Si informa che è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51, Serie Ordinaria, del 17 dicembre 2018 la D.G.R. n. XI/959 del giorno 11 dicembre 2018 denominata “Dote Unica Lavoro Fase III – Programma Operativo Regionale – Fondo sociale europeo 2014-2020”.
Con il presente provvedimento Regione Lombardia approva le modalità di attuazione della terza fase della Dote Unica Lavoro 2014-2020 (di seguito DUL) delineate nell’allegato 1 della D.G.R. denominato “Linee guida per l’attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro”.
Il provvedimento consta altresì di due documenti metodologici denominati “sistema di profilazione DUL fase III” e “soglie per operatore DUL fase III” che formano rispettivamente l’allegato 2 e 3 della D.G.R.
L’obiettivo dichiarato è quello di confermare la centralità dello strumento nell’ambito delle politiche attive del lavoro di Regione Lombardia e nel contempo di adeguarlo rispetto al miglioramento del contesto socio-economico lombardo, e renderlo complementare alle normative nazionali (che prevedono l’Assegno di ricollocazione per i percettori di Naspi da oltre 4 mesi e la Garanzia Giovani) e alla volontà di implementare una maggiore semplificazione procedurale.
Rispetto al tema della “semplificazione” la Regione sta lavorando per rendere l’informazione della COB fruibile attraverso un collegamento informatico tra portali sgravando gli operatori dal caricamento dell’informazione.
La dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione della terza fase di DUL ammonta a 102 milioni di euro (che potranno essere incrementate con ulteriori risorse stanziate nell’ambito della fase II e non utilizzate), di cui 100 milioni a valere sull’Asse I del POR FSE 2014-2020 e 2 milioni a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla l.r. 13/2003.
Le erogazioni economiche agli operatori beneficiari si configurano quali contributi pubblici ex art. 12 L.241/90 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) e sono elargiti nell’ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria.
Tali risorse sono qualificabili come cessioni aventi ad oggetto denaro ex art. 2, comma 2 lett. a) del D.p.r. 633 del 1972 e per questa ragione non è idonea la presentazione di fattura ex art. 21 del medesimo D.p.r. (fatturazione delle operazioni).
I beneficiari della misura sono i seguenti:
– operatori accreditati alla formazione per target e servizi specifici (definiti da successivo provvedimento attuativo);
– operatori accreditati per l’erogazione di servizi al lavoro;
– Università del sistema universitario lombardo.
L’operatore chiamato a prendere in carico il destinatario può agire in partenariato con altri operatori.
I destinatari (che sono inquadrabili nelle fasce da 1 a 4 di cui alla tabella seguente) dello strumento saranno:
1- Disoccupati, con residenza o domicilio in Lombardia, con almeno 30 anni di età e se beneficiari di Naspi devono percepirla da almeno 4 mesi;
2- Occupati sospesi in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell’ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà o dell’Assegno di solidarietà come disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015.
Successivi provvedimenti attuativi potranno prevedere ulteriori destinatari (inquadrabili nella fascia 5 di cui alla tabella seguente), in base alle risorse disponibili, ed in particolare potranno definire:
– fattispecie occupazionali e forme di integrazione e complementarietà assimiliate;
– prevedere percorsi per appartenenti alle Forze dell’Ordine e di soggetti iscritti a Master di I e II livello.
Per quanto attiene all’accesso alla dote sussiste un sistema di profilazione, che opera secondo criteri e modalità definiti nel citato allegato 2, che permette l’inquadramento dei destinatari nelle seguenti fasce di intensità di aiuto:
1
Bassa intensità d’aiuto
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2
Media intensità d’aiuto
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3
Alta intensità d’aiuto
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4
Intensità d’aiuto molto alta
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5
Altro aiuto
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Persone che necessitano un supporto orientativo di base per la ricollocazione
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Persone che necessitano di un supporto maggiore che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego o li supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo
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Persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego
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Persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare o rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione
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Persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e a migliorare la propria occupabilità
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Sono state pertanto riviste le regole di profilazione per evitare sovrapposizione con le misure nazionali; in particolare la fascia di età 16/29 anni sarà gestita solo tramite Garanzia Giovani.
Sono sei le tipologie di servizi individuati dalla fase tre della DUL, e per il rimborso della loro erogazione la Regione ricorre ai costi standard definiti a livello nazionale e approvati dalla Commissione Europea con Regolamento Delegato 2017/90 del 31/10/2016.
Nella fase tre della DUL la “dinamica della finalizzazione” cioè l’esito occupazionale sarà sempre più importante per tutte le fasce di aiuto.
I servizi che possono essere erogati sono i seguenti:
1. presa in carico: il destinatario della misura viene accolto e vengono rilevate le sue esigenze;
2. Orientamento Individuale: si tratta di un insieme di attività (a titolo esemplificativo colloquio specialistico, bilancio delle competenze, analisi delle attitudini) che consentono di approfondire i bisogni del destinatario e definire il percorso personalizzato.
