Con delibera n° 3153 del 20 marzo c.m. la Regione ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini in osservanza dei livelli di tutela essenziali fissati dall’art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n° 138.
Si segnala, in particolare, che al paragrafo relativo ai soggetti promotori è ribadito il ruolo degli Enti Bilaterali e delle Associazioni sindacali e dei datori di lavoro in qualità di “facilitatori” di tali iniziative ad esempio attraverso l’attivazione di Convenzioni Quadro con i soggetti promotori individuati dalla norma.
Tra i soggetti autorizzati a promuovere i tirocini sono indicati gli Enti accreditati ai servizi al lavoro e gli Enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale.
In relazione a questi ultimi è ragionevole sostenere che, per analogia con quanto riportato dal Ministero del Lavoro con la FAQ n° 14 pubblicata su Cliclavoro in riferimento alle Università, anche gli Enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale possono attivare tirocini di inserimento/reinserimento.
I tirocini curricolari, invece, restano prerogativa dei soggetti che in base agli ordinamenti di riferimento realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale, ivi compresi quelli di formazione regolamentata, nonché percorsi universitari e di alta formazione sempre sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.
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