Nella seduta di martedì 3 luglio 2012 la VI Commissione Consiliare “Ambiente e Protezione civile” ha approvato all’unanimità il progetto di Legge n. 56 “Modiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)”.
Dopo un lungo confronto, il Gruppo di lavoro creato ad hoc dalla Commissione ha elaborato un unico testo, abbinando l’originario PDL n. 56 (a firma della Lega Nord) e il PDL n. 115 (a firma PD anch’esso in materia di amianto).
Il risultato di questa attivitàè una nuova formulazione del PDL n. 56, che alleghiamo, e che introdurrebbe alcune importanti modifiche alla L.R. n. 17 del 2003. Tra le altre, segnaliamo le più importanti, ricordando che il testo approvato dalla VI Commissione potrebbe subire ulteriori modifiche durante la discussione in Consiglio regionale (che avverrà, probabilmente, il prossimo 10 luglio).
Sanzione per mancata comunicazione ex art. 6
Il PDL prevede l’introduzione del nuovo art. 8-bis nella L.R. n. 17 del 2003 che determina una sanzione per la mancata comunicazione (ex art. 6, L.R. n. 17/2003) da parte del soggetto pubblico o privato proprietario di edifici, impianti o luoghi in cui sia presente dell’amianto. Tale comunicazione, compilata sullo schema dell’allegato n. 4 – Modulo NA/1 del Piano Regionale Amianto Lombardia (D.G:R. n. 1526/2005) può essere inviata alla compente ASL fino a sei mesi dopo la data di approvazione del provvedimento in parola, senza incorrere nella sanzione di cui sopra.
I criteri per la determinazione dell’applicazione della sanzione (di cui è fissato un minimo di 100 Euro e un massimo di 1.500 Euro) saranno individuati dalla Giunta regionale entro tre mesi dall’approvazione del provvedimento, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.
Contributi a soggetti privati per bonifica di piccoli quantitativi
Il provvedimento, nella sua attuale formulazione, prevede lo stanziamento di 1 milione di Euro da erogare quale contributo a soggetti privati per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare.
Il testo approderà ora in Aula consiliare. Trasmetteremo alle Associazioni aderenti il testo definitivo, non appena disponibile.
7108-1733_ALLEGATO-PDL_AMIANTO-tabella_confronto-PDL56.docApri
7108-1733_ALLEGATO-PDL_AMIANTO-PDL amianto per aula.docApri