I servizi sono riconosciuti a processo, ossia ad attività effettivamente realizzate dall’operatore accreditato: per le fasce di intensità di aiuto Bassa e Media, la condizione di rimborso è rappresentata dalla dimostrazione del raggiungimento di un risultato occupazionale, con l’attivazione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o il raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
3. Formazione e orientamento di gruppo: I servizi di formazione sono funzionali a potenziare le conoscenze e le competenze dei destinatari, mentre i servizi di orientamento di gruppo sono utili a favorire un confronto costruttivo tra i partecipanti rispetto alle opportunità del mercato del lavoro e a favorire il networking. La formazione ammessa è rappresentata dalla formazione permanente e/o di specializzazione fruita fuori dall’orario di lavoro o, se del caso, durante le ore di sospensione dallo stesso. È da escludere, quindi, la formazione continua.
I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base dei costi standard definiti da Regione Lombardia e secondo le condizionalità di seguito indicate:
a. per la Fascia Bassa sono ammessi soltanto i servizi di orientamento di gruppo e il 100% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
b. per la Fascia Media il 50% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
c. per la Fascia Alta il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
d. per la Fascia Molto Alta il 20% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o dal raggiungimento del risultato previsto per il percorso di autoimprenditorialità;
e. per la Fascia Altro aiuto sono ammessi soltanto i servizi di formazione e non sono previste condizionalità.
4. Inserimento lavorativo: insieme di attività che portano la persona alla sottoscrizione di un contratto di lavoro, il servizio è rimborsato subordinatamente alla sottoscrizione di un contratto di lavoro, inoltre, il contratto deve essere unico, di durata almeno pari al minimo previsto per le singole fasce, incluse le proroghe, e deve prevedere almeno 20 ore settimanali, fatte salve le specifiche condizioni di rendicontazione che saranno declinate dai provvedimenti attuativi in coerenza con il quadro normativo della misura. Il riconoscimento del servizio, per tutte le tipologie contrattuali ammesse, è inoltre condizionato alla verifica che, a tre mesi dall’attivazione del contratto, lo stesso sia ancora in essere;
5. Tirocinio: attività che conducono una persona in elevata difficoltà nella ricerca occupazionale all’attivazione di un tirocinio;
6. Auto-imprenditorialità: servizi che accompagnano la persona all’avvio di un’esperienza di autoimpiego o creazione di impresa
I rimborsi sono suddivisi per massimali che mutano in relazione alla fascia di inquadramento del destinatario e in base allo specifico paniere secondo il seguente schema riepilogativo:
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Fascia bassa
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Fascia media
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Fascia alta
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Fascia molto alta
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Fascia altro aiuto
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Presa in carico
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–
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–
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–
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–
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–
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Ortientamento individuale
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213,00
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284,00
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355,00
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426,00
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Orientamento di gruppo e formazione
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45,00
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594,00
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876,00
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1.158,00
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2.000,00
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Inserimento lavorativo
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–
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T. Indeterminato: 2.000,00
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T. Indeterminato: 2.500,00
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T. Indeterminato: 3.000,00
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–
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T. Determinato; apprendistato II Liv. o somministraz. = 12 mesi: 1.300,00
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T. Determinato; apprendistato II Liv. o somministraz. = 12 mesi: 1.600,00
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T. Determinato; apprendistato II Liv. o somministraz. = 12 mesi: 2.000,00
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–
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T. Determinato o somministrazione 6-12 mesi: –
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T. Determinato o somministrazione 6-12 mesi: 1.000,00
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T. Determinato o somministrazione 6-12 mesi: 1.200,00
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–
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Tirocinio
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–
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–
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–
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500,00
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–
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Auto-imprenditorialità
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–
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600,00
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800,00
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1.000,00
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–
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La DUL prevede un meccanismo orientato alla premialità per incentivare gli operatori al conseguimento del risultato occupazionale, che si fonda sulla definizione di soglie che rappresentano l’ammontare massimo di risorse che l’operatore può gestire per eseguire le prese in carico; tali regole sono state in parte riviste per limitare il fenomeno denominato “dinamismo del budget” più favorevole a quegli operatori in grado di spendere più in fretta le risorse assegnate dalla Regione.
Le assegnazioni successive verranno effettuate sulla base di verifiche periodiche, la prima delle quali verrà realizzata solamente dopo nove mesi dall’avvio della misura e successivamente, di norma, ogni quattro mesi; questo cristallizzazione di un periodo più lungo dovrebbe favorire una distribuzione più equilibrata delle risorse tra gli operatori.
Il raggiungimento degli obiettivi fissati permette di accedere all’assegnazione periodica delle soglie mentre esclude gli operatori inattivi o con bassi tassi di efficacia.
L’assegnazione delle soglie è definita dai provvedimenti attuativi dirigenziali secondo i criteri delineati nell’allegato 3 della D.G.R.
I criteri delle soglie sono due:
– componente di presa in carico: 30% delle risorse da assegnare, riconosciuta agli operatori che hanno eseguito maggiori prese in carico di destinatari in fasce 2,3 e 4;
– componente di efficacia: pari al 70% delle risorse da assegnare, riconosciuta agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari in fasce 2,3 e 4.
La prima assegnazione di risorse avviene tenendo conto degli esiti occupazionali sulla base dei dati DUL attinenti alla seconda fase (2016-2018) e il peso della presa in carico è pari al 40% e la componente efficacia pari al 60%.
Per i nuovi operatori accreditati è assegnata la soglia di ingresso di 50.000 euro.
ANCE Lombardia monitorerà la pubblicazione dei successivi provvedimenti attuativi, riguardanti la tematica.
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