Regione Lombardia ha introdotto nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa.
Si informa che è stata pubblicata sul BURL n. 41, Serie ordinaria, del 15 ottobre 2021, la D.g.r. n. XI/5360 recante “Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – Aggiornamento della d.g.r. 3965 del 31 luglio 2015”.
L’aggiornamento provvede a fornire un quadro unitario e coerente delle disposizioni e a promuovere il rinnovo degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa installati, adeguandoli all’evoluzione tecnologica per la riduzione dei gas serra.
Il provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucine e cucine economiche).
Sono esclusi dall’intero ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti:
Tali impianti devono comunque utilizzare biomassa legnosa idonea, e restano soggetti al divieto di arrecare molestie, ai sensi dell’art. 674 del codice penale.
A decorrere dal 15.10.2024, l’installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai requisiti di seguito indicati:
A decorrere dal 15.10.2022, nel caso di installazione di impianti a biomassa in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa, i generatori devono avere i seguenti requisiti:
La Delibera prevede, inoltre, che vengano assoggettati al controllo dell’efficienza energetica, alla registrazione nel CURIT e alla manutenzione periodica anche gli impianti che prima non erano soggetti alla disciplina regionale. Gli impianti in esercizio che non sono mai stati oggetto di controllo da parte di un operatore abilitato, o che, in ogni caso, non sono registrati nel CURIT, devono esser sottoposti al controllo e all’eventuale manutenzione da parte di un operatore abilitato entro il 31.7.2023, indipendentemente dalla conformità degli impianti stessi alle disposizioni vigenti.
Inoltre, viene consentito di mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa che siano stati installati prima del 18 settembre 2017 (data approvazione della D.g.r. cosiddetta “Accordo di Bacino Padano”), nel rispetto delle disposizioni sul rendimento energetico e sulla conformità impiantistica approvate con D.g.r. n. 1118/2013, al fine di non obbligare i proprietari a sostenere la spesa per l’installazione di un nuovo generatore, senza aver ancora ammortizzato i costi del precedente.
Il provvedimento, infine, disciplina le modalità di targatura degli impianti, i limiti di esercizio, le modalità di manutenzione e controllo, i requisiti della biomassa utilizzata e le sanzioni previste.