Regione Lombardia ha aggiornato le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici, approvate nel 2017
È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2020 il Decreto del Direttore di unità organizzativa n. 18546 del 18 dicembre 2019 recante “Aggiornamento delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 2456 del 8 marzo 2017”.
Il provvedimento aggiorna e pubblica la versione rivista della disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici – ex Dduo n. 2456/2017 – integrandola con le indicazioni derivanti dalle recenti modifiche alla normativa nazionale e regionale.
Si riportano, quindi, nel seguito le principali novità introdotte.
Con riferimento alle modifiche di livello nazionale, il provvedimento recepisce le indicazioni fornite nel dicembre 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha precisato che per tutti i generatori di calore destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria, i requisiti di efficienza energetica si intendono rispettati se tali prodotti risultano conformi ai requisiti minimi previsti dal Regolamento Europeo 814/2013.
Le novità introdotte, invece, a livello regionale sono da ricondursi alla DGR 2480 del 18 novembre 2019 (pubblicata sul BURL n. 48 del 25 novembre 2019) recante “Disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici: nuovi criteri per la copertura degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili e per il riconoscimento delle serre bioclimatiche come volumi tecnici” che, in estrema sintesi, individua le seguenti novità.
Obblighi vigenti di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili
Il provvedimento chiarisce che anche gli edifici soggetti a ristrutturazione importante di primo livello, indipendentemente dalla loro superficie utile, devono coprire gli obblighi installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dall’allegato 3 al d.lgs. 28/2011, oltre ai casi – già esplicitamente indicati dal decreto – di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria e ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che costituiscono l’involucro, a condizione che la superficie utile sia superiore a 1.000 mq (c.d. ristrutturazione rilevante).
La motivazione di tale indicazione, riportata dal provvedimento, è legata all’applicazione di quanto stabilito dal punto 3 dell’allegato 1 (“Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici”) del decreto 26.6.2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (approvato in attuazione del decreto d.lgs. 192/2005), secondo cui sono soggetti agli obblighi di copertura da fonti rinnovabili previsti dall’allegato 3 del d.lgs. 28/2011, oltre agli edifici di nuova costruzione, gli edifici soggetti a ristrutturazione importante di primo livello, intendendo per quest’ultima l’intervento che, “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.
Modalità di raggiungimento degli obblighi mediante installazione di impianti FER su altri edifici
Regione Lombardia riconosce che i casi di impossibilità tecnica ad ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di installazione di FER del d.lgs. 28/2011, possono comprendere le seguenti ipotesi: – presenza di vincoli derivanti dal Piano di Governo del Territorio del Comune o dall’applicazione delle misure attuative del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; – costi di investimento eccessivi in rapporto all’energia producibile, a causa del contesto in cui è inserito l’edificio; – destinazione della copertura dell’edificio a terrazzo o a giardino pensile.
Il provvedimento indica che, in presenza di una delle suddette ipotesi, da descrivere dettagliatamente nella relazione tecnica di cui all’art. 8 del d.lgs. 192/2005 e in alternativa alla riduzione dell’indice di prestazione energetica di cui al comma 8 dell’allegato 3 del d.lgs. 28/2011, l’obbligo di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili può essere ottemperato presso un altro edificio, pubblico o privato, situato in Lombardia, dotato di caratteristiche idonee all’istallazione dell’impianto previsto e previo consenso del suo legittimo proprietario o dell’avente titolo. I dati relativi all’impianto e all’edificio su cui viene installato (edificio ospitante) devono essere indicati nella relazione tecnica di cui all’art. 8 del d.lgs. 192/2005, redatta come da allegato C delle disposizioni approvate con decreto 2456/2017.
Sempre con riferimento a questo tema, Regione Lombardia chiarisce un ulteriore aspetto, legato alle modalità di calcolo della potenza delle fonti energetiche rinnovabili elettriche da installare: per tale calcolo, infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico, con chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia pubblicati nell’Agosto 2016, ha precisato che occorre considerare la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio. Sul tema, la Regione negli anni scorsi ha disposto che la proiezione al suolo dell’edificio venisse calcolata escludendo balconi e terrazze, qualora non coperti, in considerazione del fatto che l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle loro superficie era in evidente contrasto con la loro destinazione d’uso.
Ora, alla luce delle nuove indicazioni della DGR 2480/2019 che equiparano la destinazione della copertura dell’edificio a terrazzo o a giardino pensile ai casi di impossibilità tecnica previsti dall’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 e che danno la possibilità di soddisfare l’obbligo di copertura del fabbisogno energetico mediante l’installazione presso edifici diversi da quello direttamente soggetto all’obbligo, le coperture a terrazza non giustificano più l’esclusione delle stesse dal calcolo della proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, mentre è opportuno mantenerla per i balconi (dal momento che quest’ultimi, essendo realizzati in aggetto e non a copertura di una porzione dell’edificio, non sono correlati alla volumetria che occupa o che si proietta al suolo).
Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici
Il provvedimento, inoltre, chiarisce che le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri: