Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, in data 4 aprile 2012, la Legge Regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”. Il provvedimento – nuova l.r. 7/2012 -, pubblicato sul BURL venerdì 20 aprile scorso, contiene alcune disposizioni di interesse per il settore, con particolare riferimento alla disciplina di occupazione, edilizia e governo del territorio.
Si trasmettono, di seguito, alcune considerazioni relative alle novità più rilevanti per le imprese edili contenute nell’articolato del provvedimento.
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Art. 1 – Tirocini
Al comma 1 di questo articolo la Regione ribadisce il ruolo prioritario del tirocinio come momento di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi e come opportunità per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.
Al comma 2 si rinvia a specifiche deliberazioni che disciplinino nei suoi aspetti essenziali l’istituto; dalla classificazione in tirocini curriculari ed extracurriculari all’indicazione dei soggetti che devono partecipare necessariamente all’attivazione di un tirocinio (promotore, ospitante, tutor didattico e aziendale) con relativi ruoli e funzioni, dalla definizione della durata all’elencazione degli obblighi e diritti del tirocinante.
Al comma 3 si fa riferimento alla promozione di interventi personalizzati anche nella forma di incentivi a favore delle imprese che, attraverso i tirocini extracurriculari con finalità di inserimento e reinserimento, creino nuova occupazione.
Le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 sono già state decretate e pubblicate (si vedano le NEWS n. 826 del 26 marzo 2012 e la NEWS n. 927 del 3 aprile 2012).
Art. 3 – Apprendistato
Al comma 1 dell’art. 3, la Regione ribadisce la promozione del contratto di apprendistato entro i confini della disciplina statale vigente.
Al comma 2 viene confermato e riconosciuto il valore educativo e formativo dell’attività lavorativa svolta in impresa; a tal fine, al comma 3 il testo rinvia alla definizione di standard formativi minimi, integrativi rispetto alla formazione di tipo professionalizzante svolta sotto la responsabilità dell’azienda, relativi all’offerta pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Al comma 4 si fa riferimento alla definizione di standard relativi ai percorsi di apprendistato in alta formazione; ciò premesso si segnala che, con apposite decretazione, la Regione ha già promosso in questi anni percorsi sperimentali in alto apprendistato per il conseguimento di master, lauree e dottorati di ricerca (per l’ultimo bando, si veda la NEWS n. 165 del 18 gennaio 2012).
Art. 4 – Diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita – disposizioni in materia di formazione continua
L’articolo 4 si compone di un solo comma; alla lettera a) la Regione promuove misure di sostegno alla formazione continua compreso un apposito fondo istituito presso Finlombarda per favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e rinvia a specifici provvedimenti la definizione dello stesso sentite le Parti Sociali.
Alla lettera b) la Regione stabilisce di definire periodicamente gli indirizzi e le priorità regionali in materia di formazione continua d’intesa con le Parti Sociali; di promuovere il raccordo tra il sistema regionale e i fondi interprofessionali nel rispetto delle reciproche autonomie e di attuare il monitoraggio e la valutazione delle formazione continua erogata rispetto alle tematiche individuate.
Art. 6 – Contrattazione di secondo livello per lo sviluppo e l’occupazione
L’art.6 della legge riconosce nella contrattazione collettiva di prossimità uno strumento per promuovere la crescita competitiva e l’attrattività del sistema produttivo lombardo e prevede uno stanziamento specifico di risorse al fine di promuovere e sostenere accordi, da stipularsi con i livelli regionali e territoriali delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tali accordi devono essere mirati ad introdurre modelli virtuosi e innovativi finalizzati a favorire l’accesso al mondo del lavoro dei giovani, anche attraverso il contratto di apprendistato, la ricollocazione dei lavoratori espulsi, forme organiche di welfare aziendale e forme innovative di flessibilità.
Art. 16 – Sale cinematografiche
Recependo il decreto legislativo 28/2004, la norma introduce una modifica alla legge regionale 21/2008 in materia di spettacolo, qualifica le sale e le arene cinematografiche “cittadine”, in presenza di specifici presupposti localizzativi e funzionali, come attrezzature di interesse generale nell’ambito del piano dei servizi di cui all’articolo 9 della legge per il governo del territorio. Il riconoscimento permetterà di ampliare e riqualificare la dotazione di servizi al cittadino favorendo nel contempo le attività di imprenditorialità connesse. Inoltre le strutture potranno essere inserite, come previsto dalla legge regionale 12/2005, in Programmi Integrati di Intervento volti a riqualificare aree del tessuto urbano.
Art. 17 – Disciplina dei titoli edilizi
In merito agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della
sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.
Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito vengono classificati come “interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”
I Comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non inferiore al 50%, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Art. 19 – Comunicazione per la riqualificazione energetica e il risanamento dall’amianto
L’articolo in parola stabilisce che gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall’amianto, “connessi a funzioni residenziali”, sono realizzati previa comunicazione al Comune, corredata da una relazione di un professionista abilitato.
Art. 20 – Interventi in materia di patrimonio pubblico
La norma introduce misure volte a favorire lo sviluppo di iniziative unitarie di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la riqualificazione del patrimonio pubblico di proprietà statale, regionale e degli enti del sistema regionale, degli enti locali e di ogni soggetto pubblico proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al D.Lgs. 85/2010. Vengono introdotti, a tale proposito, meccanismi semplificati per la razionalizzazione del patrimonio pubblico, attraverso l’alienazione dei beni immobiliari e, sentiti i Comuni interessati, la loro valorizzazione, con l’obiettivo della riqualificazione del territorio. La lettera b) dell’articolo interviene sull’articolo 15-bis della Legge regionale 36/1994 relativa all’amministrazione delle proprietà immobiliari regionali, introducendo la possibilità per la Giunta regionale di promuovere la costituzione di società o l’istituzione di fondi immobiliari per la valorizzazione, la manutenzione, la gestione e la dismissione del patrimonio immobiliare regionale, compreso quello delle aziende ospedaliere e sanitarie. Nella norma si prevede inoltre che l’ammontare del capitale della società o del fondo e il relativo Statuto debbano essere determinati dalla Regione, sentito il parere della Commissione competente.
Art. 22 – Norme in materia di sostenibilità delle grandi strutture di vendita
Secondo la normativa vigente, le aziende della grande distribuzione adottano misure ed erogano contributi finanziari ai comuni per assicurare la sostenibilità socioeconomica, territoriale e ambientale delle grandi strutture di vendita. La norma puntualizza e rafforza il ruolo di governo della Giunta regionale di tali misure e contribuzioni, allo scopo di assicurarne l’aderenza alle politiche regionali e di indirizzarle a fini più generali di sviluppo sociale, economico, territoriale e ambientale. Modificando ed integrando i criteri nel modo proposto, si intende dare un ulteriore impulso allo sviluppo di un’edilizia innovativa e alla diffusione delle fonti rinnovabili, riducendo gli impatti ambientali connessi sia alla climatizzazione dell’edificio sia ai mezzi di trasporto utilizzati dai fornitori.
Art. 23 – Fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico)
A difesa del patrimonio silvo-pastorale, la norma modifica l’attuale art. 44 della l.r. 31/2008, “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” prevedendo la costituzione di un fondo destinato al finanziamento di interventi per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Tale fondo sarà finanziato attraverso i versamenti di importi compensativi proporzionali alla superficie di terreno soggetto a vincolo idrogeologico oggetto di mutamento di destinazione d’uso. Gli importi verranno calcolati sulla base di criteri da definire con una deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. Il versamento dell’importo compensativo sarà condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso del suolo. La norma prevede, inoltre, l’emanazione di linee guida con l’obiettivo di dimezzare, da qui al 2020, il consumo di suolo.
Art. 24- Modifiche alla l.r. 27/2009
L’articolo introduce alcuni puntuali modifiche alla disciplina delle Aziende regionali per l’edilizia residenziale pubblica contenuta nel “testo unico dell’ERP” (Legge regionale 27/2009), in particolare equiparando le ALER ad enti pubblici per quanto concerne le procedure di verifica dei requisiti di accesso e permanenza e di pagamento dei canoni.
Art. 26 – Anticipazione dell’obbligo di costruire “edifici a energia quasi zero”
L’articolo rimanda alla Giunta regionale il compito di stabilire, con apposito provvedimento, le modalità per anticipare al 31 dicembre 2015 la data, fissata dalla Direttiva europea 2010/31/UE a fine 2020, entro cui tutti gli edifici di nuova costruzione – sia pubblici che privati – siano a “energia quasi zero”.
Art. 28 – Infrastrutture per la distribuzione dell’energia elettrica
L’articolo introduce il nuovo art. 29bis alla L.R. n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali d’interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) che stabilisce (al comma 6) che, dal 21 aprile 2012, la progettazione di aree di nuova espansione edilizia, di arterie stradali di nuova costruzione e di opere di rifacimento del fondo stradale di arterie stradali esistenti, deve prevedere la realizzazione, quali opere di urbanizzazione primaria, di trincee polifunzionali atte ad allocare reti di sotto-servizi (cfr. art. 44 che presenta un adempimento sovrapponibile al presente).
Il comma 12, lettera b) dell’articolo in parola fissa anche la sanzione amministrativa (70 euro per metro lineare) nel caso di non conformità delle opere o di omesso adempimento alle misure prescrittive, fissate dall’articolo stesso. Le modalità per l’applicazione di tale sanzione saranno fissate dal regolamento che la Giunta dovrà approvare entro il 21 ottobre 2012.
