È stata pubblicata, sul supplemento del BURL n.52 del 30 dicembre u.s., la L.r. n.37 del 28 dicembre 2017 recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2018”.
L’art. 17 di tale legge introduce l’art. 21 ter nella L.r. n.26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) con l’obbiettivo di promuovere il finanziamento, tramite appositi bandi regionali, della caratterizzazione e degli studi di fattibilità necessari e propedeutici alla riqualificazione delle aree potenzialmente contaminate, nel rispetto delle procedure di cui alla parte IV, titolo V, del D.Lgs. n.152/2006, e, in particolare, dell’articolo 245 dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.152/2006, si definisce “potenzialmente contaminato” un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
L’esecuzione del piano della caratterizzazione consente di conoscere in modo esaustivo lo stato qualitativo del sito dal punto di vista ambientale e quindi di disporre di quegli elementi che orientino le scelte di recupero dell’area. Lo studio di fattibilità urbanistico-edilizio consente di individuare, sulla base delle informazioni sulla qualità delle matrici ambientali interessate, le strategie di sviluppo territoriale sostenibile.
Il fine della norma proposta è, pertanto, quello di stimolare l’avvio dei processi conoscitivi delle aree potenzialmente contaminate inseriti in un contesto di particolare potenzialità di rigenerazione e sviluppo urbanistico-territoriale, per attivare le condizioni ed i presupposti per promuovere e favorire il riuso di aree, in particolare dismesse, inutilizzate e abbandonate.
I destinatari dei bandi potranno essere i soggetti pubblici o privati, proprietari o comunque detentori delle aree interessate
È stata pubblicata, sul supplemento del BURL n.52 del 30 dicembre u.s., la L.r. n.37 del 28 dicembre 2017 recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2018”.
L’art. 17 di tale legge introduce l’art. 21 ter nella L.r. n.26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) con l’obbiettivo di promuovere il finanziamento, tramite appositi bandi regionali, della caratterizzazione e degli studi di fattibilità necessari e propedeutici alla riqualificazione delle aree potenzialmente contaminate, nel rispetto delle procedure di cui alla parte IV, titolo V, del D.Lgs. n.152/2006, e, in particolare, dell’articolo 245 dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.152/2006, si definisce “potenzialmente contaminato” un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
L’esecuzione del piano della caratterizzazione consente di conoscere in modo esaustivo lo stato qualitativo del sito dal punto di vista ambientale e quindi di disporre di quegli elementi che orientino le scelte di recupero dell’area. Lo studio di fattibilità urbanistico-edilizio consente di individuare, sulla base delle informazioni sulla qualità delle matrici ambientali interessate, le strategie di sviluppo territoriale sostenibile.
Il fine della norma proposta è, pertanto, quello di stimolare l’avvio dei processi conoscitivi delle aree potenzialmente contaminate inseriti in un contesto di particolare potenzialità di rigenerazione e sviluppo urbanistico-territoriale, per attivare le condizioni ed i presupposti per promuovere e favorire il riuso di aree, in particolare dismesse, inutilizzate e abbandonate.
I destinatari dei bandi potranno essere i soggetti pubblici o privati, proprietari o comunque detentori delle aree interessate dall’inquinamento e/o i comuni rientranti nei casi di cui all’art. 250 del D.Lgs. n.152/2006, non responsabili della potenziale contaminazione.
Per tale attività la Giunta regionale lombarda ha previsto uno stanziamento pari a 500.000 euro annui.dall’inquinamento e/o i comuni rientranti nei casi di cui all’art. 250 del D.Lgs. n.152/2006, non responsabili della potenziale contaminazione.
Per tale attività la Giunta regionale lombarda ha previsto uno stanziamento pari a 500.000 euro annui.