Si informa che è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n .22, Supplemento, del 25 maggio 2020 la Legge Regionale n. 11 del 21 maggio 2020 recante “Legge di semplificazione 2020”.
Il titolo III “Ambito territoriale” modifica diversi provvedimenti regionali in materia di demanio idrico fluviale, trasporti, valutazione ambientale strategica, autorizzazioni ambientali, emissioni in atmosfera ed inquinamento acustico.
Per quanto di interesse per settore si segnalano in particolare i seguenti articoli:
- L’articolo 15 prevede, con l’introduzione dell’art. 19 bis alla LR 9/2001 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale”, di velocizzare l’espletamento delle procedure concernenti il settore del trasporto rapido di massa ad impianti fissi attraverso l’approvazione dei relativi progetti infrastrutturali attribuita al solo comune capoluogo della Città metropolitana o di una delle province territorialmente interessate dall’intervento, purché l’intervento interessi un sistema di trasporto rapido di massa afferente al comune capoluogo;
- L’articolo 16 abroga il comma 2 quater dell’art. 4 della LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio” in quanto tratta di disposizioni che non costituiscono più norma regionale di riferimento per il coordinamento delle valutazioni ambientali;
- Gli articoli da 17 a 21 riguardano disposizioni di semplificazione relative a:
- competenze in materia di approvazione dei progetti di impianti di carattere sperimentale o innovativo, e promozione della gestione delle istanze, comunicazioni e procedimenti di cui agli art. 208, 209 e 211 del D.lgs 152/2006 tramite un applicativo regionale che verrà messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti nei prossimi mesi, le cui modalità di utilizzo, data di attivazione e forme di accesso pubblico verranno definite con deliberazione della Giunta regionale (art. 17);
- presentazione e gestione delle AIA tramite applicativo regionale, le cui modalità di utilizzo, data di attivazione e forme di accesso pubblico verranno definite con deliberazione della Giunta regionale (art. 18);
- adozione da parte della Giunta regionale di atti di indirizzo in materia di AIA (art. 19);
- previsione di Conferenze di servizio indette in modalità asincrona e telematica per il riesame delle AIA a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT; le modalità saranno definite dalla Giunta regionale entro 30 giorni (art. 20);
- adozione, entro 180 giorni, da parte della Giunta regionale di atti di indirizzo per la programmazione e la razionalizzazione dei controlli delle attività soggette ad AUA (art. 21).
- L’art. 22 del provvedimento introduce una modifica all’art. 7 della LR 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”. In particolare, il provvedimento elimina la fase sperimentale prevista dal comma 2 dell’articolo, in relazione ai progetti di nuove costruzioni che devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici e introduce il nuovo comma 5 che stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale saranno adottate linee guida, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne.
La Legge regionale è entrata in vigore il 26 maggio 2020.
40473-529_ALLEGATO-LEGGE REGIONALE SEMPLIFICAZIONE 2020.pdfApri