetto all’orario obbligatorio previsto da ogni singolo percorso ordinamentale; tali percentuali variano in relazione alla tipologia di percorso e all’anno di rifermento (per le specifiche si veda la deliberazione regionale allegata
ü la formazione interna all’azienda, riconoscendo il valore formativo del lavoro, potrà anche essere svolta in assetto lavorativo sulla base del piano formativo concordato con l’ente formativo di riferimento
Su questo punto in particolare è stato chiarito con Regione Lombardia che il principio del valore formativo del lavoro vale sia per l’apprendistato di alta formazione che per l’apprendistato di primo livello (il dubbio era sorto a seguito di una formulazione ambigua del testo regionale in commento)
ü Le imprese che assumeranno in apprendistato dovranno possedere:
· capacità strutturali ossia locali idonei adeguati alla realizzazione di interventi di formazione teorica (come dettagliato nel piano formativo individuale);
· capacità tecniche ossia attrezzature e strumenti idonei ed in regola con le normative vigenti in materia di verifica e di collaudo tecnico anche reperiti all’esterno dell’unità produttiva;
· capacità formative ossia lavoratori/tutor in grado di trasferire competenze e insegnare il mestiere all’apprendista.
Da ultimo si informa che in stretto raccordo con questa deliberazione Regione Lombardia ha aderito al programma sperimentale nazionale del sistema duale che prevede l’attivazione di contratti di apprendistato di primo livello, progetti di alternanza scuola/lavoro “rafforzata” ed imprese formative simulate.
Nell’ambito di questo programma sperimentale Regione Lombardia potrà contare su uno stanziamento pari a 27 milioni di euro (contro gli 87 milioni complessivi) per il consolidamento del sistema duale lombardo; sui destinatari e sulle concrete modalità di fruizione di tali risorse sarà nostra premura fornire tutti gli aggiornamenti quando disponibili.