In vigore la nuova metodologia regionale per la caratterizzazione e valutazione degli impatti.
Il documento rappresenta uno strumento di tipo metodologico finalizzato alla condivisione di:
In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/17, il sistema di caratterizzazione e di valutazione degli impatti previsto dalla D.g.r. 11317/10 è stato implementato e integrato con nuovi indici in grado di gestire tale complessità, basati sull’impiego di standard validati che valutano i potenziali impatti sulla base delle caratteristiche del progetto e della localizzazione, secondo quanto previsto anche dalle linee guida della Commissione Europea “Environmental Impact Assessment of Projects – Guidance on Screening” (2017).
Il nuovo approccio si basa in particolare sull’applicazione di strumenti di piattaforma per consentire il massimo livello di condivisione di informazioni, conoscenze e comportamenti da parte di tutti gli Stakeholder coinvolti nei procedimenti di Governance, e su sistemi di supporto alle decisioni basati sull’intelligenza artificiale e l’analisi massiva di dati e informazioni derivanti da sorgenti dinamiche ed eterogenee.
L’introduzione di alcuni aspetti da considerare nella valutazione di assoggettabilità a VIA, come ad esempio il “cumulo degli impatti” e la presenza di “disturbi ambientali”, richiede l’adozione di strumenti metodologici ed operativi che consentano ai valutatori di disporre delle informazioni adeguate per supportare le analisi e le relative decisioni nell’ambito dei procedimenti tecnico-amministrativi.
Per quanto d’interesse per la categoria, si precisa che la metodologia si applica agli impianti, di seguito elencati, di cui all’allegato IV, punto 7, lettere z.a) e z.b), parte seconda del D.Lgs 152/06, nonché ai progetti che comportano variazione del perimetro aziendale.
z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
La delibera dispone inoltre: