Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la nuova Legge regionale che disciplina le competenze della Città metropolitana di Milano
Il Consiglio regionale della Lombardia, nella seduta del 29 settembre 2015, ha approvato la Legge regionale recante “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni’)”, attualmente in corso di pubblicazione sul BURL.
Obbiettivo del nuovo provvedimento è quello di definire le competenze attribuite alla Città metropolitana in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. legge “Del Rio” ).
All’articolo 1 della Legge Regionale viene stabilito che la Regione intende valorizzare lo specifico ruolo della Città metropolitana di Milano finalizzato al governo e allo sviluppo strategico del territorio metropolitano, alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla promozione e gestione integrata di servizi, infrastrutture, reti di comunicazione e al coordinamento dei Comuni che la compongono.
Viene istituita la Conferenza permanente Regione-Città metropolitana quale sede istituzionale paritetica in cui concertare gli obbiettivi di comune interesse tra le due Istituzioni e definire le azioni per perseguirli, prevedendo altresì forme di consultazione con le associazioni di rappresentanza degli interessi socio-economici maggiormente rappresentative. In questa sede verrà definita l’Intesa quadro (che potrà articolarsi anche in specifici accordi settoriali) che dovrà stabilire le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione (L.R. 31 marzo 1978 n. 34) e il Piano strategico della Città metropolitana previsto dalla L. 56/2014.
Il provvedimento in parola, all’articolo 2 prevede che la Città metropolitana, oltre alle funzioni previste dall’art. 1, comma 44 della L. 56/2014, eserciti le funzioni già conferite dalla Regione alla Provincia di Milano, ad esclusione delle competenze in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente ed energia che sono trasferite alla Regione.
Ai sensi dell’art. 6 della nuova Legge Regionale, sono altresì trasferite alla Città metropolitana le competenze in materia di servizio idrico integrato che erano in capo alla Provincia di Milano e al Comune di Milano.
Di particolare interesse per il settore delle costruzioni è l’articolo 5 della nuova Legge Regionale che stabilisce che il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Milano conserva efficacia fino all’entrata in vigore del Piano territoriale metropolitano (PTM), che assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento, nonché di pianificazione generale, come previsto dall’art. 1, comma 44, lett. b) della L. 56/2014.
In attesa di revisione della legge urbanistica regionale, le disposizioni relative al PTCP contenute nella L.R. 12/2015, si devono intendere riferite al PTM, ivi compreso l’art. 17 che disciplina le procedure di approvazione del Piano. In particolare, le competenze del Consiglio provinciale si intendono ora attribuite al Consiglio metropolitano mentre le competenze della Conferenza dei Comuni e delle aree regionali protette sono attribuite alla Conferenza metropolitana integrata, limitatamente a questo fine, con i rappresentanti degli enti gestori delle aree protette interessate territorialmente.
Il PTM è redatto sulla base dei criteri e indirizzi stabiliti dal Piano territoriale regionale (PTR) che hanno come obbiettivo quello di consentire alla Città metropolitana di divenire elemento di attrattività regionale nello scenario internazionale e fattore di accrescimento della competitività nel rispetto delle diverse vocazioni dei territori regionali. La valutazione di coerenza del PTM con il PTR è espressa dalla Regione dopo l’adozione del PTM e prima della sua approvazione.
Essendo il PTM anche strumento di pianificazione regionale, ad esso dovranno conformarsi i programmi settoriali delle politiche della Città metropolitana e gli strumenti urbanistici dei singoli Comuni che la compongono.
Gli insediamenti di portata sovra comunale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera g), della L.R. n. 12/2005, nell’ambito della Città metropolitana sono definiti come tali dal PTM, in luogo dei Piani di Governo del Territorio (PGT) dei singoli Comuni. Le indicazioni fornite dal PTM su tali insediamenti hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT dei Comuni.
Non essendo ancora pubblicata sul BURL quello che appare sulla prima pagina del provvedimento non è il numero della legge, ma solo un numero progressivo assegnato dal Consiglio regionale.
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