Art. 31 – Semplificazione delle procedure amministrative per le pompe geotermiche
L’articolo, modificando la L.R. n. 24 del 2006, estende il numero delle tipologie di sistemi che la Regione intende promuovere per l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia. Nella fattispecie, la Regione inserisce ora anche “i sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto”. Entro il 21 ottobre 2012 la Giunta regionale provvederà, poi, alla semplificazione delle procedure amministrative per l’utilizzo delle risorse idriche della prima falda, nonché alla redazione di disposizioni tecniche per garantire la tutela delle risorse idriche.
Art. 32 – Incentivi per la bonifica di siti contaminati
Obiettivo della norma è la trasformazione, secondo le previsioni del PGT, delle aree degradate e inutilizzate in aree destinate a sostenere uno sviluppo urbanistico. Al fine di garantire l’attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente dei siti inquinati, la Regione, nel rispetto dei disposti tecnico-procedimentali stabiliti dal Codice dell’Ambiente, ne promuove il recupero in capo al proprietario del sito oggetto di bonifica, non responsabile della contaminazione, attraverso agevolazioni sui parametri urbanistici che interessano l’area di proprietà, concedendo un incremento fino al 30 per cento della volumetria e della superficie ammessa.
Il proprietario che intende usufruire di tali incentivi dovrà presentare, entro otto mesi dall’invito ad intervenire ricevuto al Comune:
a) la proposta di riutilizzo e di riqualificazione urbanistica dell’area, redatta secondo linee guida che dovranno essere adottate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge;
b) l’assenso ad eseguire gli interventi di bonifica del sito;
c) un cronoprogramma di intervento.
La mancata presentazione al Comune della documentazione suddetta, entro dodici mesi dall’invito, comporta la cessazione dell’efficacia del Piano delle regole relativamente all’area interessata e la conseguente inefficacia di qualsiasi previsione sul regime giuridico dei suoli; di conseguenza si procederà secondo l’art. 21 della stessa legge regionale (L.R. n. 26/2003).
Si evidenzia che l’invito di cui sopra, può essere promosso all’Ente dal proprietario stesso dell’area.
La norma prevede, altresì, che il Comune possa prevedere forme incentivanti per la bonifica di aree agricole o verdi, anche attraverso l’attribuzione di indici volumetrici trasferibili in altre aree appositamente individuate nel PGT.
Art. 41 – Regolamento per l’uso del sottosuolo
L’art. 41 del provvedimento intende sollecitare le amministrazioni che non vi abbiano ancora provveduto, a procedere nell’approvazione del Regolamento per l’uso del sottosuolo, al fine di disciplinare l’accesso al sottosuolo di tutti i soggetti che, per l’espletamento delle loro attività (in particolare per l’erogazione dei servizi a rete), devono accedervi per fini di infrastrutturazione.
Art. 42 – Catasto del sottosuolo
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in oggetto, i Comuni devono istituire il Catasto del sottosuolo; entro il 30 giugno 2012, tutti i soggetti che gestiscono infrastrutture presenti nel sottosuolo, devono, invece, depositare in Comune la documentazione cartografica delle infrastrutture gestite, su supporto informatico.
Costituiscono parte integrante del catasto del sottosuolo: la cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, la mappa dei lavori in corso di esecuzione (completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi) e il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica.
Tale strumento risulta funzionale a raccogliere gestire e mettere a disposizione i dati riguardanti le infrastrutture a rete presenti nel sottosuolo, affinché i gestori dei servizi a rete, e quindi gli operatori delle comunicazioni elettroniche, possano accedervi e progettare efficacemente i loro interventi.
In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente.
L’inosservanza degli obblighi comporta l’applicazione di una sanzione e l’interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, tutti i documenti del catasto del sottosuolo dovranno essere informatizzati ed integrati al Sistema Informativo Territoriale.
Art. 44 – Obbligo di posa di condotti verticali e orizzontali per la fibra ottica
Dal 21 aprile 2012, la presentazione di progetti per la realizzazione di edifici di nuova costruzione dovrà prevedere l’installazione di condotti verticali destinati all’alloggio di cavi in fibra ottica. L’articolo stabilisce, altresì, che la progettazione delle aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale (cfr. art. 28 che presenta un adempimento sovrapponibile al presente) dovrà prevedere la realizzazione di condotti tecnologici multifunzionali (volti ad accogliere, tra l’altro la fibra ottica e le reti per il trasporto dell’energia termica).
Sempre dal 21 aprile 2012, la realizzazione di nuove infrastrutture per l’illuminazione di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, deve essere attuata affinché possano ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza.
