Cassa integrazione in deroga – terzo quadrimestre 2014 Criteri Applicativi e procedure previsti dall’Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia.
A seguito della recente adozione del Decreto Interministeriale n. 83473 dell’ 1 agosto 2014 inerente gli ammortizzatori sociali in deroga, Regione Lombardia ha sottoscritto l’Accordo Quadro di recepimento cui è seguita la specifica disciplina in materia di Cassa Integrazione in Deroga per il periodo compreso tra l’01/09/2014 e il 31/12/2014.
Più precisamente l’integrazione salariale in deroga è destinata ai lavoratori dipendenti di imprese ex art 2082 c.c. e ai piccoli imprenditori di cui all’art 2083 c.c., così come precisato nella Circolare Ministeriale n.19 del 11/09/2014.
Si segnala inoltre che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.I. n. 83473/14, Regione Lombardia ha stabilito che possono richiedere la concessione del trattamento di CIG in deroga anche i datori di lavoro non imprenditori. Tali domande, tuttavia, saranno autorizzate subordinatamente alla disponibilità delle risorse a valere sulla quota residua del 5%, scomputata la quota destinata alle situazioni di cui al punto 5.1, All.1, delle risorse del citato art. 6 comma 3 del D.I. 83473/2014 stanziate dallo Stato per la Regione Lombardia. Le domande saranno autorizzate tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione e d’istruttoria.
Per la sottoscrizione degli accordi sindacali e la presentazione delle domande, i medesimi dovranno fare riferimento agli stessi criteri e modalità operative previsti per le imprese.
Allo stato, possono richiedere l’intervento anche le imprese che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria, ciò nonostante rispetto al passato la concessione del trattamento di CIGD può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva.
Innovando la precedente disciplina, potranno beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato (art 1.2 All.1) che siano in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento della CIGD.
Per i lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro. Viene inoltre confermato il trattamento in parola anche per gli apprendisti, quando siano gli unici dipendenti, ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIG in deroga o da CIGS per le causali ammesse (situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione).
Potranno essere sottoscritti accordi di durata non superiore a quattro mesi e comunque non oltre il 31 Dicembre 2014 e il trattamento non potrà superare la durata massima complessiva di 11 mesi nell’arco del 2014 (art 1.5 All.1).
Si precisa che non è stato possibile -allo stato attuale in quanto non previsto dal decreto ne’ dalla circolare ministeriale disciplinare l’ipotesi di sottoscrizione di accordi con effetto retroattivo.
Ai fini della presentazione della domanda e della documentazione necessaria da fornire a corredo della stessa, è previsto che l’impresa trasmetta per via telematica, all’INPS e alla Regione Lombardia, la domanda di CIG in deroga, corredata dall’accordo sindacale, entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni in CIGD (art 1.8.1 All.1)
La citata Circolare Ministeriale prevede che le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente alla data di entrata in vigore del D.I. n. 83473/2014 (4 agosto 2014) si considerano valide se presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della citata circolare sul sito del Ministero. Alla luce di tale indicazione:
– le domande di CIG in deroga riferite alle sospensioni comprese nel periodo 1 luglio 2014 – 31 agosto 2014 dovranno essere presentate entro e non oltre l’1 ottobre 2014 (anziché entro il 10 ottobre come stabilito al punto 1.2 dell’Allegato 1 all’Accordo Quadro del 30 giugno 2014);
– per le domande di CIG in deroga di cui al punto precedente, nelle quali sono presenti accordi sindacali stipulati a partire dal 4 agosto 2014 e relativi a periodi di Cassa compresi tra il 4 agosto e il 31 agosto 2014, la Regione, al fine di tutelare i lavoratori e i datori di lavoro e dare corso alle autorizzazioni facendo salvi i criteri definiti nell’Accordo Quadro bimestre luglio-agosto del 30 giugno 2014, utilizzerà la quota di flessibilità del 5% delle risorse di cui all’art. 6 comma 3 del D.I. 83473/2014, per la parte difforme dai criteri previsti dal citato decreto.
I dati contenuti nella domanda presentata alla Regione devono essere perfettamente coincidenti con i dati contenuti nell’istanza presentata ad INPS con particolare riguardo a: matricola INPS, sede operativa (Comune, indirizzo, numero civico e CAP), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei medesimi, ore di sospensione e/o riduzione, modalità di pagamento e numero di protocollo domanda INPS (per la documentazione completa ci si rimette direttamente all’Allegato 1 art 1.8-1.9).
Per gli eventi relativi al periodo settembre – dicembre 2014, la Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, nelle more della piena entrata a regime delle procedure previste dal D.I. 83473/2014 e dalla Circolare Ministeriale sopracitata e in previsione di successive disposizioni ministeriali e dell’INPS, detta una disciplina transitoria.
Nello specifico, sulla base degli accordi sindacali redatti in forma libera o sulla base del modello standard (da quando disponibile), per le sospensioni decorrenti dal 1 settembre, le imprese trasmettono le domande, corredate dall’accordo, alla competente sede INPS, entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni.
Considerato che il sistema regionale “Finanziamenti on line” è in fase di adeguamento rispetto ai nuovi criteri gestionali, sarà cura della Regione comunicare la data dalla quale sarà possibile presentare le domande.
Le modalità di presentazione delle istanze potranno essere ridefinite sulla base delle disposizioni emanate dall’INPS e delle intese operative raggiunte fra le due Istituzioni, che saranno portate rapidamente a conoscenza di tutti i soggetti interessati.