La Sottocommissione regionale ammortizzatori sociali ha approvato nuove modifiche all`Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga siglato il 25 febbraio scorso
Il 6 luglio 2011 la Sottocommissione regionale ammortizzatori sociali ha approvato nuove modifiche all`Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga siglato il 25 febbraio scorso.
Viene introdotta una specifica disciplina relativa al passaggio dalla cassa integrazione in deroga (CIGD) alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS).
Difatti i periodi di CIGD non possono superare la data in cui sia possibile accedere agli ammortizzatori sociali ordinari tale per cui, a livello regionale, si precisa che nel caso in cui sia possibile accedere alla CIGS, in costanza del trattamento di CIGD, quest`ultima cessa, anche se preventivamente autorizzata. Diversamente, nel caso in cui sia possibile accedere alla CIGO, il trattamento di CIGD viene sospeso, ma tale sospensione non determina un prolungamento del periodo autorizzato di CIGD. La soluzione individuata risulta in linea con le nostre richieste di semplificazione: ovvero viene previsto che sia necessaria la maturazione di almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell`inizio di un mese di calendario, con decorrenza a partire dai periodi maturati il 1° settembre 2011. Come già evidenziato, tale circostanza determinerà la sospensione della CIGD, che riprenderà a decorrere successivamente fino alla data inizialmente autorizzata. La consultazione sindacale prevista per la CIGO (vedasi Interpello del Ministero del lavoro n. 26/2010 e messaggio Inps n. 022320/2010) può essere effettuata contemporaneamente alle fasi di trattativa sindacale per l`accesso alla CIG in deroga.
Infine, nel caso in cui non sia possibile richiedere la CIGO, anche in presenza di residui temporali utilizzabili, l`accesso alla CIGD è accoglibile solo in presenza di dichiarazione esplicita di esuberi, contenuta nell`accordo sindacale, con conseguente piano di gestione degli stessi e indicazione dei percorsi di politiche attive del lavoro finalizzate alla ricollocazione.
Sono stati, inoltre, modificati gli accordi standard, rispettivamente per gli interventi A e B, per meglio puntualizzare le causali di accesso alla CIGD e la parte informativa relativa al precedente utilizzo di ammortizzatori sociali; ed è stato altresì definito il “report di monitoraggio”” la cui compilazione è richiesta per il rinnovo dell`autorizzazione alla CIGD.
In relazione alla misura del trattamento, viene richiamata la disposizione di legge che introduce delle riduzioni all`indennità di CIGD in caso di proroga del trattamento (vedasi L. 220/2010, art. 1, comma 30).
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