Regione Lombardia ha approvato le nuove linee guida in materia di tirocini
Con la delibera X/7763 del 17 gennaio 2018 la Giunta regionale ha approvato la nuova regolamentazione regionale in materia di tirocini. Tra le principali novità introdotte si segnalano:
In materia di Tutorship (paragrafo 2.3):
• L’introduzione di un limite di 20 tirocinanti extracurriculari che possono essere seguiti dal tutor del soggetto promotore; questo limite non si applica ai soggetti promotori che attivano tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante;
Si precisa che questo parametro non riguarda le imprese ma interessa, ad esempio, gli Enti del sistema paritetico edile che sono accreditati ai servizi al lavoro in Regione Lombardia;
• La necessità per il soggetto ospitante, in caso di assenza prolungata del tutor, di individuare un sostituto dotato di analoghi requisiti e di comunicarlo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore.
Per quanto concerne i limiti nell’attivazione dei tirocini (paragrafo 3.2):
• Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione, sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro (nella precedente regolamentazione non c’era il parametro biennale);
• Viene introdotta una specifica sulle prestazioni di lavoro accessorio svolte presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
• Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di tirocini attivabili, non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari;
• Nel conteggio delle “risorse umane” si devono ricomprendere i lavoratori con contratto a tempo determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso (nella precedente regolamentazione si faceva riferimento ad una durata di almeno 12 mesi); sono sempre esclusi dal conteggio delle “risorse umane” gli apprendisti;
• Per i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato sono possibili deroghe ai limiti numerici in relazione al tasso di assunzione e alla trasformazione di tirocini in apprendistato anche attraverso specifici protocolli d’Intesa con Regione Lombardia.
Durata del tirocinio (paragrafo 3.4):
• Viene introdotta una diversificazione nella durata dei tirocini in relazione alla complessità delle competenze da acquisire nel progetto formativo, con una durata massima raggiungibile pari a 12 mesi;
• Le competenze sono identificate dai livelli EQF;
• Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio;
• Il tirocinio può essere interrotto:
o Dal tirocinante che deve darne motivata comunicazione scritta ai tutor;
o Dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti oppure in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
Indennità di partecipazione (paragrafo 3.8):
• È previsto un innalzamento del minimo dell’indennità da riconoscere al tirocinante ma rispetto ad altre normative regionali l’indennità di tirocinio è erogata per intero solo a fronte di una partecipazione minima dell’80% delle ore previste dal progetto formativo su base mensile;
• In questo ultimo caso l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente fermo restando il minimo di 300 euro mensili.