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Regione Lombardia ha individuato i finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 9 del 4 maggio 2020

Legge regionale 9/2020 – determinazioni in merito ai finanziamenti

14 Maggio 2020
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Facendo seguito alla news prot. n° 411/LG/ap del 5 maggio scorso, avente ad oggetto gli interventi per la ripresa economica di cui alla legge regionale 9/2020, si informa che sul BURL Serie Ordinaria n° 20 di lunedì 11 maggio 2020 è stata pubblicata la DGR n° 3113 del 5 maggio 2020 recante “Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle province ed alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica» per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale”.

La Legge in oggetto, si ricorda, al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, assegna immediatamente ai Comuni lombardi, anche mediante un anticipo dei finanziamenti da parte di Finlombarda € 400 milioni per l’avvio, entro il 31 ottobre 2020, di lavori pubblici da concludersi entro il 20 novembre 2021.

Ai fini di dare attuazione all’art. 1 – commi da 3 a 9 – della citata Legge regionale, Regione Lombardia, al punto 1 della DGR n. 3113, stabilisce che la somma di 400.000.000,00 € complessivamente assegnata agli Enti locali sarà destinata:

  • per euro 51.350.000,00, di cui euro 13.270.000,00 nel 2020 ed euro 38.080.000,00 nel 2021, alle Province ed alla Città Metropolitana;
  • per euro 348.650.000,00 di cui euro 69.730.000,00 nel 2020 ed euro 278.920.000,00 nel 2021 ai Comuni;

Le risorse destinate alle Province e Città Metropolitana sono ripartite come segue:

1. Bergamo: 1.518.246 euro nel 2020 e 4.233.242 euro nel 2021;

2. Brescia: 1.832.158 euro nel 2020 e 5.108.505 euro nel 2021;

3. Como: 742.544 euro nel 2020 e 2.070.393 euro nel 2021;

4. Cremona: 746.290 euro nel 2020 e 2.080.840 euro nel 2021;

5. Lecco: 468.013 euro nel 2020 e 1.554.935 euro nel 2021;

6. Lodi: 437.922 euro nel 2020 e 1.501.034 euro nel 2021;

7. Mantova: 885.033 euro nel 2020 e 2.467.688 euro nel 2021;

8. Città Metropolitana di Milano: 3.024.400 euro nel 2020 e 8.432.761 euro nel 2021;

9. Monza e Brianza: 852.628 euro nel 2020 e 2.377.336 euro nel 2021;

10. Pavia: 1.313.595 euro nel 2020 e 3.662.625 euro nel 2021;

11. Sondrio: 324.757 euro nel 2020 e 1.455.500 euro nel 2021;

12.Varese: 1.124.414 euro nel 2020 e 3.135.141 euro nel 2021;

Le risorse destinate ai Comuni saranno invece assegnate sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), per classi di popolazione, secondo il prospetto di riparto di cui all’Allegato 1 del provvedimento

Il provvedimento ribadisce, al punto 2, che il Comune beneficiario del contributo potrà finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Il Comune beneficiario del contributo sarà tenuto ad iniziare l’esecuzione effettiva dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo; nel caso di più opere, tutte devono iniziare entro tale termine.

Il provvedimento stabilisce inoltre che per tutte le opere eseguite attraverso le risorse della L.R. n. 9/2020 deve essere previsto nell’apposita cartellonistica dei cantieri il logo di Regione Lombardia.

I contributi saranno erogati agli Enti beneficiari con le seguenti modalità:

  1. per il 20% previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori; qualora il Comune attesti che il collaudo dell’opera avviene entro novembre 2020, allo stesso sarà erogata l’intera somma assegnata attraverso l’anticipazione finanziaria di Finlombarda, di cui all’art. 6 della L.R. 9/2020;
  2. per il 50% entro il mese di febbraio 2021;
  3. per il residuo 30% previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro e non oltre il 20 novembre 2021.

Le medesime tempistiche e modalità di erogazione dei contributi valgono anche per le Province e Città Metropolitana di Milano.

Ferma restando la quota assegnata ai Comuni, la somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o Comunità Montane stesse, per la realizzazione degli interventi.

Le risorse potranno essere erogate ai Comuni ammessi al finanziamento anche nei seguenti casi:

  • per la realizzazione di interventi previsti, già ammessi precedenti forme di contribuzione regionale, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
  • per la realizzazione di interventi solo parzialmente finanziati da altri contributi regionali, fatta salva la quota di cofinanziamento prevista dalle specifiche condizioni incluse nei rispettivi provvedimenti di ammissione;
  • per la realizzazione di interventi finanziati dal ricorso al debito se non contratto;
  • per la realizzazione di interventi solo parzialmente finanziati da altri soggetti;
  • ad integrazione di finanziamenti statali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili) nel rispetto della disciplina statale di riferimento; allo scopo i Comuni possono richiedere di fruire dei servizi di assistenza territoriale del Gestore dei Servizi Energetici per gli Enti Locali.

La delibera inoltre ribadisce che le risorse di cui al comma 3 dell’art. 1 della L.R. 9/2020, derivanti da economie di spesa, restano nella titolarità dell’Ente assegnatario per ulteriori investimenti.

È prevista l’emanazione, da parte della Direzione Generale competente, di ulteriori provvedimenti finalizzati alla individuazione:

  • dei criteri per la concessione e l’erogazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
  • dell’applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea sugli aiuti di Stato, salva la possibilità per le concessioni fino al 31 dicembre 2020 di utilizzare l’inquadramento nell’ambito della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»;
  • delle modalità di presentazione delle richieste per l’accettazione del contributo, delle relative autodichiarazioni e delle rendicontazioni finali e di altre forme di interlocuzione con la regione, eventualmente anche mediante apposita piattaforma informatica da realizzare a cura di ARIA Spa, senza oneri a carico del bilancio regionale;
  • delle attività inerenti al ricevimento delle richieste ed alla loro valutazione;
  • delle necessarie verifiche relative alla realizzazione degli interventi attuati dagli enti beneficiari.

Il provvedimento stabilisce infine di attivare una ricognizione delle progettualità cantierabili a partire dal 2021 per interventi relativi ad opere di competenza delle comunità montane, per le finalità della L.R. 9/2020.

40043-ALL_LR 9 2020-DGR ATTUATIVA.pdfApri
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