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Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la Legge regionale di revisione della normativa in materia di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico che comporta modifiche alla Legge per il Governo del Territorio

Legge Regionale in materia di difesa del suolo

30 Marzo 2016
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 Il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua” pubblicata sul BURL n. 11 (S.O) del 18 marzo 2016.

La nuova legge regionale è finalizzata a rivedere ed aggiornare la normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d’acqua.

In particolare la nuova normativa ha le seguenti finalità:
– riordinare le competenze regionali, specificamente disciplinando le funzioni ed attività per la difesa del suolo e la gestione dei corsi d’acqua;
– disciplinare la gestione dei diversi reticoli idrici del territorio (reticolo idrico principale, minore e consortile), al fine di coordinare le azioni delle diverse autorità idrauliche che vi operano, tenendo conto della unicità e continuità della rete idrografica lombarda;
– sviluppare le conoscenze sulla difesa del suolo ed il demanio idrico fluviale promuovendo un sistema integrato di banche dati, archivi informatizzati e procedure telematiche da costruire nell’ambito del Sistema Informativo Territoriale regionale già esistente, da implementare con il concorso di tutti i soggetti pubblici, privati, delle università e dei centri di ricerca lombardi, italiani ed internazionali;
– migliorare la prevenzione dei rischi di esondazione dei corsi d’acqua mediante l’introduzione negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali dei principi dell’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni territoriali, favorendo e sviluppando il drenaggio urbano sostenibile;
– disciplinare, sulla base delle norme nazionali, le attività di polizia idraulica al fine di combattere l’abusivismo edilizio lungo i corsi d’acqua, affrontando le situazioni di rischio idraulico specifico, favorendo, laddove possibile, la regolarizzazione delle interferenze compatibili con il buon regime delle acque, valorizzando gli usi compatibili delle alzaie e degli argini golenali;
– promuovere le attività di manutenzione costante delle opere di difesa del suolo e degli alvei dei corsi d’acqua nonché la manutenzione territoriale diffusa per garantire una migliore qualità ecologica e paesaggistico ambientale dei corsi d’acqua;
– riordinare le competenze in materia di navigazione sui grandi fiumi lombardi;
– riordinare la governance sulla materia, valorizzando le funzioni di difesa del suolo degli enti del sistema regionale, in particolare quelle relative ai Consorzi di bonifica, e dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Tra le innovazioni principali dalla Legge, si segnala l’articolo 7 che, modificando la Legge Regionale per il Governo del Territorio n. 12/2005 con il nuovo articolo 58 bis, introduce nella normativa urbanistica i concetti di “invarianza idraulica”, “invarianza idrologica” e “drenaggio urbano sostenibile”. In particolare si definisce:

– invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione;
– invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione;
– drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo “alla sorgente” delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.

Lo stesso nuovo art. 58 bis prevede che per non aggravare le condizioni di criticità idraulica, nell’ambito del PGT di ciascun comune lombardo il Documento di Piano stabilisca che le trasformazioni dell’uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l’applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile. Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi.

Il piano dei servizi individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione.

Viene previsto che Regione Lombardia emani un apposito regolamento attuativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge per definire:
– gli ambiti territoriali di applicazione differenziati in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d’acqua ricettori;
– il valore massimo della portata meteorica scaricabile nei ricettori per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica nei diversi ambiti territoriali individuati;
– le modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2003, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica;
– le misure differenziate per le aree di nuova edificazione e per quelle già edificate, anche ai fini dell’individuazione delle infrastrutture pubbliche di cui al piano dei servizi;
– le indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano;
– gli opportuni meccanismi di incentivazione attraverso i quali i Comuni possono promuovere l’applicazione dei principi della invarianza idraulica o idrogeologica, nonché del drenaggio urbano sostenibile.
I comuni dovranno recepire nel proprio regolamento edilizio le nuove disposizioni, disciplinando in particolare le modalità di conseguimento dell’invarianza idraulica e idrogeologica secondo i criteri e metodi stabiliti dal sopracitato Regolamento regionale.
I comuni dovranno approvare le modifiche al proprio Regolamento entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento regionale. Trascorso tale termine, i comuni comunque saranno tenuti ad applicare le disposizioni della normativa regionale.

Infine, si evidenzia che il comma 2 del nuovo articolo 58 bis dispone che i principi di invarianza idraulica e idrogeologica si applichino anche agli interventi edilizi definiti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 12/2005 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo) e a tutti gli interventi che comportino una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente. Qualora il contesto urbanistico in cui sono situati gli immobili oggetto di intervento non consentisse la realizzazione delle opere necessarie per attuare i principi di invarianza è previsto che il Regolamento Regionale di attuazione della legge disponga la possibilità di monetizzazione, con obbligo di destinazione delle risorse finanziarie introitate dai Comuni alla realizzazione di opere necessarie per soddisfare i suddetto principi. Sul punto – approvato con un emendamento direttamente in Aula – ANCE Lombardia ha già inviato una lettera all’Assessore al Territorio Viviana Beccalossi per chiedere che gli interventi di lieve entità siano esonerati dall’ambito di applicazione della norma.

In relazione agli interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi di acqua l’art. 10 della norma conferma l’inedificabilità della fascia di rispetto del reticolo idrico principale e minore che non può essere inferiore a 10 metri dal piede esterno dell’argine come stabilito dal R.D n. 523/1904, fatte salve le distanze superiori stabilite dalle discipline locali.

E’ inoltre previsto che nel caso di realizzazione di nuovi insediamenti, qualora i relativi piani attuativi determinino interferenze con il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i comuni prevedano fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell’alveo inciso, che possono essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale. Tali fasce di inedificabilità devono avere una larghezza minima di cinque metri e in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici.

Si segnala, infine, che vengono definite le norme relative alla manutenzione delle opere di difesa del suolo necessarie a garantire la mitigazione del rischio idrogeologico, degli alvei nonché, all’art. 21, viene indicata la manutenzione diffusa del territorio come quell’attività finalizzata al mantenimento o al recupero delle condizioni di equilibrio idrogeologico e morfologico.

Per questi interventi sono allocati sul bilancio regionale 15.000.000 di Euro nel triennio 2016-2018.

 

24176-494_ALLEGATO LEGGE REGIONALE DIFESA DEL SUOLO.pdfApri
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