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Sono stati emanati il DPCM del 1 aprile 2020 che ha prorogato gli effetti dei provvedimenti nazionali precedenti e l’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020

Coronavirus – Ordinanza RL n. 521 del 4 aprile 2020 e DPCM del 1 Aprile 2020

5 Aprile 2020
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Facendo seguito alle precedenti news di ANCE Lombardia sulla gestione dell’emergenza da Covid-19, in particolare alle news del 26 marzo 2020 Prot. n. 277/LG, del 22 marzo 2020 Prot. n. 258/LG, e alla posizione interpretativa di ANCE Lombardia in ordine al rapporto fra l’Ordinanza n. 514 del Presidente di Regione Lombardia e il DPCM del 22 marzo 2020, si segnala l’entrata in vigore del nuovo DPCM del 1 aprile 2020 – il quale ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei DPCM dell’8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  nonché  di quelle previste delle Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e  del 28 marzo 2020 – e della nuova Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020.

Quest’ultima è stata adottata ai sensi dell’art. 32 della L n. 833 del 1978 e dell’art. 3 del D.L. 19/2020, e in primo luogo si evidenzia che non è stato reiterato il fermo dei cantieri come precedentemente disciplinato dall’Ordinanza n. 514 dello scorso 21 marzo 2020. Siffatta ultima Ordinanza pertanto perde la sua efficacia a partire dal 5 aprile 2020, per effetto dello spirare del termine previsto dall’art. 2 comma 3 del D.L. 19/2020, come già anticipato nella precedente news del 26 marzo 2020 Prot. n. 277/LG.

Pertanto, in Lombardia relativamente all’attività dei cantieri, la normativa di riferimento, al momento, è individuata dal DPCM del 22 marzo 2020 come integrato dal Decreto del MISE del 25 marzo 2020, con la conseguenza che a decorrere dal 5 aprile 2020 le attività economiche e dei cantieri sono sospese ad eccezione di quelle relative ai codici Ateco 42 (ingegneria civile, ad esclusione dei codici: 42.91 – Costruzione di opere idrauliche; 42.99.09 – Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca; 42.99.01 – Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione).

Si riporta per comodità l’elenco dei codici Ateco che possono operare:

42

INGEGNERIA CIVILE

42.1

COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE

42.11

Costruzione di strade e autostrade

42.11.0

Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

42.11.00

Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

42.12

Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.12.0

Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.12.00

Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.13

Costruzione di ponti e gallerie

42.13.0

Costruzione di ponti e gallerie

42.13.00

Costruzione di ponti e gallerie

42.2

COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

42.21

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.21.0

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.21.00

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.22

Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni

42.22.0

Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni

42.22.00

Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni

42.9

COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE

42.99

Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

42.99.0

Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

43.2

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE

43.21

Installazione di impianti elettrici

43.21.0

Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02

Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.03

Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria

43.22.0

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02

Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.22.04

Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05

Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

43.29

Altri lavori di costruzione e installazione

43.29.0

Altri lavori di costruzione e installazione

43.29.01

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02

Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09

Altri lavori di costruzione e installazione nca

 

 

Si precisa che per lo svolgimento delle attività sopra elencate non occorre effettuare alcuna comunicazione al Prefetto, cosa che invece è dovuta qualora un’impresa, non rientrando nell’ambito applicativo dei codici Ateco assentiti, debba svolgere attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere che svolgono lavori sopra elencati, oppure attività consistenti in servizi di pubblica utilità e servizi essenziali previsti dalla L. n. 146/1990.

Si rammenta, infine, che per la ripresa delle attività dovrà essere rispettato quanto contenuto nel “Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” del 24 marzo 2020 e dalla Check List per l’attuazione del menzionato documento, elaborata dalla CNCPT del 27 marzo 2020.

All’interno del territorio regionale i documenti menzionati devono essere integrati con le nuove disposizioni dell’Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020, ed in particolare dalla lettera a) del comma 1.1. dell’art. 1, la quale dispone che “ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

39322-ORDINANZA 521_04_04_2020.pdfApri

39322-DPCM 1 aprile 2020.pdfApri
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