Si informa che è stata adottata la DGR n. 6894 del 17 luglio 2017 avente ad oggetto: “Modulistica edilizia unificata e standardizzata: adeguamento alle normative specifiche e di settore di Regione Lombardia dei contenuti informativi dei moduli nazionali per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività edilizia”; si rende altresì nota la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale n. 30, Serie Ordinaria, del 24 luglio 2017 della circolare 20 luglio 2017 n. 10 denominata: “Modulistica edilizia unificata e profili applicativi della disciplina edilizia”.
In primis giova evidenziare che l’art. 27 della L.R. 12/2005 risulta essere implicitamente abrogato dal nuovo art. 3 del DPR 380/2001, considerando che, in ossequio a quanto definito dalla Corte Costituzionale, la definizione delle differenti categorie di interventi edilizi spetta allo Stato in quanto costituiscono disposizioni che rappresentano principi fondamentali della materia e come tali la loro definizione, nelle linee fondamentali – nel contesto della potestà legislativa concorrente – compete al livello di governo statale.
Con l’entrata in vigore del D.Lvo 222/2016, che ha inciso significativamente sui regimi amministrativi in materia edilizia, si è reso necessario editare una nuova modulistica unificata e standardizzata modulandola in base ai nuovi regimi.
Come noto, la menzionata modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale è adottata con Accordi o Intese, conclusi in sede di Conferenza unificata, fra Stato, Regioni ed Enti Locali ed in ossequio all’art. 24 comma 4 del D.L. 90/2014 costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale di cui alla lettera m) comma 2 dell’art. 117 Cost.
In questo quadro normativo si colloca la DGR n. 6894 del 17 luglio 2017, di prossima pubblicazione sul BURL, con cui la Regione Lombardia ha adottato la nuova modulistica edilizia unificata regionale, recependo il contenuto delle intese raggiunte nell’ambito delle Conferenze unificate del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017, disponendo l’obbligo di conformarsi alla modulistica adottata in capo ai Comuni Lombardi.
Si ritiene opportuno segnalare che a livello regionale, coerentemente con il principio di semplificazione procedurale, è stata decisa l’adozione di un “Modello unico” che il titolare è chiamato a compilare, facendo riferimento alla fattispecie che viene in considerazione nel caso concreto (CILA;SCIA;SCIA ALTERNATIVA;ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE). Questo modello si aggiunge a quelli previsti per le singole fattispecie.
La circolare regionale n. 10 del 20 luglio 2017 fornisce alcuni chiarimenti circa i profili applicativi della disciplina edilizia, in particolare:
In tema di procedure edilizie si ricorda che non è più attivabile la DIA alternativa al permesso di costruire ex artt. 41 co.1 e 41 della L.R. 12/2005né lacomunicazione di eseguita attività di cui all’art. 42 comma 2 L.R. 12/2005 sostituita dalla SCIA ex art. 22 co. 2 TU Edilizia, e le fattispecie attinenti agli interventi edilizi sono unicamente le seguenti:
Fattispecie
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Tipologia interventi
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Procedura applicabile
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Attività edilizia libera
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interventi di cui all’art. 6 comma 1 del TU Edilizia
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Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
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interventi non rientranti nel contesto dell’attività edilizia libera e non assoggettati a SCIA ne al permesso di costruire
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procedura delineata dagli artt. 6 bis e 23 bis co.3 TU Edilizia
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Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
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casi di cui ai commi 1,2 (che sostituisce la comunicazione di eseguita attività di cui all’art. 42 comma 2 L.R. 12/2005), 2 bis dell’art. 22 del TU Edilizia
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Procedura di cui all’art. 19 L. 241/1990 e all’art. 23 bis commi 1 e 2 del TU Edilizia
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Permesso di costruire obbligatorio
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Interventi di cui al comma 1 art. 10 TU Edilizia; nonché quelli previsti agli artt.: 59, 60; 40; 52 comma 3 bis; 33 comma 3 ter; 52 comma 3 ter della L.R. 12/2005
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Procedura di cui all’art. 38 della L.R. 12/2005
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Permesso di costruire convenzionato
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Casi di cui all’art. 14 comma 1 bis del TU Edilizia;
art. 73 bis comma 2 della L.R. 12/2005;
casi previsti dal PGT
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È applicabile l’art. 28 bis del TU Edilizia
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Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire
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Casi di cui all’art. 23 comma 1 del TU Edilizia
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Procedura di cui all’art. 19 L. 241/1990 e all’art. 23 bis commi 1 e 2 del TU Edilizia
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Si ricorda, in ogni caso, che la Tabella A – Sezione II, che forma parte integrante del D.Lvo 222 del 2016 individua puntualmente il regime amministrativo applicabile per ogni tipologia di intervento edilizio.
In ambito di Mutamenti di destinazione d’uso risulta non più operativo l’art. 52 comma 1 della L.R. 12/2005 in quanto si necessita fare riferimento alla classificazione degli interventi edilizi di cui all’art. 3 comma 1 TU Edilizia.
Secondo tale articolo la modifica di destinazione d’uso rileva ai fini di qualificazione dell’intervento da eseguire; mentre la presenza dell’art. 51 della L.R. 12/2005 esclude l’applicabilità dell’art. 23 ter del DPR 380/2001.
In materia di interventi involgenti i sottotetti questi sono attualmente classificati come ristrutturazione edilizia e saranno assoggettabili, a seconda del tipo di intervento, a SCIA o permesso di costruire ex art. 22 comma 7 TU Edilizia (ristrutturazione cd leggera) ovvero a permesso di costruire o SCIA alternativa (ristrutturazione cd pesante).
Sono pertanto inapplicabili gli artt. 64 comma 9 L.R. 12/2005 che fa riferimento alla denuncia di inizio attività; e gli artt. 63 co. 4 e 64 co. 10 della L.R. 12/2005 che fanno riferimento al silenzio assenso non più operativo al fine del conseguimento dell’agibilità.
29457-ALLEGATO 3_ MODULISTICA UNIFICATA EDILIZIA.zipApri
29457-ALLEGATO 2_MODULISTICA UNIFICATA EDILIZIA.pdfApri
29457-ALLEGATO 1_MODULISTICA UNIFICATA EDILIZIA.pdfApri