Facendo seguito alla comunicazione protocollo n. 220 del 1° aprile 2021, si informa che sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 30, di lunedì 26 luglio 2021, è stata pubblicata la D.d.u.o. n. 9786 del 16 luglio 2021 denominata “Determinazioni relative all’’Avviso pubblico per la concessione di incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle misure regionali DOTE Unica Lavoro e Azioni di rete per il lavoro di cui al D.d.u.o. n° 4033 del 24 marzo 2021”.
Con queste determinazioni Regione Lombardia si propone di aggiornare l’Avviso pubblico e la relativa modulistica della misura in oggetto con l’obiettivo di potenziare l’efficacia delle misure di reimpiego dei lavoratori finanziate da Regione Lombardia attraverso un pacchetto di incentivi occupazionali a fondo perduto per le imprese che assumono i destinatari delle politiche attive Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fase I e II
Gli aggiornamenti riguardano, oltre alla sezione “regime di aiuto”, le sezioni relative alla comunicazione della concessione dell’agevolazione ed esito dell’istruttoria, alla fase di rendicontazione e alla decadenza, revoca e rinuncia.
Sono fatti salvi gli allegati già pubblicati, ai quali si aggiungono quelli di cui alla determina in oggetto.
Restano invariati i tempi di presentazione delle domande di contributo: dal 15/04/2021 alle ore 12.00 al 30/06/2022 alle ore 12.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
Di seguito si riportano gli aspetti salienti dell’intero avviso.
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro che assumono lavoratori presso unità produttive/sede operative ubicate in Lombardia e rientranti in una delle seguenti categorie:
Sono esclusi dal presente Avviso in particolare: i datori di lavori privati senza partita IVA; i soggetti iscritti all’albo regionale degli operatori accreditati.
I soggetti richiedenti devono assicurare di:
SOGGETTI DESTINATARI
Sono incentivate le assunzioni di disoccupati e occupati sospesi che hanno aderito a Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II e per cui viene conseguito e rendicontato il risultato di inserimento lavorativo nell’ambito di tali percorsi.
Sono incentivate le assunzioni dei disoccupati residenti in Lombardia, compresi i domiciliati in Lombardia che al 1° gennaio 2019 o in data successiva risultavano occupati in Lombardia (documentabile tramite buste paga, fatture o documentazione fiscale equivalente, etc.) Sono inoltre incentivate le assunzioni effettuate dalle cooperative che vengono costituite dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell’impresa di provenienza (cd. “workers buyout”). Il beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui il progetto di assunzione sia maturato al di fuori dei percorsi di politica attiva regionali.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato di inserimento lavorativo e avviati nell’ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per contratti:
Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU – ASU); lavoro autonomo nello spettacolo; contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa, in forma cooperativa, costituita dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell’impresa di provenienza (cd. “workers buyout”).
Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste. Sono ammessi al contributo i contratti di lavoro sottoscritti a partire dalla di pubblicazione del presente provvedimento.
FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Il datore di lavoro può presentare domanda di contributo successivamente all’assunzione del destinatario e previa rendicontazione dell’inserimento lavorativo del destinatario da parte dell’operatore nell’ambito delle misure Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II.
Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda di contributo per ciascun lavoratore assunto.
Il contributo è assegnato con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria.
L’Ufficio competente, entro 60 giorni solari dalla data di protocollazione elettronica della domanda di contributo, effettua l’istruttoria della domanda.
L’erogazione del contributo avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta del soggetto richiedente: