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AGGIORNAMENTO SITUAZIONE REGIONALE - CONSIGLIO GENERALE 7 MAGGIO 2019

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE REGIONALE – CONSIGLIO GENERALE 7 MAGGIO 2019

14 Maggio 2019
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MODULISTICA UNIFICATA – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

A seguito dell’entrata in vigore della nuova modulistica unificata e standardizzata in materia di pratiche edilizie approvata con la DGR XI/784/2018, ANCE Lombardia ha segnalato a Regione che la modulistica relativa alla presentazione della SCIA per l’agibilità e in particolare la “relazione tecnica di asseverazione agibilità”, dispone al punto 4 – “Requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5 dicembre 1997, legge regionale 13/01)” di allegare alla segnalazione “l’attestazione del tecnico competente in acustica del rispetto in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti”.
Poiché la previsione di tale attestazione risulta non avere alcuna copertura normativa, non essendo vigente alcuna norma di rango nazionale o regionale che ne disciplini l’obbligatorietà, come ANCE Lombardia abbiamo chiesto di eliminare la previsione dalla modulistica stessa.
Lo scorso 9 aprile si è tenuta una prima riunione del Tavolo per la modulistica unificata presso la Direzione Generale Territorio, in cui si è svolto un primo esame delle criticità emerse. In quella sede Regione ha preso atto di quanto da noi evidenziato e pur non accettando la totale cassazione del punto, prendendo come riferimento l’art. 7 della L.R.13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” che al comma 4 dispone che “il regolamento locale d’igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato”, ha proposto di sostituire il punto in oggetto prevedendo di dichiarare che l’intervento “è soggetto all’osservanza dei requisiti acustici passivi degli edifici ed è conforme a quanto stabilito dal DPCM del 5 dicembre 1997”, allegando, qualora previsto dal Regolamento Locale di Igiene, “la verifica di conformità delle opere al progetto approvato (secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.r. 13/01 e le modalità definite nel Regolamento locale di igiene)” [OPZIONE NON OBBLIGATORIA]”. Di conseguenza viene eliminato la previsione di allegazione dell’asseverazione da parte del tecnico competente in acustica.
La proposta non è ancora definitiva e abbiamo tempo per presentare ulteriori osservazioni. Nel frattempo, ci stiamo coordinando anche con il CROIL (ingegneri della Lombardia) per una valutazione sulla proposta di modifica.
 

MODIFICHE REGOLAMENTO INVARIANZA IDRAULICA

 

