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Il Consiglio Regione lombardo ha approvato all’unanimità la “versione 2.0” della Legge 1/2007 (la cosiddetta “Legge per la competitività”). La norma è stata di fatto riscritta per intero, individuando nuovi strumenti operativi, anche se gli assunti di base (libertà di impresa, lavoro e competitività) sono rimasti i medesimi

Approvata la nuova Legge lombarda per la competitività

5 Marzo 2014
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 È stata pubblicata sul Supplemento del BURL n. 8, del 20 febbraio 2014, la Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, recante “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”. La norma abroga la precedente Legge regionale in materia – segnatamente la L.R. n. 1/2007 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) – conservandone, in continuità, i principi e le finalità. Si osserva all’articolo 1 l’accoglimento della richiesta dell’Associazione di introdurre i principi della libera iniziativa economica, della responsabilità, della sussidiarietà e della fiducia, in coerenza coi principi dello “Small Business Act” europeo, nonché della valorizzazione delle imprese locali e della promozione dell’internazionalizzazione.

Le potenzialità innovative del provvedimento possono essere ritrovate a partire dall’articolo 2, grazie all’introduzione dei seguenti strumenti:

  1. ACCORDI PER LA COMPETITIVITÀ: accordi negoziali tra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzati all’abbattimento di tutti gli oneri burocratici conseguenti all’avvio o all’ampliamento di una attività di impresa, alla riduzione del carico fiscale, alla contestuale valutazione (in via preventiva) degli interessi pubblici e privati, alla concentrazione di agevolazioni e contributi. Si sottolinea, a tal proposito, l’accoglimento di una proposta dell’Associazione con riferimento all’estensione della possibilità di avvalersi di tale strumento negoziale agli interventi di recupero delle aree dismesse, degradate o sottoutilizzate, alla valorizzazione di ambiti strategici, alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e realizzazione di insediamenti integrati, ispirati a logiche di sostenibilità ambientale e innovazione. Gli accordi saranno approvati con delibera di Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri;
  2. RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: progressiva riduzione del carico fiscale per le piccole e medie imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell’evasione fiscale e mediante accordi con gli enti locali per l’abbattimento di oneri amministrativi e imposte locali;
  3. ACCESSO AL CREDITO E FINANZIAMENTI: potenziamento degli interventi di garanzia per le imprese, tramite l’ottimizzazione della filiera delle garanzie e la patrimonializzazione e la riorganizzazione del sistema regionale dei Confidi; differenziazione degli interventi per micro, piccole e medie imprese e grandi imprese (ad esempio, minibond, fondi di investimento in capitale di rischio), promuovendo modelli sperimentali alternativi di finanziamento.

A livello di attuazione della Legge (articolo 3), è stato accolto il suggerimento di rafforzare il coordinamento con organizzazioni imprenditoriali, università e mondo della ricerca, con un ruolo centrale della bilateralità, per promuovere la ripresa occupazionale e l’innovazione delle imprese. Viene inoltre promossa la responsabilità sociale delle imprese quale fattore di differenziazione sul mercato. Positiva anche la creazione di un comitato congiunto tra il sistema degli Enti regionali e il sistema camerale, volto all’individuazione di misure di supporto all’attrattività dei territori e agli investimenti, e di un sistema conoscitivo che, appoggiandosi al SIT (Sistema Integrato Territoriale), favorisca l’individuazione delle proposte localizzative maggiormente attrattive, in raccordo con le strategie urbanistiche e pianificatorie locali, provinciali e di area vasta, con la possibilità di promuovere programmi di sviluppo della competitività. La Legge istituisce, inoltre, il riconoscimento del cosiddetto “Made in Lombardia”, finalizzato alla certificazione della provenienza del prodotto da attribuirsi secondo i requisiti definiti dalla Giunta. Relativamente al supporto preventivo fornito da ARPA agli interventi di trasformazione del territorio, esso è stato limitato esclusivamente all’insediamento di nuovi impianti produttivi o all’ampliamento di quelli esistenti: a tale proposito, si è auspicato che tale ruolo di supporto venisse esteso anche ad altre tipologie di interventi, quelli edilizi – assolutamente strategiche per le ricadute occupazionali che determinano e per gli effetti che generano sul territorio, in termini di attrattività degli investimenti e di competitività urbana – indipendentemente dalla destinazione finale degli edifici; questa richiesta tuttavia non è stata accolta.

