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In vigore la nuova metodologia regionale per la caratterizzazione e valutazione degli impatti.

Verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti

15 Ottobre 2021
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Il documento rappresenta uno strumento di tipo metodologico finalizzato alla condivisione di:

  • criteri operativi attraverso i quali caratterizzare le componenti territoriali di potenziale impatto e rischio ambientale in termini conformi all’Allegato V del D. Lgs n. 152/06, così come modificato e integrato dal D. Lgs n. 104/17 e dalla L. 120/2020;
  • un sistema di valutazione che tenga in considerazione il quadro generale delle possibili interazioni ambientali e territoriali, caratterizzandone l’entità e la tipologia in termini conformi al livello di screening;
  • una metodologia omogenea e standardizzata per l’intero territorio regionale.

 

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/17, il sistema di caratterizzazione e di valutazione degli impatti previsto dalla D.g.r. 11317/10 è stato implementato e integrato con nuovi indici in grado di gestire tale complessità, basati sull’impiego di standard validati che valutano i potenziali impatti sulla base delle caratteristiche del progetto e della localizzazione, secondo quanto previsto anche dalle linee guida della Commissione Europea “Environmental Impact Assessment of Projects – Guidance on Screening” (2017).

 

Il nuovo approccio si basa in particolare sull’applicazione di strumenti di piattaforma per consentire il massimo livello di condivisione di informazioni, conoscenze e comportamenti da parte di tutti gli Stakeholder coinvolti nei procedimenti di Governance, e su sistemi di supporto alle decisioni basati sull’intelligenza artificiale e l’analisi massiva di dati e informazioni derivanti da sorgenti dinamiche ed eterogenee.

L’introduzione di alcuni aspetti da considerare nella valutazione di assoggettabilità a VIA, come ad esempio il “cumulo degli impatti” e la presenza di “disturbi ambientali”, richiede l’adozione di strumenti metodologici ed operativi che consentano ai valutatori di disporre delle informazioni adeguate per supportare le analisi e le relative decisioni nell’ambito dei procedimenti tecnico-amministrativi.

 

Per quanto d’interesse per la categoria, si precisa che la metodologia si applica agli impianti, di seguito elencati, di cui all’allegato IV, punto 7, lettere z.a) e z.b), parte seconda del D.Lgs 152/06, nonché ai progetti che comportano variazione del perimetro aziendale.

 

z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno. 

 

La delibera dispone inoltre:

  • di mettere a disposizione delle Autorità competenti e dei Proponenti, un applicativo on line dedicato allo svolgimento delle istruttorie di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per impianti di recupero e smaltimento rifiuti, secondo la nuova metodologia;
  • di anticipare la fase di verifica dei criteri localizzativi degli impianti, alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., prevedendo che la documentazione obbligatoria per il deposito dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA sia integrata anche della relazione di valutazione dei criteri localizzativi;
  • che sia fatta salva la facoltà dell’autorità competente, in comprovati casi, di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. anche in presenza di vincolo escludente, il cui superamento debba essere gestito in sede di procedimento autorizzativo.

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