Paradossalmente, nonostante le disposizioni siano già entrate in vigore, le modalità tecniche per la loro attuazione saranno definite con decreto da parte della Regione (il termine entro cui il competente ufficio provvederà, non è, però, fissato).
Art. 48 – Norme di favore per le PMI
In attuazione dello Small Business Act che costituisce una fonte primaria nell’impostazione delle politiche industriali regionali, si vuole riconoscere il ruolo centrale delle PMI nell’economia lombarda, dando risposte al tessuto imprenditoriale regionale costituito per il 92% da MPMI.
Con questo articolo si recepisce un capitolo importante di questo documento, ispirato al principio del “pensare anzitutto in piccolo”: l’introduzione della proporzionalità degli adempimenti verso le micro e le piccole imprese, rispetto a quelle con strutture organizzative più complesse, consente di ridurre e contenere gli oneri amministrativi, previsti dalle disposizioni regionali vigenti, gravanti sulle imprese stesse. La riduzione, ove possibile, deve essere attuata in proporzione alla dimensione e al settore dell’impresa.
Art. 55 – Semplificazione dell’annotazione all’albo delle imprese artigiane
La norma in commento interviene modificando la legge regionale 73/1989 (Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo); tra gli elementi di maggiore interesse v’è la soppressione dell’albo delle imprese artigiane e la sua sostituzione con una specifica sezione del registro delle imprese. Si segnala che resta immutata la definizione di impresa artigiana di cui alla legge quadro nazionale per l’artigianato n. 443/1985.
Art. 56 – Appalti per favorire l’accesso alle micro, piccole e medie imprese
La norma ha come finalità quella di dare attuazione, a livello regionale, ai principi dello “Statuto delle imprese” (Legge n. 180/2011) incentivando l’accesso delle MPMI agli appalti attraverso modalità che saranno oggetto di successivi provvedimenti amministrativi, come ad es. la previsione del frazionamento degli appalti per lotti funzionali e lavorazioni, ossia suddivisi per tipologia del lavoro.
L’intervento cerca di operare un bilanciamento tra i principi comunitari di parità di trattamento e concorrenza ed il principio di favore per le PMI dello Small Business Act, predisponendo un sistema di premialità per le aziende che attivino strumenti utili ad incrementare l’accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici secondo alcuni criteri espressamente indicati: la sostenibilità ambientale ( le forniture di manodopera e di materiali finalizzati agli appalti che favoriscano il “chilometro 0”, diminuendo gli spostamenti e sgravando la rete di trasporti permettendo un abbattimento delle emissioni e dei costi sociali); la suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche (finalizzato a consentire alla stazione appaltante di aver un controllo immediato dell’esito del lavoro favorendo nel contempo l’accesso agli appalti delle MPMI); la tutela del lavoro e dei lavoratori (la partecipazione delle MPMI favorisce l’utilizzo di risorse umane all’interno delle imprese garantendo una qualità del lavoro più elevata anche sul versante della tutela della salute e sicurezza ).
Art. 59 – Iniziative per l’attrattività degli investimenti
Con questa disposizione, al fine di attrarre investimenti sul territorio e realizzare i suoi obiettivi di programmazione, la Giunta regionale promuove azioni per lo sviluppo dell’offerta localizzativa, la realizzazione dei servizi per gli investitori, la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese.
Con questa norma sarà richiesto ai Comuni di individuare le aree destinabili a insediamenti in grado di produrre sviluppo e occupazione e consentendo così alla Regione una mappatura di tutto il territorio regionale, correlando le aree di “offerte di attrattività”, intese come scomputo oneri, infrastrutture, servizi per le imprese, collaborazioni con centri di ricerca o istituti scolastici in loco, recupero di aree dismesse, etc.
Le “offerte” pervenute saranno messe in rete da Regione Lombardia, che provvederà alla massima diffusione: ciò consentirà sia di mettere in concorrenza i singoli Comuni, migliorando le qualità dell’offerta attrattiva, sia di presentare all’esterno le varie possibilità che il nostro territorio offre.
Art. 62 – Patto di stabilità territoriale
Regione Lombardia, mediante l’applicazione del patto di stabilità territoriale, cede, in maniera sussidiaria, una quota del proprio obiettivo finanziario relativo al patto di stabilità ai Comuni e alle Province per consentire loro di spendere parte dei residui di cassa in investimenti sul territorio, con il fine ci contribuire alla ripresa economica del territorio.
La disposizione in oggetto inserisce il comma 3-bis alle attuali disposizioni in tema di patto di stabilità territoriale con l’obiettivo di semplificarne e razionalizzarne la disciplina.
Viene, infatti, consentito alla Giunta regionale di effettuare un proroga annuale delle modalità applicative del patto di stabilità territoriale, previa intesa ANCI Lombardia e UPL, nel rispetto dei contenuti sostanziali dell’Intesa siglata con i medesimi soggetti.
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