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Regione Lombardia ha approvato la legge di revisione normativa ordinamentale che modifica alcune norme di interesse per il settore delle costruzioni

Seconda Legge regionale di revisione normativa 2020

4 Dicembre 2020
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Si informa che sul BURL del 30 novembre 2020 n. 49 (SUPPL.) è stata pubblicata la Legge Regionale 27 novembre 2020 – n. 22 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020”, che dispone modifiche di norme contenute in varie Leggi regionali.

Si segnalano di seguito le principali modifiche di interesse per il settore delle costruzioni.

Opere comunali del Piano Marshall

L’articolo 5 della L.R. n. 22/2020 proroga al 31 gennaio 2021, il termine per l’inizio dei lavori delle opere dei Comuni finanziate con il contributo regionale di cui all’art. 1 commi 5 e 6 della L.R n. 9/2020 “Interventi per la ripresa economica”. Detto termine era già stato prorogato al 30 novembre 2020, come comunicato con la nostra circolare prot. n. 935/LG/AV del 27 ottobre 2020.

 

Collegio consultivo tecnico

L’articolo 16 della nuova Legge disciplina le modalità per la nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico previsto dall’art. 6 del D.L n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, con riferimento agli appalti di interesse regionale. Per le opere di importo superiore ai 20 milioni di euro, spetta alla Giunta Regionale approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge in parola, un Regolamento che disciplinerà le modalità di designazione e di nomina del Presidente e del terzo membro del Collegio, nel rispetto dei requisiti di esperienza e qualificazione previsti dal Decreto Legge stesso.

Per gli appalti di importo inferiore ai 20 milioni la designazione e nomina spetta invece alla Provincia interessata all’intervento o, nel caso di più province, a quella sul cui territorio l’opera presenta l’estensione territoriale prevalente.

Queste norme non si applicano alle opere di interesse della Città metropolitana, come previsto dallo stesso comma 5 dell’art. 6 del D.L. 76/2020.

 

Variante automatica del PGT per approvazione progetto di bonifica

L’articolo 17 riguarda alcune precisazioni di grande interesse in materia di bonifiche, contenute nei commi 15 bis e 15 ter dell’art. 21 della L.R. n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”. Viene, difatti, chiarito che l’approvazione del progetto di bonifica ordinaria costituisce variante automatica dello strumento urbanistico, per cui il cambio di destinazione d’uso del sito contaminato potrà avvenire tramite una deliberazione del consiglio comunale (procedura di cui all’art. 13, comma 14 bis, L.R. 12/2005) e non più tramite una procedura ordinaria di variante al PGT. La medesima procedura verrà adottata anche quando si dovranno rendere necessarie delle limitazioni d’uso a seguito di verifiche ambientali.

 

Legge per la rigenerazione urbana e proroga convenzioni urbanistiche

L’articolo 18 della Legge dispone la proroga al 30 aprile 2021 dei termini previsti dalla L.R. 18/19 “Legge per la rigenerazione urbana”, per l’individuazione da parte dei comuni degli ambiti della Rigenerazione e degli immobili dismessi oggetto di degrado. Tali termini erano già stati prorogati con l’art. 28 della L.R. n. 18/2020, come comunicato con la nostra circolare prot. n. 794/LG/AV del 31 agosto 2020.

Inoltre, lo stesso articolo dispone l’abrogazione della proroga di tre anni dei termini contenuti nelle convenzioni urbanistiche vigenti al 12 agosto 2020. L’abrogazione è dovuta alla considerazione che l’art. 10, comma 4 bis del D.L. 76/2020, il quale prevede anch’esso la proroga triennale delle convenzioni urbanistiche vigenti al 31 dicembre 2020, è di maggior favore per gli operatori.

 

Adeguamento alla normativa statale

L’articolo 20, in attuazione del principio di leale collaborazione tra le istituzioni, prevede alcune modifiche di norme regionali che il Governo ha considerato in contrasto con la normativa statale e che Regione si è impegnata a modificare. Tra queste si segnala che viene stabilito che tra gli atti per i quali, ai sensi del comma 1 dell’art. 28 della L.R. 18/2020, è disposta la proroga triennale di validità non sono ricompresi il DURC e le autorizzazioni paesaggistiche previste dal Codice per i beni culturali e del paesaggio.

Inoltre, viene stabilito che i termini nella procedura per lo svolgimento delle conferenze dei servizi disciplinate dagli art. 2 e 3 della L.R. 20/2020 devo comunque fare salvi eventuali termini diversi previsti dalla disciplina statale

42683-1044_ALL_SECONDA LEGGE ORDINAMENTALE 2020.pdfApri
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