
Facendo riferimento alla precedente news Prot. N. 480/AP/AV del 9 giugno 2026 e Prot. N. 711/AP/AV del 1° settembre 2026, si informa che sul BURL del 1° ottobre 2026 n. 40 (SO), è stata pubblicata la D.g.r. 28 settembre 2026 – n. XII/6814 recante “Attuazione della l.r. n. 11 del 3 giugno 2026 «Disposizioni in materia di insediamento di Centri Dati»: Approvazione delle modalità di svolgimento della conferenza consultiva di concertazione per la sottoscrizione dell’accordo territoriale di pianificazione sovracomunale e definizione del ruolo del rappresentante regionale (art. 5 commi 7 e 10) e dei criteri per la determinazione delle misure perequative e compensative delle esternalità territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali (art. 5, commi 9 e 10)»”.
Con la nuova delibera, la Giunta regionale, come previsto dall’art. 5 della L.R. 3 giugno 2026, n. 11, definisce la procedura di concertazione in conferenza consultiva di concertazione per la realizzazione dei centri dati di rilevanza sovracomunale e i criteri per individuare le misure di riequilibrio territoriale.
Interventi interessati e amministrazioni competenti (Allegato A)
La conferenza consultiva di concertazione riguarda la realizzazione o l’ampliamento di centri dati con potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW. La valutazione di compatibilità dell’intervento si svolge nell’ambito del procedimento di piano attuativo o, se questo non è previsto, nell’esame dell’istanza di titolo abilitativo.
L’attivazione della procedura spetta al Sindaco del Comune interessato o a un suo delegato (o ai Comuni interessati, nel caso di interventi localizzati in ambiti territoriali intercomunali). La convocazione della conferenza compete, invece, alla Provincia o alla Città metropolitana di Milano. La conferenza consultiva di concertazione è convocata dalla Regione nel caso di interventi di centri dati con parametro della potenza richiesta di connessione superiore a 50 MW o di interventi localizzati in ambiti territoriali interprovinciali o, comunque, nei casi in cui il procedimento autorizzatorio unico sia di competenza regionale.
Procedura e tempi
L’istanza comunale è trasmessa tramite PEC alla Provincia o Città Metropolitana o alla Regione, con la documentazione necessaria per motivare la richiesta di Convocazione. La prima seduta della conferenza deve essere convocata entro 20 giorni dalla trasmissione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione completa. La concertazione deve concludersi senza aggravare i tempi del procedimento principale; per i piani attuativi privati va rispettato il termine di 90 giorni per l’adozione, fatta salva l’interruzione per integrazioni documentali.
Partecipano alla conferenza i Comuni interessati dalle esternalità ambientali; può essere invitato anche il proponente. La conferenza si conclude con un verbale contenente le misure da recepire nell’accordo territoriale. Le amministrazioni partecipanti non hanno potere di veto: il dissenso non impedisce la conclusione della conferenza e la successiva sottoscrizione dell’accordo. Il Comune coinvolto dalle esternalità che non sottoscrive l’accordo è escluso dagli eventuali benefici delle misure previste.
Documentazione e semplificazione
All’istanza va allegato il Documento di supporto, predisposto dal Comune secondo il modello regionale: relazione sintetica e tabelle su localizzazione, potenze, componenti energetiche, priorità insediative e ambientali, contesto territoriale, soggetti da coinvolgere e prime ipotesi di misure. Vanno uniti gli elaborati progettuali utili alla valutazione. Il documento ha carattere preliminare e non anticipa le determinazioni della conferenza.
Per gli interventi ammessi alle premialità dell’art. 3 della L.R. n. 11/2026, il Comune può richiedere il supporto tecnico preistruttorio all’amministrazione competente, finalizzato alla predisposizione e all’affinamento del documento di supporto.
Criteri per le misure perequative e compensative (allegato B)
Le misure perequative e compensative per la realizzazione dei centri dati sono finalizzate a produrre benefici pubblici durevoli e un miglioramento della qualità ambientale e della resilienza del territorio, anche oltre il sito dell’intervento. Devono essere coerenti con le esternalità e con il contesto, proporzionate alla dimensione dell’investimento e orientate, ove possibile, a un sistema di interventi integrati.
Come previsto dalla L.R. n. 11/2026, i criteri sono stati elaborati per fornire agli enti che partecipano alla conferenza consultiva di concertazione un quadro metodologico unitario per la determinazione delle misure perequative e compensative riferite alle esternalità potenzialmente generate dall’insediamento o dall’ampliamento di un centro dati. Essi costituiscono altresì uno strumento volto a promuovere un modello di sviluppo territoriale nel quale gli investimenti connessi alla realizzazione di centri dati concorrano, oltre che allo sviluppo economico e digitale, anche al rafforzamento della qualità ambientale e della resilienza dei territori che li ospitano.
I criteri, pertanto, non hanno la finalità di valutare gli impatti ambientali e di disciplinarne le misure di mitigazione o compensazione conseguenti. Tali attività sono proprie dei procedimenti autorizzativi previsti dalla normativa statale e delle valutazioni ambientali eventualmente applicabili ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Essi costituiscono invece uno strumento di supporto alla concertazione istituzionale, finalizzato ad orientare le valutazioni degli enti territoriali verso interventi capaci di produrre benefici ambientali, territoriali e sociali durevoli, anche su scala sovracomunale. Tale impostazione deriva dal riconoscimento che i centri dati rappresentano infrastrutture strategiche caratterizzate da elevata capacità di investimento e da esternalità che possono estendersi oltre il sito direttamente interessato dall’opera. Le misure perequative e compensative indicate sono pertanto da intendersi come misure di riequilibrio territoriale, finalizzate a orientare una quota delle risorse mobilitate dall’investimento verso interventi coerenti con le principali esternalità territoriali e sociali generate.
In sostanza, i criteri non sostituiscono le valutazioni ambientali né disciplinano le mitigazioni proprie dei procedimenti autorizzativi. Vale il principio di addizionalità: le misure non devono coincidere con interventi già dovuti in forza di altre norme o prescrizioni autorizzative.
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