Facendo seguito alla precedente News di ANCE Lombardia n. 379/PB/av del 18 aprile 2019, si informa che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 50, Serie Ordinaria, Supplemento n. 17 del 24 aprile 2019 il Regolamento Regionale n. 8 del 19 aprile 2019 recante “Disposizioni sull’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”)”.
Prima di entrare nel merito, evidenziando quelle che si assumono essere le principali modifiche al Regolamento regionale in tema di invarianza, va rilevato che la pubblicazione delle modifiche alla disciplina interviene a seguito di un complesso iter amministrativo che ha visto dapprima molteplici scambi di proposte modificative fra i diversi interlocutori e successivamente la definizione di una proposta da parte della Giunta Regionale che poi è stata trasmessa alla V Commissione Consiliare per l’apposito parere.
In primo luogo, si evidenzia che il nuovo comma 3 bis dell’art. 17 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2019, della disapplicazione della disciplina per gli interventi di ristrutturazione edilizia (rientranti nell’ambito applicativo), ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione ma, con riferimento a questi ultimi, unicamente per ciò che concerne gli ampliamenti.
Si assiste ad una rilevante rimodulazione dell’ambito applicativo della normativa, ed in particolare l’art. 3 dispone che:
1. Per le ristrutturazioni edilizie il Regolamento si applica solo se consistono in demolizione totale (nelle precedenti bozze si prendeva in considerazione anche la demolizione parziale) almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posta in aderenza all’edificio e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell’edificio (non si considerano come aumento di superficie coperta gli aumenti di superficie derivanti da interventi di efficientamento energetico che rientrano nei requisiti dimensionali previsti al primo periodo dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102);
2. Per gli interventi di nuova costruzione rientrano nell’ambito applicativo anche gli ampliamenti ma sono escluse le sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell’edificio;
3. È prevista l’esclusione dell’applicazione del regolamento per alcune tipologie di intervento, fra i quali:
– Con riferimento alle infrastrutture stradali e autostradali: manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale; interventi di ammodernamento; interventi di potenziamento per strade di tipo E-strada urbana di quartiere, F-strada locale, F bis-itinerario ciclopedonale; interventi di realizzazione di nuove strade di tipo F bis- itinerari ciclopedonali;
– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
– interventi di demolizione, ricostruzione e ripristino di edifici crollati o demoliti sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lvo 42/2004, se la ricostruzione o il risanamento non comporta un aumento della superficie coperta;
– realizzazione di aree verdi di qualunque estensione purché non sovrapposte a nuove solette e se privi di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque;
– le strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzate a cielo libero, tra cui le piscine;
4. Viene posta una soglia di applicabilità che è costituita dall’estensione maggiore di 150 mq (qualora le opere non siano inseriti in progetti di intervento più ampi di ristrutturazione edilizia, urbanistica o di nuova costruzione), per l’applicabilità del regolamento con riferimento ad interventi pertinenziali, opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, parcheggi, aree di sosta e piazze.
È prevista poi una procedura semplificata delineata dal comma 3 dell’art. 10 e dal comma 1 dell’art. 12 (nuova formulazione) in caso di interventi, ovunque ubicati sul territorio regionale, che interessano un’area non superiore a 300 mq. In tale caso, si prevede che il requisito minimo richiesto si sostanzia in alternativa:
a) nell’adozione di un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo il caso in cui questo sia costituito da laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio.
In questo caso non è richiesto il rispetto della portata massima di cui all’articolo 8 e non è necessario redigere il progetto di invarianza idraulica di cui agli artt. 6 e 10, ferme restando la compilazione e trasmissione del modulo di cui all’allegato D, e la dichiarazione del progettista, attestante l’applicazione della casistica delineata;
b) nell’adozione del requisito minimo indicato al comma 2, per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7.
All’art. 11 comma 2 lettera e) numero 3 (nuova formulazione) è prevista una riduzione del volume degli invasi di laminazione pari al 30% qualora le opere realizzate in attuazione della normativa consistano in sole strutture di infiltrazione e quindi non siano previsti scarichi verso ricettori, purché i calcoli di dimensionamento delle strutture di infiltrazione siano basati su prove di permeabilità.
Giova poi evidenziare che vengono introdotti i nuovi commi 4 bis, 4 ter e 4 quater all’art. 5, che prevedono rispettivamente che:
– Nella scelta degli interventi per la gestione delle acque pluviali sono da preferire quelli di tipo naturale e quelli che consentono un utilizzo multifunzionale dell’opera;
– La proposta delle opere da realizzare per la gestione delle acque pluviali è lasciata alla discrezionalità degli operatori chiamati ad eseguire gli interventi;
– Gli interventi per la gestione delle acque pluviali possono essere eseguiti anche all’interno delle aree permeabili.
Interessanti modifiche hanno, altresì, riguardato l’istituto della monetizzazione previsto dall’art. 16.
In primis va segnalato che sarà possibile l’applicazione dell’istituto per tutti gli interventi rientranti nell’alveo applicativo del comma 2 dell’art. 3 (nella versione precedente era possibile monetizzare solo con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione).
Inoltre, per gli interventi di ristrutturazione edilizia si registra un sensibile incremento dell’accessibilità dell’istituto, in quanto non devono più sussistere contestualmente tutte e 5 le condizioni stabilite dalle lettere da a) ad e) ma sarà necessaria la contestuale presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ed una, ulteriore, fra quelle delineate successivamente.
36050-468_all2_MODIFICHE INVARIANZA IDRAULICA.pdfApri
36050-468_all1_MODIFICHE INVARIANZA IDRAULICA.pdfApri