La Giunta regionale ha approvato i criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8bis della L.R. 17/2003 in materia di amianto
E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 1° febbraio 2013 la DGR n. 4777 del 30 gennaio 2013 recante “Definizione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8bis comma 1 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 17”.
Il provvedimento prende le mosse dalla modifica della L.R. 17/2003 ad opera della L.R. 14/2012 (di cui alle nostre circolari 1928/PB/ap del 27 luglio 2012 e 2038/PB/ap del 3 settembre 2012) che introduce l’applicazione di una sanzione amministrativa nel caso in cui il proprietario non abbia provveduto a comunicare alla ASL territorialmente competente (mediante il modulo NA/1 di cui all’allegato 4 della DGR 1526/2005) la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in edifici, impianti e luoghi.
Con la DGR 4777/2013 la Giunta regionale ha stabilito, secondo le modalità dettate dall’articolo 8bis, comma 2 della L.R. 17/2003, che la sanzione dovrà essere definita sulla base del grado di pericolosità del materiale (ID = indice di degrado come definito dal Decreto del Direttore Generale alla Sanità n. 13237/2008) e della quantità di amianto presente, secondo la seguente tabella:
|
Quantità di amianto |
||
< 100 m2 |
100 m2 < x < 1000 m2 |
> 1000 m2 |
|
PERICOLOSITÀ’ |
|
|
|
ID < uguale 25 |
100 € |
500 € |
1500 € |
ID tra 25 e 44 |
500 € |
1000 € |
1500 € |
ID uguale o superiore 45 |
1000 € |
1500 € |
1500 € |
Materiali danneggiati per una superficie >10% (D.m. 6 settembre 1994) |
1500 € |
1500 € |
1500 € |