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 50, Serie Ordinaria, Supplemento n. 17 del 24 aprile 2019 il Regolamento Regionale n. 8 del 19 aprile 2019, recante modifiche alla disciplina regolamentare in tema di invarianza idraulica ed idrologica.
Va rammentato che la pubblicazione delle modifiche alla disciplina dell’invarianza interviene a seguito di un complesso iter amministrativo che ha visto dapprima molteplici scambi di proposte modificative fra i diversi interlocutori e successivamente la definizione di una proposta da parte della Giunta Regionale che poi è stata trasmessa alla V Commissione Consiliare per l’apposito parere.
Il testo definitivo accoglie alcune delle proposte di modifica che sono state avanzate dagli uffici e altre sono state accolte solo in parte.
Di seguito si riportano le principali novità apportate al Regolamento.
In primo luogo, va rilevata la proroga, fino al 31 dicembre 2019, della disapplicazione della disciplina per gli interventi di ristrutturazione edilizia (rientranti nell’ambito applicativo), ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione ma, con riferimento a questi ultimi, unicamente per ciò che concerne gli ampliamenti;
Per quanto riguarda l’ambito applicativo va rilevato che:
1.     Per le ristrutturazioni edilizie il Regolamento si applica solo se consistono in demolizione totale (nelle precedenti bozze si prendeva in considerazione anche la demolizione parziale) almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posta in aderenza all’edificio e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell’edificio;
2.     Per quanto attiene agli interventi di nuova costruzione sono esclusi dall’ambito applicativo del regolamento le sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell’edificio;
3.     È prevista l’esclusione dell’applicazione del regolamento per alcune tipologie di intervento, fra i quali è utile citare: alcuni interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo; interventi di demolizione, ricostruzione e ripristino di edifici crollati o demoliti sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lvo 42/2004, se la ricostruzione o il risanamento non comporta un aumento della superficie coperta; realizzazione di aree verdi di qualunque estensione purché non sovrapposte a nuove solette e se privi di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque;
4.     Viene posta una soglia di applicabilità che è costituita dall’estensione maggiore di 150 mq (qualora le opere non siano inseriti in progetti di intervento più ampi di ristrutturazione edilizia, urbanistica o di nuova costruzione), per l’applicabilità del regolamento con riferimento ad interventi pertinenziali, opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, parcheggi, aree di sosta e piazze.
Giova evidenziare che vengono introdotti i nuovi commi 4 bis, 4 ter e 4 quater all’art. 5, che prevedono rispettivamente che:
–       Nella scelta degli interventi per la gestione delle acque pluviali sono da preferire quelli di tipo naturale e quelli che consentono un utilizzo multifunzionale dell’opera;
–       La proposta delle opere da realizzare per la gestione delle acque pluviali è lasciata alla discrezionalità degli operatori chiamati ad eseguire gli interventi;
–       Gli interventi per la gestione delle acque pluviali possono essere eseguiti anche all’interno delle aree permeabili.
È prevista poi una procedura semplificata delineata dal comma 3 dell’art. 10 e dal comma 1 dell’art. 12 in caso di interventi che interessano un’area non superiore a 300 mq.
All’art. 11 comma 2 lettera e) numero 3 è prevista una riduzione del volume di laminazione pari al 30% qualora le opere realizzate in attuazione della normativa consistano in sole strutture di infiltrazione e quindi non siano previsti scarichi verso ricettori.
Interessanti modifiche hanno, altresì, riguardato l’istituto della monetizzazione previsto dall’art. 16, da un lato va segnalato che sarà possibile la sua applicazione per tutti gli interventi rientranti nell’alveo applicativo del comma 2 dell’art. 3 (nella versione precedente era possibile monetizzare solo con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione) inoltre per gli interventi di ristrutturazione edilizia si registra un sensibile incremento dell’accessibilità dell’istituto, in quanto non devono sussistere contestualmente tutte e 5 le condizioni stabilite dalle lettere da a) ad e) ma sarà necessaria la contestuale presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ed una, ulteriore, fra quelle delineate successivamente.
 
 

OSSERVATORIO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE E LA TRANSIZIONE ENERGETICA

 

Il 16 aprile scorso si è tenuto in Regione Lombardia il secondo Tavolo istituzionale dell’Osservatorio per l’economia circolare e la transizione energetica. Per ANCE Lombardia è intervenuto il Presidente Guffanti.
Obiettivo dell’incontro era quello di fare il punto della situazione sui tavoli di lavoro; si ricorda che ANCE Lombardia è presente sui tavoli: inerti, scorie, efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili.
Nell’ambito dell’incontro è stata condivisa la volontà di inviare al Ministro Costa una lettera in tema di End of Waste, al fine di chiedere con forza e in modo corale di sbloccare i processi autorizzativi per il trattamento dei rifiuti, e di sottoscrivere un Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile (già previsto nel Piano Regionale di Sviluppo dell’XI Legislatura) che rappresenti e declini gli impegni sui temi ambiente, territorio, sistema dei trasporti e infrastrutture da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che parteciperanno alla firma.
Rispetto alle tematiche inerenti alla transizione energetica è stata invece confermata la volontà di condividere a livello regionale contributi e osservazioni alla proposta di Piano nazionale integrato energia e clima ora in fase di consultazione pubblica.
L’appuntamento è stato inoltre occasione, da parte dell’Assessore Cattaneo, per chiedere il sostegno alla candidatura della Lombardia a ospitare la “COP26”, la Conferenza Onu sul Clima in programma nel 2020.
 
 

REVISIONE LEGGE REGIONALE SULLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

 

L’Assessorato Ambiente e Clima di Regione Lombardia ha avviato un tavolo di confronto per la revisione della Legge regionale sulle attività estrattive. L’Assessore Cattaneo ha già svolto un primo incontro con le Province ed al successivo saranno inviati tutti i principali portatori d’interesse al fine di raccogliere suggerimenti per la stesura del prossimo PDL. ANCE Lombardia riferirà sull’evoluzione dei lavori nell’ambito della Commissione RTIA regionale.
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