Regione Lombardia ha pubblicato l’ordinanza n°555 del 29 maggio 2020 con la quale ha fornito ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Facendo seguito alle precedenti news di ANCE Lombardia sulla gestione dell’emergenza da Covid-19, si segnala, per opportuna conoscenza, l’approvazione dell’ordinanza regionale n° 555 del 29 maggio 2020 con la quale Regione Lombardia ha ritenuto opportuno consentire il riavvio di tutte le attività di formazione professionale non esercitabili a distanza nel rispetto delle Linee guida di cui all’allegato 1 dell’ordinanza medesima.
Le citate Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive sono quelle predisposte dalle competenti strutture regionali in materia di prevenzione e sanità pubblica e approvate, all’unanimità, il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che modificano, in parte, le Linee Guida allegate al DPCM del 17 maggio 2020 – allegato 17 e interessano anche la “formazione professionale”.
Come noto la sospensione delle attività formative in presenza ha rappresentato una delle prime immediate conseguenze dell’emergenza sanitaria da Coronavirus già a partire dall’ordinanza regionale del 23 febbraio 2020 e, a seguire, da tutti i DPCM, sino ad oggi emanati, valevoli per le scuole di ogni ordine e grado comprese le attività formative svolte da soggetti privati come gli Enti paritetici di diretta emanazione delle Parti Sociali.
Con tale ordinanza Regione Lombardia ha modificato l’art. 1.4 comma 2 dell’ordinanza regionale n° 547 del 17 maggio 2020 consentendo “ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza, previa organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dalla scheda “Formazione Professionale” di cui all’allegato 1 della presente Ordinanza.”
Il comma 2 dell’art. 1.4 dell’ordinanza 547 del 17 maggio scorso, infatti, riportava una formulazione diversa e più restrittiva.
Tale formulazione ha necessitato di un chiarimento che è stato pubblicato il 25 maggio 2020 – con otto giorni di ritardo dall’entrata in vigore dell’ordinanza 547 – con il quale la Regione ha precisato che “Per “Istituzione formativa” si deve fare riferimento a quanto previsto dall’art. 24 della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia che definisce come tali: a) i centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali; b) le istituzioni scolastiche autonome di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione; c) operatori accreditati iscritti alla sezione A dell’albo degli enti accreditati.”
La definizione di cui sopra, di fatto, escludeva dall’ordinanza gli operatori accreditati alla sezione B dell’albo regionale che rappresenta, per il Sistema formativo edile, la tipologia di accreditamento più diffusa.