Dal 1° gennaio 2022 saranno in vigore nuovi importi dell’ecotassa per rifiuti non pericolosi e pericolosi
È stata pubblicata sul BURL n. 32, supplemento del 10 agosto 2021, la L.r. 6 agosto 2021 n. 15 recante “Assestamento al bilancio 2021 – 2023 con modifiche alle leggi regionali”.
L’art. 24 della legge conferma alcune variazioni in merito alla disciplina dei tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (“ecotassa”), in linea con quanto già previsto dalla L.R. n.22/2016 (Assestamento al bilancio 2016/2018 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) relativamente alla finalizzazione del tributo e alla relativa determinazione delle aliquote, con l’obiettivo di favorire il recupero dei rifiuti disincentivando il loro conferimento in discarica.
A partire dal 1° gennaio 2022 verranno quindi applicate alcune nuove aliquote, di cui all’art. 53 della L.r. n. 10/2003 “Testo unico della disciplina regionale dei tributi”, come modificato dalla presente legge.
Per quanto d’interesse per il settore, sono previsti i seguenti importi.
a) per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione individuati dalla Giunta regionale l’importo è di 7 euro per tonnellata;
b) per i rifiuti inerti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), l’importo è di 5 euro per tonnellata.
a) per tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli di cui alle successive lettere b) e c), si applica l’importo unico di 19 euro per tonnellata;
b) per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto, l’importo è di 7 euro per tonnellata;
c) per i rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti l’importo è di 15 euro per tonnellata.
I rifiuti inerti, di cui al primo punto, sono quelli elencati nella D.g.r. n. 5906/2016 con i seguenti codici E.E.R.: 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.02.02 – 17.03.02 – 17.05.08 – 17.08.02 – 17.09.04.
Si ricorda che il tributo è dovuto: