Regione Lombardia ha pubblicato una circolare in merito alla proroga dei termini contenuti nella Legge Regionale sulla Rigenerazione urbana
Si informa che è stata pubblicato sul BURL del 14 maggio 2020, n. 20 (S.O.) la Circolare regionale 12 maggio 2020 n. 5 recante: “Proroga dei termini per gli adempimenti comunali previsti dalla l.r. 26 novembre 2019, n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali»”.
Con il provvedimento. la Direzione Generale “Territorio e protezione civile” intende fornire chiarimenti sul differimento dei termini contenuti nelle Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 31 marzo 2020 n.4 che ha disposto che “in relazione all’anno 2020, i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio sono differiti al 31 luglio e i termini intercorrenti tra il 1°giugno e il 31 luglio sono differiti al 30 settembre”.
Pertanto, con la circolare n. 5/2020 viene chiarito che:
1. La delibera del Consiglio Comunale di individuazione degli ambiti della rigenerazione deve essere approvata entro il 31 luglio 2020;
2. La delibera del Consiglio Comunale di individuazione degli ambiti di esclusione dall’applicazione della disciplina relativa al recupero dei piani terra deve essere approvata entro il 30 settembre 2020;
3. La delibera del Consiglio Comunale di individuazione degli immobili che causano particolari criticità deve essere approvata entro il 30 settembre.
4. La delibera del Consiglio Comunale dei Comuni con popolazione inferiore a 20.000
abitanti, di individuazione delle aree escluse dall’applicazione delle deroghe e degli
incentivi volumetrici deve essere approvata entro il 30 settembre 2020.
Infine, con riferimento ai procedimenti amministrativi disciplinati dalla L.R n. 18/2019 viene
evidenziato che anche per essi vale quanto disposto dall’art. 103 del D.L 18/2020 e s.m.i.
e cioè che non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020,
ricordando che la ratio della disposizione è quella evitare che le pubbliche amministrazioni
nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale,
incorrano in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo. Al contempo si ricorda
che nonostante la prevista sospensione dei termini procedimentali, le pubbliche
amministrazioni sono tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per
quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.