Al successivo articolo 4, si ipotizza la sperimentazione della moneta complementare tramite un sistema elettronico di compensazione multilaterale. All’articolo 5, invece, si riconosce il ruolo decisivo delle aggregazioni di imprese, introducendo anche il concetto dei cluster tecnologici. In tema di aggregazioni, la Regione intende, inoltre, promuovere la costituzione di fondi di investimento in capitale di rischio e altri specifici strumenti finanziari finalizzati a sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese aderenti, nonché le iniziative che favoriscono le condizioni per l’accesso ad agevolazioni e incentivi tributari e contributivi anche di livello nazionale e comunitario.

Relativamente alle misure di semplificazione (articolo 6), si introduce la possibilità, per l’avvio di nuove attività d’impresa, di un’unica dichiarazione in via telematica (comunicazione unica regionale) al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). L’onore di conservazione della documentazione in questa prima fase attuativa resta in capo al dichiarante, presso l’unità locale; in una fase successiva, la documentazione sarà conservata nel Fascicolo elettronico d’impresa, presso la relativa camera di commercio. Tale fascicolo ha la funzione di raccogliere in un unico punto tutte le informazioni, i documenti e gli atti concernenti la vita dell’impresa. Ogni Amministrazione, comprese quelle preposte ai controlli, non potrà richiedere all’impresa documenti, autorizzazioni, atti e certificazioni che sono depositati presso il fascicolo elettronico e sono telematicamente consultabili.

All’articolo 7, vengono definiti i criteri per la razionalizzazione del sistema degli SUAP, in stretto raccordo con il Registro delle imprese, promuovendo l’interoperabilità tra i sistemi informativi, in un’ottica di amministrazione unica. Pur condividendo l’intento del legislatore regionale di snellire le procedure, introducendo una nuova modalità che sostituisca gli attuali procedimenti amministrativi si rileva, tuttavia, come anche in questo caso si sia deciso di circoscrivere ai soli edifici funzionali alle attività economiche l’ambito di applicazione del dispositivo (sono infatti esclusi gli interventi edilizi di cui agli articoli 38 e 42 – DIA e permesso di costruire – della Legge Regionale 12/2005 che non siano riconducibili, anche in questo caso, alla realizzazione di insediamenti produttivi). Si valuta positivamente, invece, l’introduzione della conferenza di servizi telematica: la valutazione degli interessi pubblici complessi connessi al rilascio di autorizzazioni e permessi avviene in sede di Conferenza di servizi, da espletarsi in una sola seduta e in via telematica. Ciascuna Amministrazione rilascia il proprio parere contestualmente ed esclusivamente in via telematica.

L’articolo 8 vede l’istituzione del Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese (rappresentato dal direttore generale pro-tempore della D.G. Attività produttive, Ricerca e Innovazione) con finalità di monitoraggio sullo stato di attuazione dei principi e degli strumenti introdotti dalla presente norma.

Il Sistema integrato dei controlli di cui all’articolo 9, da ultimo, prevede che l’attività di verifica e controllo da parte degli Organi competenti non possa sospendere l’attività di impresa e, anche qualora siano riscontrate difformità tali da non determinare gravi pericoli per la popolazione, l’ambiente e l’ordine pubblico, debba essere concessa all’impresa una finestra temporale per sanare i vizi rilevati.

Con riferimento alla promozione di iniziative sperimentali quali gli accordi per la competitività, di cui all’articolo 2, e i progetti a carattere sperimentale replicabili sul territorio, di cui all’articolo 3, viene prevista la destinazione, in una prima fase, di circa euro 21 milioni.

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