Facendo seguito alle precedenti NEWS di ANCE Lombardia, in materia di misure regionali per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e, in particolare, alla circolare Prot. n. 827/PB/ap/sc del 9 settembre 2019, si informa che sul Bollettino Ufficiale n. 40, Serie Ordinaria, del 1° ottobre, è stata pubblicata la DGR n. 3606 del 28 settembre 2020 recante “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all’emergenza sanitaria da COVID-19”.
Il provvedimento stabilisce le nuove limitazioni della circolazione di veicoli inquinanti, in attuazione della L.R. 24/2006, e modifica e sostituisce, a far data dall’11 gennaio 2021, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti dall’Allegato 1 della D.G.R n. 2055 del 31/7/2019. Le limitazioni possono essere riassunte nella tabella seguente:
Tipi di Veicoli |
Tempistiche delle limitazioni |
Ambito di applicazione |
Autoveicoli (art. 47 del Codice della Strada, ad eccezione della categoria M3 – di tipo urbano, interurbano e suburbano usati per il TPL) Euro 0 benzina e diesel; Euro 1 diesel; Euro 2 diesel ed Euro 3 diesel |
Dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dal lunedì al venerdì (non festivi), dalle ore 7.30 alle ore 19.30 |
Euro 0 benzina e diesel, Euro 1, 2 diesel le limitazioni si applicano nei Comuni appartenenti alle Fasce 1 e 2 (ex DGR 2578/14) |
Euro 3 le limitazioni si applicano nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2, come definite dalla DGR n. 2578/14 |
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Autoveicoli (art. 47 del Codice della Strada, ad eccezione della categoria M3 – di tipo urbano, interurbano e suburbano usati per il TPL) Euro 4 diesel |
A far data dall’11 gennaio 2021, dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i seguenti autoveicoli |
Euro 4 le limitazioni si applicano nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, come definite dalla DGR n. 2578/14 |
Motoveicoli e ciclomotori (art. 47 del Codice della Strada) a due tempi euro 0 ed euro 1 |
Per motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 0 la limitazione è permanente (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, 24 ore su 24) |
Euro 0 le limitazioni si applicano a tutto il territorio regionale |
Per motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 1, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì (non festivi), dalle ore 7.30 alle ore 19.30 |
Euro 1 le limitazioni si applicano ai Comuni in Fascia 1 |
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Autobus di categoria M3 (art. 47 del Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL Euro 0, 1 e 2 diesel |
La limitazione è permanente |
La limitazione si applica a tutto il territorio regionale |
Le limitazioni si applicano ai sensi dell’art.13, comma 3, della L.R. 24/06, all’intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l’esclusione:
1) delle autostrade;
2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con D.G.R. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti 1) e 2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.
Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:
Il provvedimento prevede anche delle deroghe all’applicazione delle limitazioni che riguardano:
Infine, si evidenzia che a far data dall’11 gennaio 2021, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, scatteranno le procedure per l’attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, come riportate dall’allegato 4 del provvedimento (Criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione del nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano).